Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 164 Cod. Amb. – disciplina delle acque nelle aree protette

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

1. Nell’ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l’ente gestore dell’area protetta, sentita l’Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.

2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell’ articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell’ente gestore dell’area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all’interno delle aree medesime e richiedono all’autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d’acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

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In sintesi

  • Nelle aree naturali protette nazionali e regionali è l'ente gestore dell'area protetta a definire le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi.
  • Prima di definirle, l'ente gestore sente l'Autorità di bacino.
  • Le acque così definite non possono essere captate.
  • Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le concessioni in sanatoria sono rilasciati su parere dell'ente gestore.
  • Gli enti gestori verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette. Se riconoscono alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua, chiedono all'autorità competente di modificare le quantità di rilascio.
  • La modifica non può dare luogo a indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
Indice dei contenuti

L'articolo 164 del Codice dell'ambiente riguarda l'uso delle acque nelle aree naturali protette, nazionali e regionali. La norma assegna un ruolo centrale all'ente gestore dell'area protetta e lo collega alla conservazione degli ecosistemi.

Le acque che non possono essere captate

Il comma 1 stabilisce che, nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, «sentita l'Autorità di bacino», definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee «necessarie alla conservazione degli ecosistemi». Per queste acque la regola è netta: «non possono essere captate». Il testo individua quindi chi decide (l'ente gestore), chi deve essere sentito (l'Autorità di bacino), quali acque sono coinvolte (sorgive, fluenti e sotterranee) e con quale criterio (la necessità per la conservazione degli ecosistemi).

Il parere dell'ente gestore sulle concessioni

La prima parte del comma 2 riguarda il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Riguarda anche le concessioni in sanatoria. Questi provvedimenti sono rilasciati «su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta». In questo modo la valutazione di chi gestisce l'area entra nel procedimento di rilascio.

La verifica delle captazioni già assentite

La seconda parte del comma 2 riguarda le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette. Gli enti gestori le verificano. Se riconoscono alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio. Questo non può dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, «fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione».

Un esempio: Tizio è titolare di una derivazione già assentita su un torrente che scorre dentro un parco regionale. L'ente gestore del parco, durante la verifica, riconosce un'alterazione degli equilibri biologici del corso d'acqua e chiede all'autorità competente di modificare le quantità di rilascio. Tizio non può ottenere un indennizzo dalla pubblica amministrazione per questa modifica. Resta però salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Domande frequenti

Chi decide quali acque di un'area protetta non possono essere captate?

L'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino. Definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.

A quali aree protette si applica l'art. 164?

Il comma 1 si riferisce alle aree naturali protette nazionali e regionali.

Quali provvedimenti richiedono il parere dell'ente gestore?

Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le concessioni in sanatoria. Sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta.

Cosa succede alle captazioni già autorizzate dentro un'area protetta?

Gli enti gestori le verificano, insieme alle derivazioni già assentite. Se riconoscono alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, chiedono all'autorità competente di modificare le quantità di rilascio.

Il titolare della concessione ha diritto a un indennizzo se il rilascio viene modificato?

No. Secondo il testo, la modifica non può dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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