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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 181-bis D.Lgs. 152/2006
Articolo abrogato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 844 c.c. (Immissioni)→art. 2050 c.c. (Attività pericolosa)→art. 9 Cost. (Paesaggio)→art. 41 Cost. (Iniziativa economica)→Art. 182 Cod. Amb. – smaltimento dei rifiuti→Art. 180 Cod. Amb. – (Prevenzione della produzione di rifiuti)→Art. 184 Cod. Amb. – classificazione→Art. 186 Cod. Amb. – Terre e rocce da scavo→Art. 176 Cod. Amb. – norma finale→Art. 175 Cod. Amb. – abrogazione di norme→Art. 174 Cod. Amb. – disposizioni di attuazione e di esecuzione→Art. 173 Cod. Amb. – personale
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.