1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
2. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
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In sintesi
L'articolo 176 è la norma finale della parte terza del decreto.
Le disposizioni della parte terza che riguardano materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
Le disposizioni della parte terza si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Per le acque del demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze sull'utilizzazione delle acque pubbliche e sulle opere idrauliche.
Queste competenze sono quelle previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
Indice dei contenuti
L'articolo 176 chiude la parte terza del decreto con una «norma finale». Non introduce nuovi obblighi per cittadini o imprese. Chiarisce invece il valore delle disposizioni della parte terza nei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali.
Principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente
Il primo comma stabilisce che le disposizioni della parte terza «che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione». La norma quindi non riguarda tutte le disposizioni della parte terza, ma solo quelle che toccano materie di legislazione concorrente. Per queste disposizioni il decreto dichiara espressamente che hanno il valore di principi fondamentali, come previsto dalla disposizione costituzionale richiamata.
Regioni a statuto speciale e province autonome
Il secondo comma prevede che le disposizioni della parte terza «sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti». La regola generale è quindi l'applicabilità anche in questi territori, con un limite indicato dal testo stesso: la compatibilità con gli statuti di ciascuna autonomia.
Un esempio: Tizio vive in una regione a statuto speciale e si chiede se valgano anche lì le disposizioni della parte terza. Secondo il secondo comma la risposta è sì, compatibilmente con le norme dello statuto di quella regione.
Acque del demanio idrico di Trento e Bolzano
Il terzo comma contiene una clausola specifica per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per queste acque «restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione». La norma salvaguarda quindi due ambiti di competenza, l'utilizzazione delle acque pubbliche e le opere idrauliche, così come sono definiti dallo statuto speciale e dalle sue norme di attuazione.
Domande frequenti
Che cosa stabilisce l'articolo 176 del Codice dell'ambiente?
È la norma finale della parte terza del decreto. Qualifica come principi fondamentali le disposizioni sulle materie di legislazione concorrente, ne regola l'applicazione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, e fa salve alcune competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle acque.
Tutte le disposizioni della parte terza sono principi fondamentali?
No. Il primo comma riguarda solo le disposizioni della parte terza «che concernono materie di legislazione concorrente»: sono queste a costituire principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
La parte terza si applica nelle regioni a statuto speciale?
Sì. Il secondo comma la dichiara applicabile nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Quali competenze restano ferme per le province autonome di Trento e di Bolzano?
Per le acque del loro demanio idrico restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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In sintesi
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L'articolo 176 chiude la parte terza del decreto con una «norma finale». Non introduce nuovi obblighi per cittadini o imprese. Chiarisce invece il valore delle disposizioni della parte terza nei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali.
Principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente
Il primo comma stabilisce che le disposizioni della parte terza «che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione». La norma quindi non riguarda tutte le disposizioni della parte terza, ma solo quelle che toccano materie di legislazione concorrente. Per queste disposizioni il decreto dichiara espressamente che hanno il valore di principi fondamentali, come previsto dalla disposizione costituzionale richiamata.
Regioni a statuto speciale e province autonome
Il secondo comma prevede che le disposizioni della parte terza «sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti». La regola generale è quindi l'applicabilità anche in questi territori, con un limite indicato dal testo stesso: la compatibilità con gli statuti di ciascuna autonomia.
Un esempio: Tizio vive in una regione a statuto speciale e si chiede se valgano anche lì le disposizioni della parte terza. Secondo il secondo comma la risposta è sì, compatibilmente con le norme dello statuto di quella regione.
Acque del demanio idrico di Trento e Bolzano
Il terzo comma contiene una clausola specifica per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per queste acque «restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione». La norma salvaguarda quindi due ambiti di competenza, l'utilizzazione delle acque pubbliche e le opere idrauliche, così come sono definiti dallo statuto speciale e dalle sue norme di attuazione.
Domande frequenti
Che cosa stabilisce l'articolo 176 del Codice dell'ambiente?
È la norma finale della parte terza del decreto. Qualifica come principi fondamentali le disposizioni sulle materie di legislazione concorrente, ne regola l'applicazione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, e fa salve alcune competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle acque.
Tutte le disposizioni della parte terza sono principi fondamentali?
No. Il primo comma riguarda solo le disposizioni della parte terza «che concernono materie di legislazione concorrente»: sono queste a costituire principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
La parte terza si applica nelle regioni a statuto speciale?
Sì. Il secondo comma la dichiara applicabile nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Quali competenze restano ferme per le province autonome di Trento e di Bolzano?
Per le acque del loro demanio idrico restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.