- Regola prevenzione della produzione di rifiuti nella Parte Quarta del codice
- Attua la gerarchia europea di gestione dei rifiuti (dir. 2008/98/CE)
- Si fonda sul principio 'chi inquina paga' e sulla EPR
- Incide su classificazione, tracciabilità e regime sanzionatorio
- Si coordina con il Catalogo europeo dei rifiuti (CER)
Testo dell'articoloVigente
Art. 180 Cod. Amb. — (Prevenzione della produzione di rifiuti)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.
2. Fatte salve le misure già in essere, il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure che: a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili; b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili nonché l’utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovono attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione; e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza; f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all’estrazione di minerali, all’industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili; g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 per cento i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il
2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce l’impiego degli strumenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 ; h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità all’utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari; i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione; l) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio; m) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti terrestri e acquatici, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti; n) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente acquatico come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l’inquinamento acquatico di ogni tipo; o) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla prevenzione della loro dispersione.
3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell’ articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio , trasmette le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all’Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite il format e la modalità di trasmissione stabiliti dalla medesima Agenzia ai sensi dell’ articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE . L’attività di controllo è esercitata in linea con gli accordi Stato-regioni in materia. Con successivo decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare controlla e valuta l’attuazione delle misure di prevenzione di cui al comma
2. 5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell’ articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE , valuta l’attuazione delle misure sul riutilizzo.
6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali controllano e valutano l’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell’ articolo 9, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2008/98/CE .
Stesso numero, altri codici
- Art. 180 D.Lgs. 209/2005 — Contratti di assicurazione contro i danni
- Art. 180 D.Lgs. 42/2004 — Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
- Art. 180 Codice Civile: Amministrazione dei beni della comunione
- Articolo 180 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 180 C.d.S.: Possesso dei documenti di circolazione e di gui
- Articolo 180 Codice di Procedura Civile: Forma di trattazione
In sintesi
La disciplina dei rifiuti contenuta nella Parte Quarta del Codice dell'Ambiente attua la direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro rifiuti), come modificata dal pacchetto economia circolare (direttive 2018/849-852/UE). I principi cardine sono la gerarchia europea (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero, smaltimento), il principio 'chi inquina paga' e la responsabilità estesa del produttore. La disposizione in esame si inserisce in questo quadro generale.
Gerarchia europea e principio di prevenzione
La norma in tema di prevenzione della produzione di rifiuti attua nel diritto interno la gerarchia europea di gestione dei rifiuti, sancita dall'art. 4 della direttiva 2008/98/CE: prevenzione della produzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altro recupero (anche di energia), smaltimento come opzione residuale. misure di prevenzione finalizzate a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, in linea con la gerarchia europea di gestione. Il principio di prevenzione è la prima e più importante linea d'azione, e mira a ridurre alla fonte la quantità e la pericolosità dei rifiuti, anche attraverso politiche di progettazione sostenibile (eco-design).
Classificazione e tracciabilità
La corretta classificazione del rifiuto è il presupposto di tutta la disciplina applicabile: il Catalogo europeo dei rifiuti (CER), con codici a sei cifre, individua la tipologia di rifiuto e la sua eventuale pericolosità. La distinzione tra rifiuti urbani e speciali, e tra pericolosi e non pericolosi, incide sul regime autorizzatorio, sulla tracciabilità (formulario di trasporto, registro di carico e scarico, MUD), sull'imposizione tributaria e sull'apparato sanzionatorio. La giurisprudenza penale ha più volte ribadito che l'errata classificazione può integrare fattispecie contravvenzionali, specie ove riguardi rifiuti pericolosi.
Sottoprodotti, end-of-waste e terre da scavo
Il codice prevede istituti che consentono di sottrarre certe sostanze al regime dei rifiuti: il sottoprodotto (art. 184-bis), sostanza derivante da un processo di produzione e utilizzata direttamente senza ulteriori trattamenti; l'end-of-waste (art. 184-ter), cessazione della qualifica di rifiuto al verificarsi di determinate condizioni; la disciplina speciale delle terre e rocce da scavo (art. 186 e D.P.R. 120/2017). Tali istituti, in linea generale, richiedono un'interpretazione restrittiva da parte della giurisprudenza, in coerenza con il principio di precauzione e con la prevalenza della disciplina dei rifiuti in caso di incertezza.
Smaltimento come opzione residuale
Lo smaltimento è l'ultima opzione nella gerarchia: la sua scelta deve essere giustificata dall'impossibilità tecnica o dalla non sostenibilità economica delle opzioni superiori. Si applicano i principi di autosufficienza (a livello nazionale per i rifiuti urbani non differenziati e per gli speciali destinati a smaltimento) e di prossimità (smaltimento in impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione). Gli impianti di smaltimento (discariche, inceneritori senza recupero energetico significativo) richiedono autorizzazioni specifiche e sono soggetti a stringenti requisiti tecnici di settore.
Profili sanzionatori e penali
L'apparato sanzionatorio è articolato in fattispecie amministrative e penali (artt. 255-263 del codice). La gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, in violazione di prescrizioni o con modalità non conformi alla disciplina, può integrare illeciti contravvenzionali. La l. 68/2015 ha introdotto nel codice penale i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico organizzato di rifiuti), che si affiancano alle contravvenzioni di settore. Il traffico illecito di rifiuti (art. 259) e l'attività organizzata per il traffico illecito (art. 452-quaterdecies c.p., ex art. 260) sono oggetto di attenta vigilanza da parte degli organi di polizia ambientale.
Domande frequenti
Come opera la gerarchia europea dei rifiuti richiamata dall'articolo 180?
La gerarchia (prevenzione, preparazione al riutilizzo, riciclaggio, altro recupero, smaltimento) costituisce criterio interpretativo vincolante per amministrazioni e operatori. L'opzione meno favorevole è ammessa solo se le superiori non sono tecnicamente o economicamente sostenibili, con motivazione adeguata.
Cosa accade in caso di errata classificazione di un rifiuto?
L'errata classificazione può comportare violazioni della disciplina sulla tracciabilità e, in caso di rifiuti pericolosi non correttamente identificati, integrare fattispecie contravvenzionali (artt. 258-260 del codice). La giurisprudenza penale ha più volte ribadito l'importanza di una corretta attribuzione del codice CER.
Quando una sostanza non è più considerata rifiuto (end-of-waste)?
L'art. 184-ter consente la cessazione della qualifica di rifiuto al verificarsi di condizioni stringenti: la sostanza è comunemente utilizzata per scopi specifici, esiste un mercato, soddisfa requisiti tecnici, il suo utilizzo non genera impatti complessivi negativi. I criteri possono essere definiti da regolamenti UE o decreti ministeriali nazionali.