- Disciplina usi delle acque per approvvigionamento potabile a tutela dell'utenza e delle risorse
- Priorità del consumo umano e tutela delle captazioni
- Concessioni irrigue gestite dai Consorzi di bonifica
- Standard ARERA di qualità contrattuale e tecnica
- Controlli ASL e ARPA su acqua potabile e corpi recettori
Testo dell'articoloVigente
Art. 166 Bis Cod. Amb. — (Usi delle acque per approvvigionamento potabile)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l’uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta all’autorità competente per la produzione di energia idroelettrica all’interno dei medesimi sistemi idrici. L’autorità competente esprime la propria determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 .
2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo
Commento
Le disposizioni a tutela dell'utenza del Servizio Idrico Integrato e di salvaguardia delle risorse idriche (aree di captazione, acque irrigue, acque potabili) chiudono il quadro della Parte Terza, assicurando la centralità del consumo umano e la qualità del servizio. La disposizione in esame regola uno specifico profilo applicativo di questo sistema.
Tutela dell'utenza e centralità del consumo umano
La disposizione su usi delle acque per approvvigionamento potabile si colloca nel sistema di tutela dell'utenza e delle risorse idriche destinate al consumo umano. priorità del consumo umano nell'allocazione delle risorse idriche; vincoli sulle concessioni. Il principio della priorità del consumo umano (art. 144) si traduce in vincoli operativi sull'uso, sulla salvaguardia delle captazioni e sulla qualità del servizio reso all'utente finale.
Aree di salvaguardia e usi concorrenti
Le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili (artt. 94 e 163) sono articolate in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione, con divieti graduati per tutelare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano. La gestione operativa è affidata, in linea generale, al gestore del SII, in coordinamento con le Regioni e con le ARPA. Eventuali usi concorrenti (irrigui, industriali) sono regolati dalle concessioni di derivazione e dai piani di tutela, con priorità del consumo umano in caso di crisi.
Usi agricoli, irrigui e Consorzi di bonifica
Gli usi irrigui e di bonifica (artt. 166 e 167) coinvolgono i Consorzi di bonifica, enti pubblici economici a cui sono affidate le funzioni di gestione delle acque irrigue e di difesa idraulica del territorio. Le concessioni di derivazione sono rilasciate dalle Regioni, in coerenza con il bilancio idrico del distretto e con i piani di tutela. La giurisprudenza, in linea generale, ha richiamato la necessità di un uso razionale e di interventi di modernizzazione delle reti irrigue per ridurre le perdite.
Carta del servizio e diritti informativi
La carta del servizio del SII definisce gli standard di qualità contrattuale (tempi di preventivazione, allaccio, sopralluogo, riparazione guasti) e tecnica (continuità del servizio, qualità dell'acqua erogata). Gli utenti hanno diritto all'informazione trasparente, al reclamo e alla conciliazione presso lo Sportello del Consumatore Energia e Ambiente (SCEA) gestito da Acquirente Unico per conto di ARERA. La regolazione ARERA garantisce indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard contrattuali, secondo le deliberazioni vigenti.
Controlli sulla qualità dell'acqua
I controlli sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano sono disciplinati dal d.lgs. 18/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, e affidati alle Aziende Sanitarie Locali per i controlli esterni e al gestore del SII per gli autocontrolli. ARPA opera per i controlli ambientali sui corpi idrici recettori e sulle acque destinate alla produzione di acqua potabile. ISPRA e MASE coordinano la rendicontazione alla Commissione UE sull'attuazione delle direttive di settore.
Domande frequenti
Quali divieti operano nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 166-bis?
Le aree sono articolate in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione, con divieti graduati di insediamento di attività potenzialmente inquinanti, nuovi scarichi, spandimenti di fertilizzanti e fitofarmaci, allevamenti intensivi. Il dettaglio è nell'art. 94 e nei provvedimenti regionali.
Chi rilascia le concessioni per usi irrigui?
Le Regioni (di norma tramite gli uffici tecnici del Genio Civile), in coerenza con il bilancio idrico del distretto e con i piani di tutela. I Consorzi di bonifica gestiscono operativamente le acque per l'irrigazione e per la difesa idraulica del territorio.
Chi controlla la qualità dell'acqua del rubinetto?
Le Aziende Sanitarie Locali per i controlli esterni e il gestore del SII per gli autocontrolli, in attuazione del d.lgs. 18/2023 (direttiva (UE) 2020/2184). ARPA esegue i controlli ambientali sui corpi idrici recettori e sulle acque grezze destinate alla produzione di acqua potabile.
Vedi anche