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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Regola smaltimento dei rifiuti nella Parte Quarta del codice
  • Attua la gerarchia europea di gestione dei rifiuti (dir. 2008/98/CE)
  • Si fonda sul principio 'chi inquina paga' e sulla EPR
  • Incide su classificazione, tracciabilità e regime sanzionatorio
  • Si coordina con il Catalogo europeo dei rifiuti (CER)

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 182 Cod. Amb. — smaltimento dei rifiuti

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all’articolo

181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell’ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. 3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225

4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 , la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico.

5. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 , di attuazione della direttiva 1999/31/CE .

6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall’articolo 107, comma

3. 6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 .

8. IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 , COME MODIFICATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2008, N. 172 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2008, N. 210 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

Commento

La disciplina dei rifiuti contenuta nella Parte Quarta del Codice dell'Ambiente attua la direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro rifiuti), come modificata dal pacchetto economia circolare (direttive 2018/849-852/UE). I principi cardine sono la gerarchia europea (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero, smaltimento), il principio 'chi inquina paga' e la responsabilità estesa del produttore. La disposizione in esame si inserisce in questo quadro generale.

Gerarchia europea e principio di prevenzione

La norma in tema di smaltimento dei rifiuti attua nel diritto interno la gerarchia europea di gestione dei rifiuti, sancita dall'art. 4 della direttiva 2008/98/CE: prevenzione della produzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altro recupero (anche di energia), smaltimento come opzione residuale. regole sullo smaltimento quale opzione residuale rispetto al recupero, con riferimento al principio di prossimità e autosufficienza. Il principio di prevenzione è la prima e più importante linea d'azione, e mira a ridurre alla fonte la quantità e la pericolosità dei rifiuti, anche attraverso politiche di progettazione sostenibile (eco-design).

Classificazione e tracciabilità

La corretta classificazione del rifiuto è il presupposto di tutta la disciplina applicabile: il Catalogo europeo dei rifiuti (CER), con codici a sei cifre, individua la tipologia di rifiuto e la sua eventuale pericolosità. La distinzione tra rifiuti urbani e speciali, e tra pericolosi e non pericolosi, incide sul regime autorizzatorio, sulla tracciabilità (formulario di trasporto, registro di carico e scarico, MUD), sull'imposizione tributaria e sull'apparato sanzionatorio. La giurisprudenza penale ha più volte ribadito che l'errata classificazione può integrare fattispecie contravvenzionali, specie ove riguardi rifiuti pericolosi.

Sottoprodotti, end-of-waste e terre da scavo

Il codice prevede istituti che consentono di sottrarre certe sostanze al regime dei rifiuti: il sottoprodotto (art. 184-bis), sostanza derivante da un processo di produzione e utilizzata direttamente senza ulteriori trattamenti; l'end-of-waste (art. 184-ter), cessazione della qualifica di rifiuto al verificarsi di determinate condizioni; la disciplina speciale delle terre e rocce da scavo (art. 186 e D.P.R. 120/2017). Tali istituti, in linea generale, richiedono un'interpretazione restrittiva da parte della giurisprudenza, in coerenza con il principio di precauzione e con la prevalenza della disciplina dei rifiuti in caso di incertezza.

Smaltimento come opzione residuale

Lo smaltimento è l'ultima opzione nella gerarchia: la sua scelta deve essere giustificata dall'impossibilità tecnica o dalla non sostenibilità economica delle opzioni superiori. Si applicano i principi di autosufficienza (a livello nazionale per i rifiuti urbani non differenziati e per gli speciali destinati a smaltimento) e di prossimità (smaltimento in impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione). Gli impianti di smaltimento (discariche, inceneritori senza recupero energetico significativo) richiedono autorizzazioni specifiche e sono soggetti a stringenti requisiti tecnici di settore.

Profili sanzionatori e penali

L'apparato sanzionatorio è articolato in fattispecie amministrative e penali (artt. 255-263 del codice). La gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, in violazione di prescrizioni o con modalità non conformi alla disciplina, può integrare illeciti contravvenzionali. La l. 68/2015 ha introdotto nel codice penale i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico organizzato di rifiuti), che si affiancano alle contravvenzioni di settore. Il traffico illecito di rifiuti (art. 259) e l'attività organizzata per il traffico illecito (art. 452-quaterdecies c.p., ex art. 260) sono oggetto di attenta vigilanza da parte degli organi di polizia ambientale.

Domande frequenti

Come opera la gerarchia europea dei rifiuti richiamata dall'articolo 182?

La gerarchia (prevenzione, preparazione al riutilizzo, riciclaggio, altro recupero, smaltimento) costituisce criterio interpretativo vincolante per amministrazioni e operatori. L'opzione meno favorevole è ammessa solo se le superiori non sono tecnicamente o economicamente sostenibili, con motivazione adeguata.

Cosa accade in caso di errata classificazione di un rifiuto?

L'errata classificazione può comportare violazioni della disciplina sulla tracciabilità e, in caso di rifiuti pericolosi non correttamente identificati, integrare fattispecie contravvenzionali (artt. 258-260 del codice). La giurisprudenza penale ha più volte ribadito l'importanza di una corretta attribuzione del codice CER.

Quando una sostanza non è più considerata rifiuto (end-of-waste)?

L'art. 184-ter consente la cessazione della qualifica di rifiuto al verificarsi di condizioni stringenti: la sostanza è comunemente utilizzata per scopi specifici, esiste un mercato, soddisfa requisiti tecnici, il suo utilizzo non genera impatti complessivi negativi. I criteri possono essere definiti da regolamenti UE o decreti ministeriali nazionali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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