- Disciplina gestioni esistenti del servizio idrico integrato nella Parte Terza del codice
- Recepisce la direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive)
- Si raccorda con il modello del servizio idrico integrato
- Coinvolge ARERA, MASE, Regioni e ATO idrici
- Si coordina con la disciplina degli scarichi e dei rifiuti
Testo dell'articoloVigente
Art. 172 Cod. Amb. — gestioni esistenti
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d’Ambito di cui all’articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l’affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, l’ente di governo dell’ambito , nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l’affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell’articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all’affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l’ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l’affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento.
3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , in particolare: a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito; b) a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell’ambito e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.
4. Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell’ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell’esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l’inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.
5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all’ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.
6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all’articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell’unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d’uso al gestore del servizio idrico integrato dell’Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.
Stesso numero, altri codici
- Art. 172 D.Lgs. 209/2005 — Diritto di recesso
- Art. 172 D.Lgs. 42/2004 — Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
- Art. 172 Codice Civile: Riduzione
- Articolo 172 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 172 C.d.S.: Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di rit
- Articolo 172 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
Commento
La disciplina di chiusura della Parte Terza del Codice dell'Ambiente regola i profili residuali in materia di acque: gestioni esistenti, personale, oneri concessori, disposizioni di attuazione e abrogazioni. La norma in esame si colloca in questo contesto sistematico e va letta in coordinamento con la disciplina generale del servizio idrico integrato e con la direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive).
Inquadramento nella Parte Terza del codice
La norma in tema di gestioni esistenti del servizio idrico integrato chiude la disciplina della Parte Terza del Codice dell'Ambiente in materia di tutela delle acque. regime delle gestioni in essere alla data di entrata in vigore del codice e percorso di adeguamento. La Parte Terza recepisce la direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive), che impone agli Stati membri il raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici entro termini definiti, attraverso piani di gestione di distretto idrografico e programmi di misure.
Coordinamento con il servizio idrico integrato
La disciplina si raccorda con il modello del servizio idrico integrato, organizzato per ambiti territoriali ottimali (ATO) e gestito da soggetti individuati con procedure di affidamento conformi al diritto europeo dei servizi pubblici locali. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato la continuità del servizio e la tutela degli utenti come interesse primario, con conseguente cautela nell'adozione di provvedimenti interruttivi della gestione. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) esercita funzioni di regolazione tariffaria e di definizione degli standard di qualità del servizio.
Regime concessorio e canoni
Le utenze di acqua pubblica sono soggette a un regime concessorio con corresponsione di canoni periodici, secondo parametri stabiliti dalla legge e adeguati nel tempo. Il principio del recupero dei costi (art. 9 direttiva 2000/60/CE) impone che i canoni e le tariffe riflettano adeguatamente il costo della risorsa, includendo anche i costi ambientali e quelli per la risorsa. La giurisprudenza tributaria, in linea generale, ha riconosciuto natura di entrata pubblica ai canoni di derivazione, con applicazione delle regole sull'accertamento e sulla riscossione.
Profili transitori e di chiusura
Le disposizioni transitorie e finali della Parte Terza assicurano la continuità tra previgente disciplina (legge Galli e regolamentazione settoriale) e nuova disciplina del codice. In linea generale, si applica il principio tempus regit actum per i procedimenti già avviati, con applicazione della disciplina sopravvenuta ai nuovi procedimenti. Le abrogazioni espresse evitano sovrapposizioni normative e duplicazioni applicative.
Connessioni con altre discipline ambientali
La disciplina sulle acque si coordina con la Parte Seconda del codice (VAS, VIA, AIA per gli impianti ad elevato impatto sulla risorsa idrica), con la Parte Quarta (gestione dei rifiuti, anche liquidi, e disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose), con la disciplina dei siti contaminati (artt. 239 ss. del codice) e con la normativa eurounitaria di settore (direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, direttiva 2006/118/CE sulle acque sotterranee). Il MASE, con il supporto di ISPRA e ARPA, cura l'attuazione coordinata delle discipline.
Domande frequenti
Come si raccorda l'articolo 172 con la direttiva quadro sulle acque?
La disposizione attua nel diritto interno parte del quadro stabilito dalla direttiva 2000/60/CE, che impone obiettivi di buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici, da raggiungere attraverso piani di gestione di distretto idrografico e programmi di misure.
Quale ruolo hanno ARERA e MASE in questo settore?
ARERA esercita la regolazione tariffaria e gli standard di qualità del servizio idrico integrato; il MASE cura l'indirizzo strategico, la pianificazione di livello nazionale e i rapporti con la Commissione UE. ISPRA fornisce il supporto tecnico.
Cosa accade ai procedimenti in essere al momento delle modifiche normative?
In linea generale si applica il principio tempus regit actum, con conservazione della disciplina previgente per gli atti già adottati e applicazione della disciplina sopravvenuta ai nuovi atti istruttori, salvo diversa previsione di legge.
Vedi anche