Testo dell'articoloVigente
Art. 152 Cod. Amb. – poteri di controllo e sostitutivi
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. l’ente di governo dell’ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
2. Nell’ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l’ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l’ente di governo dell’ambito interviene tempestivamente per garantire l’adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l’inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l’ente di governo dell’ambito , previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Qualora l’ente di governo dell’ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario “ad acta”. Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario “ad acta”.
4. l’ente di governo dell’ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 152 del Codice dell'ambiente stabilisce chi controlla il gestore del servizio idrico e chi può intervenire al suo posto quando questi non rispetta i propri obblighi. La norma prevede più livelli: prima l'ente di governo dell'ambito, poi la regione, infine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Accesso e verifica sulle infrastrutture
Il primo comma riconosce all'ente di governo dell'ambito la «facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche», anche durante la loro costruzione. Il controllo quindi non riguarda solo gli impianti già in funzione.
Inadempienze del gestore e intervento sostitutivo
Il secondo comma riguarda le inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione. Devono essere inadempienze che compromettono la risorsa o l'ambiente, oppure che non permettono di raggiungere i livelli minimi di servizio. In questi casi l'ente di governo dell'ambito «interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore», usando tutti i poteri che gli attribuiscono la legge e la convenzione.
Se l'inadempienza continua, l'ente, previa diffida, può sostituirsi al gestore e far eseguire le opere a terzi, nel rispetto delle norme vigenti sugli appalti pubblici. Restano comunque ferme le penalità a carico del gestore e il potere di risoluzione e di revoca. Un esempio: il gestore Tizio non esegue un intervento che la convenzione gli impone e i livelli minimi di servizio non vengono raggiunti. L'ente prima lo diffida; se l'inadempienza continua, può affidare le opere a un'impresa terza, Caio, seguendo le regole degli appalti pubblici.
Poteri della regione e del Ministro, comunicazioni annuali
Il terzo comma copre il caso in cui sia l'ente di governo dell'ambito a non intervenire o a ritardare. Allora la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i poteri sostitutivi nominando un commissario «ad acta». Il testo prosegue: «Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni», i poteri sostitutivi sono esercitati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, «previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni», anche in questo caso con la nomina di un commissario «ad acta».
Infine, il quarto comma stabilisce che l'ente di governo dell'ambito comunica ogni anno al Ministro e all'Autorità di vigilanza i risultati dei controlli della gestione.
Domande frequenti
Chi può accedere alle infrastrutture idriche per verificarle secondo l'art. 152 Cod. Amb.?
L'ente di governo dell'ambito, che ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nella fase di costruzione.
Quando interviene l'ente di governo dell'ambito nei confronti del gestore?
Quando il gestore non rispetta gli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione e le sue inadempienze compromettono la risorsa o l'ambiente, oppure non consentono di raggiungere i livelli minimi di servizio. In questi casi l'ente interviene tempestivamente per garantire l'adempimento.
L'ente di governo dell'ambito può sostituirsi al gestore?
Sì. Se l'inadempienza del gestore continua, l'ente, previa diffida, può sostituirsi a esso e far eseguire le opere a terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni sugli appalti pubblici. Restano ferme le penalità a carico del gestore e il potere di risoluzione e di revoca.
Cosa succede se l'ente di governo dell'ambito non interviene?
Se l'ente non interviene o ritarda il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i poteri sostitutivi nominando un commissario «ad acta».
E se anche la regione non agisce?
Il testo prevede che, qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i poteri sostitutivi siano esercitati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, mediante nomina di un commissario «ad acta».