Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 157 Cod. Amb. – opere di adeguamento del servizio idrico
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all’adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d’ambito reso dall’ente di governo dell’ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.
Vedi anche
→art. 155 AMBIENTE→art. 156 AMBIENTE→art. 158 AMBIENTE→art. 158-bis AMBIENTE→art. 844 c.c. (Immissioni)→art. 2050 c.c. (Attività pericolosa)→art. 9 Cost. (Paesaggio)→art. 41 Cost. (Iniziativa economica)→Art. 159 Cod. Amb. – [Abrogato]→Art. 154 Cod. Amb. – tariffa del servizio idrico integrato→Art. 160 Cod. Amb. – [Abrogato]→Art. 153 Cod. Amb. – dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La tariffa del Servizio Idrico Integrato remunera il gestore per la fornitura del servizio, garantendo la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del full cost recovery e dei principi chi inquina paga e chi usa paga, in attuazione della direttiva 2000/60/CE. La regolazione tariffaria è oggi affidata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). La disposizione in esame regola uno specifico profilo del sistema tariffario.
Inquadramento del sistema tariffario
La disposizione su opere di adeguamento del servizio idrico si colloca nel sistema tariffario del Servizio Idrico Integrato. interventi di adeguamento delle infrastrutture necessari a garantire i livelli di qualità del servizio. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio reso, è determinata secondo il principio della copertura integrale dei costi (art. 9 direttiva 2000/60/CE) e attua i principi 'chi inquina paga' e 'chi usa paga'. Dal 2011 la regolazione tariffaria nazionale è affidata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Metodo tariffario e ruolo di ARERA
ARERA definisce il Metodo Tariffario Idrico (MTI), oggi articolato in periodi regolatori, che fissa la formula di calcolo della tariffa sulla base dei costi efficienti riconosciuti (operativi, di investimento, fiscali e finanziari), del Piano Economico Finanziario (PEF) di ambito e degli indicatori di qualità. L'EGA elabora la proposta tariffaria sulla base della convenzione con il gestore e la sottopone ad ARERA, che approva la tariffa di riferimento. In linea generale, l'aggiornamento è annuale.
Componenti e articolazione
La tariffa si articola tipicamente in quota fissa (a copertura dei costi del rapporto contrattuale e della disponibilità del servizio) e quota variabile (commisurata al consumo, con eventuale tariffa a scaglioni a fini di equità e di disincentivo agli sprechi). Le componenti fognatura e depurazione (art. 155) sono distinte e dovute in funzione dell'effettiva fruizione del servizio. La giurisprudenza, in linea generale, ha chiarito che la quota di depurazione non è dovuta se il servizio non è materialmente prestato, in coerenza con la sua natura di corrispettivo.
Riscossione, morosità e tutela dell'utente
La riscossione della tariffa avviene di norma per il tramite del gestore mediante fattura periodica. La disciplina della morosità è stata oggetto di specifica regolazione ARERA (REMSI), che prevede procedure di sollecito, costituzione in mora, eventuale limitazione della fornitura nel rispetto del quantitativo essenziale di vita. La carta del servizio definisce gli standard di qualità contrattuale e tecnica e i diritti dell'utente, anche in sede di reclamo e di conciliazione presso lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente (SCEA).
Vincoli di destinazione e investimenti
La tariffa è strumento di finanziamento degli investimenti infrastrutturali pianificati nel piano d'ambito: gli incrementi tariffari riconosciuti coprono il fabbisogno finanziario degli interventi e ne assicurano l'equilibrio economico. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di investimento può comportare sanzioni regolatorie ARERA e revisione della tariffa, oltre a riflettersi sulla durata e sull'equilibrio della concessione. ARERA pubblica periodicamente la relazione sullo stato del settore e gli indicatori di qualità tecnica raggiunti dai gestori.
Casi pratici
Caso 1: Tizio Gestore presenta la proposta tariffaria
Tizio S.p.A., gestore del SII di un ambito, predispone la proposta di aggiornamento tariffario sulla base del Metodo Tariffario Idrico ARERA e del Piano Economico Finanziario approvato dall'EGA. L'EGA delibera la proposta e la trasmette ad ARERA, che approva la tariffa di riferimento. L'aggiornamento viene applicato in fattura dal periodo successivo.
Caso 2: Caio utente contesta la quota di depurazione
Caio, utente domestico in un'area non servita da pubblica depurazione, riceve fatture comprensive della quota di depurazione e propone reclamo al gestore, poi conciliazione presso lo Sportello del Consumatore Energia e Ambiente. La giurisprudenza, in linea generale, esclude la legittimità del corrispettivo per un servizio non materialmente prestato, con conseguente diritto al rimborso delle somme indebitamente versate nei limiti della prescrizione.
Domande frequenti
Come si determina la tariffa di cui all'articolo 157?
Secondo il Metodo Tariffario Idrico (MTI) definito da ARERA, sulla base dei costi efficienti riconosciuti (operativi, di investimento, fiscali, finanziari) e del Piano Economico Finanziario dell'ambito. L'EGA elabora la proposta tariffaria, ARERA approva la tariffa di riferimento.
La quota di depurazione è dovuta se manca l'impianto?
No. In linea generale la quota di depurazione è dovuta solo se il servizio è materialmente prestato, in coerenza con la sua natura di corrispettivo, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
Cosa accade in caso di morosità dell'utente?
Si applica la disciplina REMSI di ARERA, che prevede sollecito, costituzione in mora, eventuale limitazione della fornitura nel rispetto del quantitativo essenziale di vita. L'utente può avvalersi del reclamo e della conciliazione presso lo Sportello del Consumatore Energia e Ambiente.