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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Regola opere e interventi per il trasferimento di acqua tra ambiti per le infrastrutture del SII
  • Procedimento unico con valore di dichiarazione di pubblica utilità
  • Coordinamento con d.P.R. 327/2001 per gli espropri
  • Pianificazione di distretto idrografico (Autorità di Bacino)
  • Vigilanza nazionale di ARERA su tariffe e qualità

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 158 Cod. Amb. — opere e interventi per il trasferimento di acqua

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Ai fini di pianificare l’utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorità di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dell’ articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all’articolo 144 del presente decreto. A tal fine il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi.

2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all’utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell’accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare .

3. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione dell’onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esperisce le procedure per la concessione d’uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalità per l’esecuzione e la gestione degli interventi, nonché l’affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti.

Commento

Il sistema delle infrastrutture idriche e dei procedimenti unici di approvazione dei progetti del Servizio Idrico Integrato consente di realizzare in tempi compatibili gli interventi pianificati nei piani d'ambito. La disposizione in esame regola un passaggio significativo dell'iter di approvazione o della governance del settore.

Infrastrutture e procedure unificate

La disposizione su opere e interventi per il trasferimento di acqua tra ambiti si colloca nel sistema delle infrastrutture e dei procedimenti unici del Servizio Idrico Integrato. procedure per gli schemi idrici interregionali, in attuazione di intese tra Regioni. L'obiettivo è garantire l'effettiva realizzazione degli investimenti pianificati attraverso procedure di approvazione coordinate e con valore di dichiarazione di pubblica utilità, in coerenza con la disciplina generale dell'esproprio (d.P.R. 327/2001).

Procedimento unico e dichiarazione di pubblica utilità

Per gli interventi del SII è previsto un procedimento unico di approvazione (art. 158-bis), che ricomprende le autorizzazioni ambientali, urbanistiche e paesaggistiche necessarie e produce l'effetto della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. L'autorità espropriante è individuata dalla legge regionale o, in mancanza, dall'EGA. In linea generale, la conferenza di servizi (artt. 14 ss. l. 241/1990) costituisce lo strumento operativo per acquisire gli atti di assenso delle amministrazioni interessate.

Trasferimenti idrici e schemi interregionali

Gli schemi idrici interregionali consentono il trasferimento di acqua da un ambito all'altro per esigenze di approvvigionamento potabile o industriale. La procedura coinvolge le Regioni interessate, il MASE e — per i profili di tutela quantitativa — le Autorità di Bacino Distrettuale (oggi sette distretti, ex d.lgs. 152/2006 come modificato). In linea generale, l'autorizzazione è subordinata alla compatibilità con il bilancio idrico del distretto di origine e con i piani di tutela vigenti.

Vigilanza e regolazione

La vigilanza sul SII, originariamente affidata al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e poi alla CONVIRI, è oggi esercitata da ARERA per i profili di regolazione tariffaria e di qualità del servizio (l. 214/2011). Sul piano della tutela quantitativa e qualitativa della risorsa, le funzioni sono ripartite tra Autorità di Bacino Distrettuale (pianificazione di distretto), Regioni (piani di tutela) e ARPA (controlli tecnici). MASE coordina l'attuazione della direttiva 2000/60/CE.

Rapporti con la pianificazione di distretto

Gli interventi infrastrutturali del SII si raccordano con i piani di gestione del distretto idrografico (PGDA, art. 117), con i piani di tutela delle acque regionali (art. 121) e con i piani d'ambito (art. 149). La coerenza con tali strumenti costituisce, in linea generale, condizione di legittimità dell'autorizzazione. La giurisprudenza amministrativa ha valorizzato la necessità di una motivazione esplicita circa l'inserimento dell'opera nella pianificazione di settore.

Domande frequenti

Quale procedura si applica per l'approvazione degli interventi di cui all'articolo 158?

Il procedimento unico ex art. 158-bis, che ricomprende le autorizzazioni necessarie e produce l'effetto della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, in raccordo con la disciplina dell'esproprio (d.P.R. 327/2001).

Chi vigila sul Servizio Idrico Integrato?

ARERA per la regolazione tariffaria e di qualità (l. 214/2011), le Autorità di Bacino Distrettuale per la pianificazione idrografica, le Regioni per i piani di tutela, ARPA per i controlli tecnici, MASE per il coordinamento dell'attuazione della direttiva 2000/60/CE.

Come si raccorda l'intervento con i piani di settore?

L'intervento deve essere coerente con il piano di gestione del distretto idrografico, con il piano di tutela delle acque regionale e con il piano d'ambito. La motivazione del provvedimento deve dare conto di tale coerenza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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