Testo dell'articoloVigente
Art. 165 Cod. Amb. – controlli
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.
2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare annualmente al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall’inquinamento.
3. Le sanzioni previste dall’ articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 , si applicano al responsabile della gestione dell’acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell’esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell’acqua o a prevenire il consumo o l’erogazione di acqua non idonea.
Attenzione: l’art. 19 del D.Lgs. 31/2001, riportato di seguito nella nota ufficiale (con gli importi originari in lire), è stato abrogato dal D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18: le sanzioni oggi applicabili in materia di acque destinate al consumo umano sono quelle, espresse in euro, previste dal D.Lgs. 18/2023.
Nota all’art. 165: – L’ art. 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 , recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001 è il seguente: «Art. 19 (Sanzioni). –
1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l’acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.
4. L’inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli articoli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorità è punita: a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua non è fornita al pubblico; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano.
5. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.».
In sintesi
Indice dei contenuti
Le disposizioni a tutela dell'utenza del Servizio Idrico Integrato e di salvaguardia delle risorse idriche (aree di captazione, acque irrigue, acque potabili) chiudono il quadro della Parte Terza, assicurando la centralità del consumo umano e la qualità del servizio. La disposizione in esame regola uno specifico profilo applicativo di questo sistema.
Tutela dell'utenza e centralità del consumo umano
La disposizione su controlli sulla qualità delle risorse idriche e del servizio si colloca nel sistema di tutela dell'utenza e delle risorse idriche destinate al consumo umano. compiti di controllo affidati alle Regioni, alle ARPA e ad ARERA per i profili tariffari e di qualità del servizio. Il principio della priorità del consumo umano (art. 144) si traduce in vincoli operativi sull'uso, sulla salvaguardia delle captazioni e sulla qualità del servizio reso all'utente finale.
Aree di salvaguardia e usi concorrenti
Le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili (artt. 94 e 163) sono articolate in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione, con divieti graduati per tutelare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano. La gestione operativa è affidata, in linea generale, al gestore del SII, in coordinamento con le Regioni e con le ARPA. Eventuali usi concorrenti (irrigui, industriali) sono regolati dalle concessioni di derivazione e dai piani di tutela, con priorità del consumo umano in caso di crisi.
Usi agricoli, irrigui e Consorzi di bonifica
Gli usi irrigui e di bonifica (artt. 166 e 167) coinvolgono i Consorzi di bonifica, enti pubblici economici a cui sono affidate le funzioni di gestione delle acque irrigue e di difesa idraulica del territorio. Le concessioni di derivazione sono rilasciate dalle Regioni, in coerenza con il bilancio idrico del distretto e con i piani di tutela. La giurisprudenza, in linea generale, ha richiamato la necessità di un uso razionale e di interventi di modernizzazione delle reti irrigue per ridurre le perdite.
Carta del servizio e diritti informativi
La carta del servizio del SII definisce gli standard di qualità contrattuale (tempi di preventivazione, allaccio, sopralluogo, riparazione guasti) e tecnica (continuità del servizio, qualità dell'acqua erogata). Gli utenti hanno diritto all'informazione trasparente, al reclamo e alla conciliazione presso lo Sportello del Consumatore Energia e Ambiente (SCEA) gestito da Acquirente Unico per conto di ARERA. La regolazione ARERA garantisce indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard contrattuali, secondo le deliberazioni vigenti.
Controlli sulla qualità dell'acqua
I controlli sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano sono disciplinati dal d.lgs. 18/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, e affidati alle Aziende Sanitarie Locali per i controlli esterni e al gestore del SII per gli autocontrolli. ARPA opera per i controlli ambientali sui corpi idrici recettori e sulle acque destinate alla produzione di acqua potabile. ISPRA e MASE coordinano la rendicontazione alla Commissione UE sull'attuazione delle direttive di settore.
Casi pratici
Caso 1: Tizio agricoltore opera nelle aree di salvaguardia
Tizio coltiva terreni ricadenti in zona di rispetto di una captazione idropotabile. Deve rispettare i divieti e le prescrizioni relativi a fertilizzanti, fitofarmaci e spandimenti di reflui zootecnici, secondo le indicazioni del provvedimento regionale di delimitazione dell'area. Il gestore del SII vigila sull'osservanza delle prescrizioni in coordinamento con ARPA.
Caso 2: Caio utente attiva la conciliazione ARERA
Caio, utente del SII, lamenta interruzioni ripetute del servizio e mancata risposta al reclamo. Dopo la fase obbligatoria di reclamo al gestore, attiva la procedura di conciliazione presso lo Sportello del Consumatore Energia e Ambiente. In esito può ottenere indennizzi automatici previsti dalla regolazione ARERA per il mancato rispetto degli standard di qualità contrattuale e tecnica.
Domande frequenti
Quali divieti operano nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 165?
Le aree sono articolate in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione, con divieti graduati di insediamento di attività potenzialmente inquinanti, nuovi scarichi, spandimenti di fertilizzanti e fitofarmaci, allevamenti intensivi. Il dettaglio è nell'art. 94 e nei provvedimenti regionali.
Chi rilascia le concessioni per usi irrigui?
Le Regioni (di norma tramite gli uffici tecnici del Genio Civile), in coerenza con il bilancio idrico del distretto e con i piani di tutela. I Consorzi di bonifica gestiscono operativamente le acque per l'irrigazione e per la difesa idraulica del territorio.
Chi controlla la qualità dell'acqua del rubinetto?
Le Aziende Sanitarie Locali per i controlli esterni e il gestore del SII per gli autocontrolli, in attuazione del d.lgs. 18/2023 (direttiva (UE) 2020/2184). ARPA esegue i controlli ambientali sui corpi idrici recettori e sulle acque grezze destinate alla produzione di acqua potabile.