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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Regola Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (oggi ARERA) per le infrastrutture del SII
  • Procedimento unico con valore di dichiarazione di pubblica utilità
  • Coordinamento con d.P.R. 327/2001 per gli espropri
  • Pianificazione di distretto idrografico (Autorità di Bacino)
  • Vigilanza nazionale di ARERA su tariffe e qualità

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 161 Cod. Amb. — Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5 , è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell’interesse degli utenti.

2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell’ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell’organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77 . I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l’intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.

4. Il Comitato, nell’ambito delle attività previste all’ articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , in particolare: a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all’articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) verifica la corretta redazione del piano d’ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra gli enti di governo dell’ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti; c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all’articolo 151, e la trasmette al Ministro per l’ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici; g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l’efficacia delle prestazioni; h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori; i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, degli enti di governo dell’ambito , delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove studi e ricerche di settore; l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull’attività svolta.

5. Per l’espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o) . Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell’attività ispettiva e di verifica dell’Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.

6. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77 . La Commissione svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di: a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l’esercizio dei servizi idrici; c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti; d) livelli di qualità dei servizi erogati; e) tariffe applicate; f) piani di investimento per l’ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

6-bis. Le attività della Segreteria tecnica sono svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all’Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma

6. L’Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell’azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell’utente.

8. L’Osservatorio assicura l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.

Commento

Il sistema delle infrastrutture idriche e dei procedimenti unici di approvazione dei progetti del Servizio Idrico Integrato consente di realizzare in tempi compatibili gli interventi pianificati nei piani d'ambito. La disposizione in esame regola un passaggio significativo dell'iter di approvazione o della governance del settore.

Infrastrutture e procedure unificate

La disposizione su Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (oggi ARERA) si colloca nel sistema delle infrastrutture e dei procedimenti unici del Servizio Idrico Integrato. norma storica: le funzioni di vigilanza sul SII sono oggi attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per regolazione tariffaria e qualità. L'obiettivo è garantire l'effettiva realizzazione degli investimenti pianificati attraverso procedure di approvazione coordinate e con valore di dichiarazione di pubblica utilità, in coerenza con la disciplina generale dell'esproprio (d.P.R. 327/2001).

Procedimento unico e dichiarazione di pubblica utilità

Per gli interventi del SII è previsto un procedimento unico di approvazione (art. 158-bis), che ricomprende le autorizzazioni ambientali, urbanistiche e paesaggistiche necessarie e produce l'effetto della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. L'autorità espropriante è individuata dalla legge regionale o, in mancanza, dall'EGA. In linea generale, la conferenza di servizi (artt. 14 ss. l. 241/1990) costituisce lo strumento operativo per acquisire gli atti di assenso delle amministrazioni interessate.

Trasferimenti idrici e schemi interregionali

Gli schemi idrici interregionali consentono il trasferimento di acqua da un ambito all'altro per esigenze di approvvigionamento potabile o industriale. La procedura coinvolge le Regioni interessate, il MASE e — per i profili di tutela quantitativa — le Autorità di Bacino Distrettuale (oggi sette distretti, ex d.lgs. 152/2006 come modificato). In linea generale, l'autorizzazione è subordinata alla compatibilità con il bilancio idrico del distretto di origine e con i piani di tutela vigenti.

Vigilanza e regolazione

La vigilanza sul SII, originariamente affidata al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e poi alla CONVIRI, è oggi esercitata da ARERA per i profili di regolazione tariffaria e di qualità del servizio (l. 214/2011). Sul piano della tutela quantitativa e qualitativa della risorsa, le funzioni sono ripartite tra Autorità di Bacino Distrettuale (pianificazione di distretto), Regioni (piani di tutela) e ARPA (controlli tecnici). MASE coordina l'attuazione della direttiva 2000/60/CE.

Rapporti con la pianificazione di distretto

Gli interventi infrastrutturali del SII si raccordano con i piani di gestione del distretto idrografico (PGDA, art. 117), con i piani di tutela delle acque regionali (art. 121) e con i piani d'ambito (art. 149). La coerenza con tali strumenti costituisce, in linea generale, condizione di legittimità dell'autorizzazione. La giurisprudenza amministrativa ha valorizzato la necessità di una motivazione esplicita circa l'inserimento dell'opera nella pianificazione di settore.

Domande frequenti

Quale procedura si applica per l'approvazione degli interventi di cui all'articolo 161?

Il procedimento unico ex art. 158-bis, che ricomprende le autorizzazioni necessarie e produce l'effetto della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, in raccordo con la disciplina dell'esproprio (d.P.R. 327/2001).

Chi vigila sul Servizio Idrico Integrato?

ARERA per la regolazione tariffaria e di qualità (l. 214/2011), le Autorità di Bacino Distrettuale per la pianificazione idrografica, le Regioni per i piani di tutela, ARPA per i controlli tecnici, MASE per il coordinamento dell'attuazione della direttiva 2000/60/CE.

Come si raccorda l'intervento con i piani di settore?

L'intervento deve essere coerente con il piano di gestione del distretto idrografico, con il piano di tutela delle acque regionale e con il piano d'ambito. La motivazione del provvedimento deve dare conto di tale coerenza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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