Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 155 Cod. Amb. – tariffa del servizio di fognatura e depurazione

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell’articolo 154, a un fondo vincolato intestato all’ente di governo dell’ambito , che lo mette a disposizione del gestore per l’attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d’ambito. La tariffa non è dovuta se l’utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’ente di governo dell’ambito .

2. In pendenza dell’affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.

3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.

4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell’acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.

5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio “chi inquina paga”. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’ente di governo dell’ambito .

6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell’utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.

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In sintesi

  • Le quote di tariffa per i servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti; la nota di aggiornamento nel testo riporta che, per la sola quota di depurazione, la regola che la rendeva dovuta anche senza impianti o con impianti temporaneamente inattivi è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
  • Il gestore versa i proventi in un fondo vincolato intestato all'ente di governo dell'ambito, destinato agli interventi su reti di fognatura e impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito.
  • La tariffa non è dovuta da chi ha sistemi di collettamento e di depurazione propri, se questi hanno ricevuto specifica approvazione dall'ente di governo dell'ambito.
  • Chi paga la tariffa di fognatura è esentato da qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.
  • Il volume dell'acqua scaricata è pari al cento per cento del volume di acqua fornita.
  • Per le utenze industriali la quota si determina sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e del principio «chi inquina paga»; la tariffa è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata, ed è fatta salva la possibilità di una quota ridotta per le utenze che depurano direttamente e usano la pubblica fognatura, se i loro sistemi di depurazione hanno ricevuto specifica approvazione dall'ente di governo dell'ambito.
Indice dei contenuti

Chi paga la tariffa e dove vanno i proventi

Il comma 1 stabilisce che le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti. Il testo aggiungeva che lo sono anche quando mancano impianti di depurazione o questi sono temporaneamente inattivi. La nota di aggiornamento riportata nel testo ufficiale, però, segnala che questa previsione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui rende dovuta la quota di depurazione in quei casi. Il gestore versa i proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'ente di governo dell'ambito. L'ente mette il fondo a disposizione del gestore per gli interventi su reti di fognatura e impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito.

La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, purché approvati specificamente dall'ente di governo dell'ambito. Esempio: Tizio ha un proprio sistema di collettamento e depurazione che ha ricevuto questa approvazione; per lui la tariffa non è dovuta.

Comuni, esenzioni e calcolo del volume

Il comma 2 riguarda il periodo in cui la gestione dei servizi idrici locali non è ancora affidata al gestore del servizio idrico integrato. In questo periodo i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi del canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.

Secondo il comma 3, chi è tenuto a versare la tariffa del servizio di pubblica fognatura è esentato da qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici. Il comma 4 fissa il criterio di misura: il volume dell'acqua scaricata è pari al cento per cento del volume di acqua fornita.

Utenze industriali

Per le utenze industriali (comma 5) la quota tariffaria si determina sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e del principio «chi inquina paga». È fatta salva la possibilità di una quota ridotta per le utenze che depurano direttamente e usano la pubblica fognatura, se i loro sistemi di depurazione hanno ricevuto specifica approvazione dall'ente di governo dell'ambito. Esempio: l'impresa di Caio depura da sé i propri reflui con un sistema approvato e poi li immette nella fognatura pubblica; per lei è possibile determinare una quota ridotta.

Il comma 6, per incentivare il riutilizzo, riduce la tariffa per le utenze industriali in funzione dell'uso nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si applica con un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.

Domande frequenti

Si paga la quota di depurazione se manca il depuratore?

Il comma 1 la prevedeva anche senza impianti o con impianti temporaneamente inattivi, ma la nota di aggiornamento nel testo ufficiale riporta che questa parte è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per la quota di depurazione.

Chi ha un depuratore proprio deve pagare la tariffa?

No, se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri che hanno ricevuto specifica approvazione dall'ente di governo dell'ambito.

Come si calcola il volume di acqua scaricata?

Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.

Si possono pagare due tariffe di fognatura a enti diversi?

No: chi versa la tariffa di pubblica fognatura è esentato da qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.

Le imprese che riutilizzano l'acqua pagano meno?

Sì: la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata, con un correttivo basato sulla quantità di acqua riutilizzata e su quella delle acque primarie impiegate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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