- Disciplina partecipazione, garanzia e informazione degli utenti del servizio idrico a tutela dell'utenza e delle risorse
- Priorità del consumo umano e tutela delle captazioni
- Concessioni irrigue gestite dai Consorzi di bonifica
- Standard ARERA di qualità contrattuale e tecnica
- Controlli ASL e ARPA su acqua potabile e corpi recettori
Testo dell'articoloVigente
Art. 162 Cod. Amb. — partecipazione, garanzia e informazione degli utenti
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Il gestore del servizio idrico integrato assicura l’informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell’acqua e garantisce l’accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell’ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.
2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , le regioni e le province autonome, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all’avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dall’articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale per le grandi derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine.
3. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , delle regioni e delle province autonome di tutti i documenti, atti, studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità degli atti delle amministrazioni pubbliche.
Stesso numero, altri codici
- Art. 162 D.Lgs. 209/2005 — Determinazione dell'oggetto della delega
- Art. 162 D.Lgs. 42/2004 — Violazioni in materia di affissione
- Art. 162 Codice Civile: Forma delle convenzioni matrimoniali
- Articolo 162 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 162 Codice della Strada: Segnalazione di veicolo fermo
- Articolo 162 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla nullità
In sintesi
Le disposizioni a tutela dell'utenza del Servizio Idrico Integrato e di salvaguardia delle risorse idriche (aree di captazione, acque irrigue, acque potabili) chiudono il quadro della Parte Terza, assicurando la centralità del consumo umano e la qualità del servizio. La disposizione in esame regola uno specifico profilo applicativo di questo sistema.
Tutela dell'utenza e centralità del consumo umano
La disposizione su partecipazione, garanzia e informazione degli utenti del servizio idrico si colloca nel sistema di tutela dell'utenza e delle risorse idriche destinate al consumo umano. diritti informativi e partecipativi degli utenti del SII, carta del servizio, sistemi di reclamo. Il principio della priorità del consumo umano (art. 144) si traduce in vincoli operativi sull'uso, sulla salvaguardia delle captazioni e sulla qualità del servizio reso all'utente finale.
Aree di salvaguardia e usi concorrenti
Le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili (artt. 94 e 163) sono articolate in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione, con divieti graduati per tutelare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano. La gestione operativa è affidata, in linea generale, al gestore del SII, in coordinamento con le Regioni e con le ARPA. Eventuali usi concorrenti (irrigui, industriali) sono regolati dalle concessioni di derivazione e dai piani di tutela, con priorità del consumo umano in caso di crisi.
Usi agricoli, irrigui e Consorzi di bonifica
Gli usi irrigui e di bonifica (artt. 166 e 167) coinvolgono i Consorzi di bonifica, enti pubblici economici a cui sono affidate le funzioni di gestione delle acque irrigue e di difesa idraulica del territorio. Le concessioni di derivazione sono rilasciate dalle Regioni, in coerenza con il bilancio idrico del distretto e con i piani di tutela. La giurisprudenza, in linea generale, ha richiamato la necessità di un uso razionale e di interventi di modernizzazione delle reti irrigue per ridurre le perdite.
Carta del servizio e diritti informativi
La carta del servizio del SII definisce gli standard di qualità contrattuale (tempi di preventivazione, allaccio, sopralluogo, riparazione guasti) e tecnica (continuità del servizio, qualità dell'acqua erogata). Gli utenti hanno diritto all'informazione trasparente, al reclamo e alla conciliazione presso lo Sportello del Consumatore Energia e Ambiente (SCEA) gestito da Acquirente Unico per conto di ARERA. La regolazione ARERA garantisce indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard contrattuali, secondo le deliberazioni vigenti.
Controlli sulla qualità dell'acqua
I controlli sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano sono disciplinati dal d.lgs. 18/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, e affidati alle Aziende Sanitarie Locali per i controlli esterni e al gestore del SII per gli autocontrolli. ARPA opera per i controlli ambientali sui corpi idrici recettori e sulle acque destinate alla produzione di acqua potabile. ISPRA e MASE coordinano la rendicontazione alla Commissione UE sull'attuazione delle direttive di settore.
Domande frequenti
Quali divieti operano nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 162?
Le aree sono articolate in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione, con divieti graduati di insediamento di attività potenzialmente inquinanti, nuovi scarichi, spandimenti di fertilizzanti e fitofarmaci, allevamenti intensivi. Il dettaglio è nell'art. 94 e nei provvedimenti regionali.
Chi rilascia le concessioni per usi irrigui?
Le Regioni (di norma tramite gli uffici tecnici del Genio Civile), in coerenza con il bilancio idrico del distretto e con i piani di tutela. I Consorzi di bonifica gestiscono operativamente le acque per l'irrigazione e per la difesa idraulica del territorio.
Chi controlla la qualità dell'acqua del rubinetto?
Le Aziende Sanitarie Locali per i controlli esterni e il gestore del SII per gli autocontrolli, in attuazione del d.lgs. 18/2023 (direttiva (UE) 2020/2184). ARPA esegue i controlli ambientali sui corpi idrici recettori e sulle acque grezze destinate alla produzione di acqua potabile.