- Disciplina regole per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio nel servizio integrato dei rifiuti urbani
- Si articola in ATO, EGA e gestori del servizio
- Si conforma al diritto europeo dei servizi pubblici locali
- È soggetta alla regolazione di ARERA (tariffe e qualità)
- Si raccorda con obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio UE
Testo dell'articoloVigente
Art. 205 Bis Cod. Amb. — (Regole per il calcolo degli obiettivi)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Gli obiettivi di cui all’articolo 181 sono calcolati tramite: a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile; b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento; c) il peso dei rifiuti urbani riciclati calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato all’atto dell’immissione nell’operazione di riciclaggio.
3. In deroga al comma 1, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a condizione che: a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati; b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni, precedenti l’operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.
4. Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 181, comma 4, lettere c), d) ed e), siano stati conseguiti, l’ISPRA tiene conto delle seguenti disposizioni: a) la quantità di rifiuti urbani biodegradabili raccolti in modo differenziato in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anaerobico è computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga resa di contenuto riciclato rispetto all’apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso è computato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l’agricoltura o un miglioramento dell’ambiente; b) le quantità di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere rifiuti prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento possono essere computati come riciclati a condizione che tali materiali siano destinati all’ottenimento di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. I materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, o da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio; c) è possibile tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l’incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli riciclati soddisfino i criteri di qualità stabiliti con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019; d) è possibile computare, ai fini degli obiettivi di cui all’articolo 181, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) i rifiuti raccolti ed inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento; e) è possibile computare i rifiuti esportati fuori dell’Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio soltanto se gli obblighi di cui all’articolo 188-bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 , l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell’Unione.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani si articola in ambiti territoriali ottimali (ATO), enti di governo dell'ambito e gestori unici, secondo un modello industriale ispirato a economie di scala ed efficienza. La disciplina si raccorda con la regolazione settoriale (tariffa rifiuti) e con il diritto europeo della concorrenza nei servizi pubblici locali. La disposizione in esame regola un aspetto specifico di questo modello.
Modello industriale dei rifiuti urbani
La norma in tema di regole per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio si colloca nell'architettura del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, articolato in ambiti territoriali ottimali (ATO), enti di governo dell'ambito (EGA) e gestori del servizio. criteri di calcolo dei tassi di riciclaggio in coerenza con la metodologia europea, ai fini del rispetto degli obiettivi UE. Il modello, di derivazione europea, tende a coniugare economie di scala, efficienza gestionale e tutela degli utenti, attraverso un affidamento del servizio a soggetti qualificati selezionati con procedure conformi al diritto europeo dei servizi pubblici locali.
Ambito Territoriale Ottimale ed Ente di Governo
L'ATO è la dimensione territoriale ritenuta ottimale per l'erogazione del servizio, individuata dalla Regione in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. L'EGA (autorità d'ambito, ente d'ambito regionale o consorzio di Comuni a seconda del modello regionale) esercita le funzioni di governo dell'ambito: affida il servizio, vigila sul gestore, fissa le tariffe nel rispetto della regolazione di ARERA, applica le penali contrattuali in caso di inadempimenti. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato il ruolo dell'EGA come stazione appaltante e come garante della qualità del servizio.
Modalità di affidamento del servizio
L'affidamento del servizio segue le regole del diritto europeo dei servizi pubblici locali: gara aperta, gara a doppio oggetto, in-house providing. Quest'ultima modalità presuppone il controllo analogo sulla società affidataria, l'attività prevalente in favore dell'amministrazione affidante e l'assenza di partecipazione privata. La giurisprudenza europea ed italiana, in linea generale, ha sviluppato un'interpretazione rigorosa dei presupposti dell'in-house, a tutela della concorrenza nel mercato. Il regolatore (ARERA) interviene con la disciplina tariffaria e con le linee guida applicative.
Raccolta differenziata e obiettivi
Il sistema fissa obiettivi quantitativi pluriennali di raccolta differenziata, calcolati a livello di ATO. Il mancato raggiungimento comporta sanzioni amministrative a carico dei Comuni e applicazione di addizionali al tributo speciale per il deposito in discarica (c.d. ecotassa). Il calcolo degli obiettivi di riciclaggio segue oggi la metodologia armonizzata UE introdotta dalla direttiva 2018/851/UE, che impone il calcolo sul rifiuto effettivamente riciclato (non sul rifiuto raccolto). Tale modifica metodologica ha reso più stringente la valutazione delle performance ambientali.
Contratto di servizio e qualità
Il contratto di servizio tra EGA e gestore definisce gli obblighi reciproci, gli standard di qualità, il sistema tariffario, le penali, la durata, il regime degli investimenti. Lo schema tipo, adottato a livello centrale, fornisce la base contrattuale di riferimento. L'inadempimento del gestore può comportare l'attivazione delle penali contrattuali e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto con successivo riaffidamento. La regolazione di ARERA introduce indicatori di qualità tecnica e contrattuale, con eventuali premialità o penalizzazioni tariffarie.
Domande frequenti
Cosa è l'ATO e qual è il suo ruolo nel servizio rifiuti urbani?
L'Ambito Territoriale Ottimale è la dimensione territoriale ritenuta più efficiente per l'erogazione del servizio, individuata dalla Regione. L'Ente di Governo dell'Ambito (EGA) affida il servizio, vigila sul gestore e applica la regolazione tariffaria di ARERA.
Quali modalità di affidamento del servizio sono ammesse?
Gara aperta, gara a doppio oggetto, in-house providing (con presupposti rigorosi: controllo analogo, attività prevalente, assenza di partecipazione privata). La scelta è motivata sotto il profilo tecnico-economico e sottoposta al sindacato del giudice amministrativo.
Cosa succede se il Comune non raggiunge gli obiettivi di raccolta differenziata?
Si applicano sanzioni amministrative e addizionali al tributo speciale per il deposito in discarica (c.d. ecotassa). Il calcolo dei tassi di riciclaggio segue oggi la metodologia armonizzata UE (dir. 2018/851/UE), che impone il calcolo sul rifiuto effettivamente riciclato.