Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 174 Cod. Amb. – disposizioni di attuazione e di esecuzione

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

1. Sino all’adozione da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di nuove disposizioni attuative della sezione terza della parte terza del presente decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994 .

2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, nell’ambito di apposite intese istituzionali, predispone uno specifico programma per il raggiungimento, senza ulteriori oneri a carico del Ministero, dei livelli di depurazione, così come definiti dalla direttiva 91/271/CEE , attivando i poteri sostitutivi di cui all’articolo 152 negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati a carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione della citata direttiva.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • Il comma 1 stabilisce che, sino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di nuove disposizioni attuative della sezione terza della parte terza del decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996.
  • Il comma 2 affida al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di predisporre uno specifico programma per il raggiungimento dei livelli di depurazione definiti dalla direttiva 91/271/CEE.
  • Prima di predisporre il programma, il Ministro sente l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  • Il programma va predisposto entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del decreto, nell'ambito di apposite intese istituzionali; riguarda il raggiungimento, senza ulteriori oneri a carico del Ministero, dei livelli di depurazione.
  • Il Ministro predispone il programma attivando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 152 negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati a carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione della direttiva.
Indice dei contenuti

L'articolo 174 del Codice dell'ambiente contiene le disposizioni di attuazione e di esecuzione collegate alla sezione terza della parte terza del decreto. In due commi regola quale disciplina si applica in attesa di nuove norme attuative e prevede un programma per i livelli di depurazione.

La disciplina applicabile in attesa delle nuove norme attuative

Il comma 1 dispone che, «sino all'adozione» da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di nuove disposizioni attuative della sezione terza della parte terza del decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996. Il testo lo indica come «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994». In pratica la norma garantisce continuità: finché il Ministro non adotta le nuove disposizioni attuative, resta applicabile quel decreto.

Il programma per i livelli di depurazione

Il comma 2 affida al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la predisposizione di «uno specifico programma» per il raggiungimento dei livelli di depurazione, «così come definiti dalla direttiva 91/271/CEE». Prima di predisporlo il Ministro sente due soggetti: l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il termine indicato è «entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto». Il programma è predisposto «nell'ambito di apposite intese istituzionali» e il raggiungimento dei livelli di depurazione deve avvenire «senza ulteriori oneri a carico del Ministero».

I poteri sostitutivi negli ambiti con procedure di infrazione

L'ultima parte del comma 2 stabilisce che il programma è predisposto attivando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 152 «negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati a carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione della citata direttiva». Il presupposto indicato dal testo è quindi la pendenza di procedure di infrazione per violazione della direttiva 91/271/CEE a carico di agglomerati presenti nell'ambito territoriale ottimale.

Esempio: nell'ambito territoriale ottimale in cui opera il gestore Tizio si trova un agglomerato a carico del quale pende una procedura di infrazione per violazione della direttiva 91/271/CEE. È questo il caso che l'articolo 174 indica come ambito di attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152.

Domande frequenti

Quale disciplina si applica in attesa delle nuove disposizioni attuative?

Il comma 1 stabilisce che, sino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di nuove disposizioni attuative della sezione terza della parte terza del decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996.

Chi predispone il programma per i livelli di depurazione?

Lo predispone il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Entro quando deve essere predisposto il programma?

Il comma 2 indica il termine «entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto».

Come sono definiti i livelli di depurazione da raggiungere?

Il testo rinvia ai livelli di depurazione «così come definiti dalla direttiva 91/271/CEE». Il raggiungimento deve avvenire senza ulteriori oneri a carico del Ministero.

Dove si attivano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 152?

Negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati a carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione della direttiva 91/271/CEE.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.