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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina riscossione della tariffa nel sistema tariffario del SII
  • Attua il principio di copertura integrale dei costi
  • Metodo Tariffario Idrico definito da ARERA
  • Articolazione in quota fissa e variabile (scaglioni)
  • Tutela dell'utente: carta del servizio, SCEA, indennizzi

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 156 Cod. Amb. — riscossione della tariffa

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione , in base a quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico , sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , previa convenzione con l’Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’ articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.

Commento

La tariffa del Servizio Idrico Integrato remunera il gestore per la fornitura del servizio, garantendo la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del full cost recovery e dei principi chi inquina paga e chi usa paga, in attuazione della direttiva 2000/60/CE. La regolazione tariffaria è oggi affidata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). La disposizione in esame regola uno specifico profilo del sistema tariffario.

Inquadramento del sistema tariffario

La disposizione su riscossione della tariffa si colloca nel sistema tariffario del Servizio Idrico Integrato. modalità di fatturazione e riscossione della tariffa da parte del gestore. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio reso, è determinata secondo il principio della copertura integrale dei costi (art. 9 direttiva 2000/60/CE) e attua i principi 'chi inquina paga' e 'chi usa paga'. Dal 2011 la regolazione tariffaria nazionale è affidata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Metodo tariffario e ruolo di ARERA

ARERA definisce il Metodo Tariffario Idrico (MTI), oggi articolato in periodi regolatori, che fissa la formula di calcolo della tariffa sulla base dei costi efficienti riconosciuti (operativi, di investimento, fiscali e finanziari), del Piano Economico Finanziario (PEF) di ambito e degli indicatori di qualità. L'EGA elabora la proposta tariffaria sulla base della convenzione con il gestore e la sottopone ad ARERA, che approva la tariffa di riferimento. In linea generale, l'aggiornamento è annuale.

Componenti e articolazione

La tariffa si articola tipicamente in quota fissa (a copertura dei costi del rapporto contrattuale e della disponibilità del servizio) e quota variabile (commisurata al consumo, con eventuale tariffa a scaglioni a fini di equità e di disincentivo agli sprechi). Le componenti fognatura e depurazione (art. 155) sono distinte e dovute in funzione dell'effettiva fruizione del servizio. La giurisprudenza, in linea generale, ha chiarito che la quota di depurazione non è dovuta se il servizio non è materialmente prestato, in coerenza con la sua natura di corrispettivo.

Riscossione, morosità e tutela dell'utente

La riscossione della tariffa avviene di norma per il tramite del gestore mediante fattura periodica. La disciplina della morosità è stata oggetto di specifica regolazione ARERA (REMSI), che prevede procedure di sollecito, costituzione in mora, eventuale limitazione della fornitura nel rispetto del quantitativo essenziale di vita. La carta del servizio definisce gli standard di qualità contrattuale e tecnica e i diritti dell'utente, anche in sede di reclamo e di conciliazione presso lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente (SCEA).

Vincoli di destinazione e investimenti

La tariffa è strumento di finanziamento degli investimenti infrastrutturali pianificati nel piano d'ambito: gli incrementi tariffari riconosciuti coprono il fabbisogno finanziario degli interventi e ne assicurano l'equilibrio economico. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di investimento può comportare sanzioni regolatorie ARERA e revisione della tariffa, oltre a riflettersi sulla durata e sull'equilibrio della concessione. ARERA pubblica periodicamente la relazione sullo stato del settore e gli indicatori di qualità tecnica raggiunti dai gestori.

Domande frequenti

Come si determina la tariffa di cui all'articolo 156?

Secondo il Metodo Tariffario Idrico (MTI) definito da ARERA, sulla base dei costi efficienti riconosciuti (operativi, di investimento, fiscali, finanziari) e del Piano Economico Finanziario dell'ambito. L'EGA elabora la proposta tariffaria, ARERA approva la tariffa di riferimento.

La quota di depurazione è dovuta se manca l'impianto?

No. In linea generale la quota di depurazione è dovuta solo se il servizio è materialmente prestato, in coerenza con la sua natura di corrispettivo, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato.

Cosa accade in caso di morosità dell'utente?

Si applica la disciplina REMSI di ARERA, che prevede sollecito, costituzione in mora, eventuale limitazione della fornitura nel rispetto del quantitativo essenziale di vita. L'utente può avvalersi del reclamo e della conciliazione presso lo Sportello del Consumatore Energia e Ambiente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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