- Disciplina utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico nella Parte Terza del codice
- Recepisce la direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive)
- Si raccorda con il modello del servizio idrico integrato
- Coinvolge ARERA, MASE, Regioni e ATO idrici
- Si coordina con la disciplina degli scarichi e dei rifiuti
Testo dell'articoloVigente
Art. 168 Cod. Amb. — utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente decreto e del piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome, disciplina, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione: a)la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere; b)l’utilizzazione dell’acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica; c)la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.
Stesso numero, altri codici
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Commento
La disciplina di chiusura della Parte Terza del Codice dell'Ambiente regola i profili residuali in materia di acque: gestioni esistenti, personale, oneri concessori, disposizioni di attuazione e abrogazioni. La norma in esame si colloca in questo contesto sistematico e va letta in coordinamento con la disciplina generale del servizio idrico integrato e con la direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive).
Inquadramento nella Parte Terza del codice
La norma in tema di utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico chiude la disciplina della Parte Terza del Codice dell'Ambiente in materia di tutela delle acque. regime delle concessioni di derivazione idroelettrica e raccordo con la disciplina di pianificazione delle acque. La Parte Terza recepisce la direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive), che impone agli Stati membri il raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici entro termini definiti, attraverso piani di gestione di distretto idrografico e programmi di misure.
Coordinamento con il servizio idrico integrato
La disciplina si raccorda con il modello del servizio idrico integrato, organizzato per ambiti territoriali ottimali (ATO) e gestito da soggetti individuati con procedure di affidamento conformi al diritto europeo dei servizi pubblici locali. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato la continuità del servizio e la tutela degli utenti come interesse primario, con conseguente cautela nell'adozione di provvedimenti interruttivi della gestione. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) esercita funzioni di regolazione tariffaria e di definizione degli standard di qualità del servizio.
Regime concessorio e canoni
Le utenze di acqua pubblica sono soggette a un regime concessorio con corresponsione di canoni periodici, secondo parametri stabiliti dalla legge e adeguati nel tempo. Il principio del recupero dei costi (art. 9 direttiva 2000/60/CE) impone che i canoni e le tariffe riflettano adeguatamente il costo della risorsa, includendo anche i costi ambientali e quelli per la risorsa. La giurisprudenza tributaria, in linea generale, ha riconosciuto natura di entrata pubblica ai canoni di derivazione, con applicazione delle regole sull'accertamento e sulla riscossione.
Profili transitori e di chiusura
Le disposizioni transitorie e finali della Parte Terza assicurano la continuità tra previgente disciplina (legge Galli e regolamentazione settoriale) e nuova disciplina del codice. In linea generale, si applica il principio tempus regit actum per i procedimenti già avviati, con applicazione della disciplina sopravvenuta ai nuovi procedimenti. Le abrogazioni espresse evitano sovrapposizioni normative e duplicazioni applicative.
Connessioni con altre discipline ambientali
La disciplina sulle acque si coordina con la Parte Seconda del codice (VAS, VIA, AIA per gli impianti ad elevato impatto sulla risorsa idrica), con la Parte Quarta (gestione dei rifiuti, anche liquidi, e disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose), con la disciplina dei siti contaminati (artt. 239 ss. del codice) e con la normativa eurounitaria di settore (direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, direttiva 2006/118/CE sulle acque sotterranee). Il MASE, con il supporto di ISPRA e ARPA, cura l'attuazione coordinata delle discipline.
Domande frequenti
Come si raccorda l'articolo 168 con la direttiva quadro sulle acque?
La disposizione attua nel diritto interno parte del quadro stabilito dalla direttiva 2000/60/CE, che impone obiettivi di buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici, da raggiungere attraverso piani di gestione di distretto idrografico e programmi di misure.
Quale ruolo hanno ARERA e MASE in questo settore?
ARERA esercita la regolazione tariffaria e gli standard di qualità del servizio idrico integrato; il MASE cura l'indirizzo strategico, la pianificazione di livello nazionale e i rapporti con la Commissione UE. ISPRA fornisce il supporto tecnico.
Cosa accade ai procedimenti in essere al momento delle modifiche normative?
In linea generale si applica il principio tempus regit actum, con conservazione della disciplina previgente per gli atti già adottati e applicazione della disciplina sopravvenuta ai nuovi atti istruttori, salvo diversa previsione di legge.
Vedi anche