Testo dell'articoloVigente
Art. 173 Cod. Amb. – personale
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi dell’ articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell’affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell’ articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all’ articolo 2112 del codice civile . Note all’art. 173: – L’ art. 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , è il seguente: «3. Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici già adibito ai servizi di cui all’art. 4, comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31 dicembre
1992. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l’ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a società private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell’art. 62 del decreto legislativo 3 f ebbraio 1993, n. 29, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all’ art. 2112 del codice civile .». – L’ art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , è il seguente: «Art. 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita). ( Art. 34 del decreto legislativo n. 29 del 1993 , come sostituito dall’ art. 19 del decreto legislativo n. 80 del 1998 ). –
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l’ art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’ art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 .». – L’ art. 2112 del codice civile è il seguente: «Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda). – In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’art. 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’ art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .».
In sintesi
Indice dei contenuti
La disciplina di chiusura della Parte Terza del Codice dell'Ambiente regola i profili residuali in materia di acque: gestioni esistenti, personale, oneri concessori, disposizioni di attuazione e abrogazioni. La norma in esame si colloca in questo contesto sistematico e va letta in coordinamento con la disciplina generale del servizio idrico integrato e con la direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive).
Inquadramento nella Parte Terza del codice
La norma in tema di personale degli enti gestori del servizio idrico chiude la disciplina della Parte Terza del Codice dell'Ambiente in materia di tutela delle acque. regime giuridico del personale in caso di subentro nella gestione del servizio idrico integrato. La Parte Terza recepisce la direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive), che impone agli Stati membri il raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici entro termini definiti, attraverso piani di gestione di distretto idrografico e programmi di misure.
Coordinamento con il servizio idrico integrato
La disciplina si raccorda con il modello del servizio idrico integrato, organizzato per ambiti territoriali ottimali (ATO) e gestito da soggetti individuati con procedure di affidamento conformi al diritto europeo dei servizi pubblici locali. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato la continuità del servizio e la tutela degli utenti come interesse primario, con conseguente cautela nell'adozione di provvedimenti interruttivi della gestione. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) esercita funzioni di regolazione tariffaria e di definizione degli standard di qualità del servizio.
Regime concessorio e canoni
Le utenze di acqua pubblica sono soggette a un regime concessorio con corresponsione di canoni periodici, secondo parametri stabiliti dalla legge e adeguati nel tempo. Il principio del recupero dei costi (art. 9 direttiva 2000/60/CE) impone che i canoni e le tariffe riflettano adeguatamente il costo della risorsa, includendo anche i costi ambientali e quelli per la risorsa. La giurisprudenza tributaria, in linea generale, ha riconosciuto natura di entrata pubblica ai canoni di derivazione, con applicazione delle regole sull'accertamento e sulla riscossione.
Profili transitori e di chiusura
Le disposizioni transitorie e finali della Parte Terza assicurano la continuità tra previgente disciplina (legge Galli e regolamentazione settoriale) e nuova disciplina del codice. In linea generale, si applica il principio tempus regit actum per i procedimenti già avviati, con applicazione della disciplina sopravvenuta ai nuovi procedimenti. Le abrogazioni espresse evitano sovrapposizioni normative e duplicazioni applicative.
Connessioni con altre discipline ambientali
La disciplina sulle acque si coordina con la Parte Seconda del codice (VAS, VIA, AIA per gli impianti ad elevato impatto sulla risorsa idrica), con la Parte Quarta (gestione dei rifiuti, anche liquidi, e disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose), con la disciplina dei siti contaminati (artt. 239 ss. del codice) e con la normativa eurounitaria di settore (direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, direttiva 2006/118/CE sulle acque sotterranee). Il MASE, con il supporto di ISPRA e ARPA, cura l'attuazione coordinata delle discipline.
Casi pratici
Caso 1: Tizio gestisce una concessione idroelettrica
Tizio è titolare di una concessione di derivazione idroelettrica il cui canone viene aggiornato secondo le previsioni vigenti. Contesta in giudizio l'adeguamento ritenendolo sproporzionato. In linea generale, la giurisprudenza tributaria ha riconosciuto natura di entrata pubblica al canone e ha valorizzato il principio del recupero dei costi imposto dalla direttiva 2000/60/CE, sindacando solo eventuali violazioni di legge o macroscopica irragionevolezza nei criteri di calcolo.
Caso 2: Caio subentra in una gestione del servizio idrico
Caio S.p.A. acquista una gestione del servizio idrico integrato a seguito di gara. Il personale della precedente gestione transita al nuovo gestore secondo il regime di tutela dei lavoratori applicabile. ARERA verifica il rispetto degli standard tariffari e di qualità, mentre l'EGA esercita la vigilanza contrattuale. La continuità del servizio è interesse primario tutelato anche in sede giurisdizionale.
Domande frequenti
Come si raccorda l'articolo 173 con la direttiva quadro sulle acque?
La disposizione attua nel diritto interno parte del quadro stabilito dalla direttiva 2000/60/CE, che impone obiettivi di buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici, da raggiungere attraverso piani di gestione di distretto idrografico e programmi di misure.
Quale ruolo hanno ARERA e MASE in questo settore?
ARERA esercita la regolazione tariffaria e gli standard di qualità del servizio idrico integrato; il MASE cura l'indirizzo strategico, la pianificazione di livello nazionale e i rapporti con la Commissione UE. ISPRA fornisce il supporto tecnico.
Cosa accade ai procedimenti in essere al momento delle modifiche normative?
In linea generale si applica il principio tempus regit actum, con conservazione della disciplina previgente per gli atti già adottati e applicazione della disciplina sopravvenuta ai nuovi atti istruttori, salvo diversa previsione di legge.