Testo dell'articoloVigente
Art. 170 Cod. Amb. – Norme transitorie
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 .
2. Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 , i riferimenti in esso contenuti all’ articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 , devono intendersi riferiti all’articolo 66 del presente decreto; i riferimenti alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , devono intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili.
2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell’articolo 63 del presente decreto. 88
3. Ai fini dell’applicazione della parte terza del presente decreto: a) fino all’emanazione dei decreti di cui all’articolo 95, commi 4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004; b) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 99, comma 1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 ; c) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 104, comma 4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994; d) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 112, comma 2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005;
e) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 114, comma 4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004; f) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 118, comma 2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002 e il decreto ministeriale 19 agosto 2003; g) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 123, comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003; h) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 146, comma 3, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99 ;
i) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 150, comma 2, all’affidamento della concessione di gestione del servizio idrico integrato nonché all’affidamento a società miste continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 22 novembre 2001, nonché le circolari del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 dicembre 2004; l) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 154, comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto
1996. 4. La parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie: a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; b) direttiva 76/464/CEE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico; c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura; f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini; h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio; i) direttiva 84/ 156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano; m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell’Allegato 11 della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco 1 dell’Allegato della direttiva 76/464/CEE ; n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco 1 della direttiva 76/464/CEE ; o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti dell’Allegato 1; r) direttiva 2000/60/CE , che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell’articolo 101, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa della parte terza del presente decreto e nei piani di tutela di cui all’articolo
121. 6. Resta fermo quanto disposto dall’ articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e dai decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE .
7. Fino all’emanazione della disciplina regionale di cui all’articolo 112, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
8. Dall’attuazione della parte terza del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento è riservata alle attività di monitoraggio e studio destinati all’attuazione della parte terza del presente decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.
11. Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’articolo
175. 12. All’onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’ articolo 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 .
13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni di cui all’articolo 112, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
In sintesi
Indice dei contenuti
Piani di bacino e Autorità di bacino
L'articolo 170 regola il passaggio dalla disciplina precedente a quella del decreto. Il comma 1 riguarda solo le procedure di adozione e approvazione dei piani di bacino previste dall'articolo 65: fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del decreto continuano ad applicarsi le procedure previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comma 2 stabilisce come leggere i rinvii contenuti nell'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279. I riferimenti all'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, si intendono riferiti all'articolo 66 del decreto. I riferimenti alla legge n. 183 del 1989 si intendono riferiti alla sezione prima della parte terza, «ove compatibili».
Il comma 2-bis prevede che, «nelle more della costituzione dei distretti idrografici», le Autorità di bacino della legge n. 183 del 1989 siano prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell'articolo 63.
I decreti ministeriali che restano applicabili
Il comma 3 elenca, dalla lettera a) alla lettera l), i decreti ministeriali che si applicano fino all'emanazione dei nuovi decreti previsti dagli articoli 95, 99, 104, 112, 114, 118, 123, 146, 150 e 154. Per esempio, fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99, comma 1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185. Il comma 11 aggiunge che, fino all'emanazione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle leggi abrogate dall'articolo 175.
Il comma 7 riguarda l'utilizzazione agronomica. Se Tizio svolge questa attività prima che la regione abbia emanato la disciplina dell'articolo 112, deve seguire le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza.
Direttive, regioni e risorse
Il comma 4 elenca le direttive comunitarie recepite dalla parte terza, fino alla direttiva 2000/60/CE sul quadro dell'azione comunitaria in materia di acque. Per il comma 5, le regioni definiscono, «in termini non inferiori a due anni», i tempi di adeguamento alle prescrizioni contenute nella legislazione regionale attuativa e nei piani di tutela dell'articolo 121. Restano fermi l'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e i decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE (comma 6), nonché le disposizioni in materia di difesa del mare (comma 10).
Sul piano finanziario, il comma 8 esclude nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica. Il comma 9 riserva al monitoraggio e allo studio una quota tra il dieci e il quindici per cento degli stanziamenti statali. Il comma 12 indica le risorse per la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche. Il comma 13 è soppresso. Per il comma 14, in sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni dell'articolo 112, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della parte terza.
Domande frequenti
Quali procedure si applicano ai piani di bacino nel periodo transitorio?
Fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del decreto continuano ad applicarsi le procedure di adozione e approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
Fino a quando sono prorogate le Autorità di bacino della legge n. 183/1989?
Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell'articolo 63, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Quanto tempo possono dare le regioni per adeguarsi alle prescrizioni?
Le regioni definiscono i tempi di adeguamento in termini non inferiori a due anni, anche per le prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 101, comma 2, e per quelle contenute nei piani di tutela dell'articolo 121.
Gli atti emanati in base alle leggi abrogate restano validi?
Sì: fino all'emanazione dei corrispondenti atti in attuazione della parte terza, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni abrogate dall'articolo 175.
Quale quota dei finanziamenti statali va al monitoraggio?
Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento è riservata al monitoraggio e allo studio per l'attuazione della parte terza.