- Promuove vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti nella filiera dei rifiuti
- Attua la responsabilità estesa del produttore (EPR)
- Si coordina con i sistemi consortili (CONAI e altri)
- È soggetta alla vigilanza di ARERA, ISPRA e ARPA
- Si raccorda con la politica di economia circolare
Testo dell'articoloVigente
Art. 206 Bis Cod. Amb. — Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Al fine di garantire l’attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all’efficacia, all’efficienza ed all’economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto; b) provvede all’elaborazione ed all’aggiornamento periodico di misure sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l’elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne la qualità e la riciclabilità, al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall’Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni; d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto; e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell’articolo 219-bis e ne monitora l’attuazione; f) verifica l’attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all’articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso; g) effettua il monitoraggio dell’attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 180; g-bis) LETTERA NON PIÙ PREVISTA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108 ; g-ter) LETTERA NON PIÙ PREVISTA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108 ; g-quater) LETTERA NON PIÙ PREVISTA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108 ; g-quinquies) LETTERA NON PIÙ PREVISTA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108 ; h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’Unione europea in materia di rifiuti.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221 .
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221 .
4. Per l’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell’ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma
6.
4-bis. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell’efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica l’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L’Organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di funzionamento dell’Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attività dell’Organismo di vigilanza sono rese pubbliche sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell’Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l’anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall’anno
2023. Ai componenti dell’Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221 .
6. All’onere derivante dall’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 4 dell’articolo 178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 224, i soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e
178-ter. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l’entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il Codice dell'Ambiente promuove strumenti di concertazione pubblico-privato per la gestione dei rifiuti: accordi, contratti di programma, incentivi e misure di promozione del riutilizzo e dell'economia circolare. Su questo versante operano anche i sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore (consorzi obbligatori e volontari). La disposizione in esame contribuisce a delineare questo quadro di concertazione.
Concertazione pubblico-privato nella gestione dei rifiuti
La norma in tema di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti si inserisce nel modello concertativo che il codice promuove per la chiusura dei cicli e per il miglioramento delle performance ambientali. ruolo dell'Autorità di regolazione e funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sulla filiera dei rifiuti. Gli accordi e i contratti di programma sono strumenti volontari che impegnano operatori economici, amministrazioni e portatori di interesse al raggiungimento di obiettivi definiti, con eventuali contributi pubblici e regimi semplificati.
Responsabilità estesa del produttore (EPR)
La responsabilità estesa del produttore, principio cardine del diritto europeo dei rifiuti, impone al produttore di un bene anche la responsabilità per la gestione del rifiuto che ne deriverà a fine vita. L'EPR opera tipicamente attraverso sistemi collettivi (consorzi obbligatori e volontari) che organizzano la raccolta, il trasporto, il recupero e il riciclaggio. La giurisprudenza, in linea generale, ha ribadito che l'adesione a un sistema collettivo non esime il produttore da responsabilità diretta in caso di gestione non conforme da parte del sistema.
Vigilanza e ruolo dell'Autorità di regolazione
La vigilanza sulla filiera dei rifiuti è affidata a una pluralità di soggetti: ARERA per la regolazione del servizio rifiuti urbani; ISPRA per il coordinamento tecnico e la reportistica; ARPA per i controlli sul territorio; Carabinieri Tutela Ambiente e Guardia di Finanza per il contrasto agli illeciti penali; MASE come autorità di indirizzo. Il Catasto rifiuti, alimentato dal MUD e da altri flussi informativi, costituisce la base dati per il monitoraggio nazionale ed europeo. La Commissione UE vigila sull'attuazione delle direttive di settore.
Incentivi per i prodotti riciclati ed economia circolare
Il codice prevede incentivi per i prodotti derivanti da materiali post-consumo o dal recupero degli scarti, anche nel disassemblaggio di prodotti complessi (RAEE, veicoli fuori uso). Le politiche di economia circolare promuovono il design for recycling, il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, l'allungamento del ciclo di vita dei beni. Strumenti complementari sono il green public procurement (criteri ambientali minimi, CAM), gli appalti verdi, le etichettature ambientali, le certificazioni di prodotto e di sistema (ISO 14001, EMAS).
Profili di concorrenza e di tutela degli operatori
Le misure di promozione e gli incentivi devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato (artt. 107-109 TFUE) e i principi di concorrenza nel mercato interno. La giurisprudenza europea, in linea generale, ammette gli aiuti volti al miglioramento ambientale entro le soglie e le condizioni del Regolamento generale di esenzione (GBER) o previa notifica e autorizzazione della Commissione UE. I sistemi di EPR, in particolare, devono garantire non discriminazione tra produttori e trasparenza nella determinazione dei contributi ambientali.
Domande frequenti
Come funziona la responsabilità estesa del produttore (EPR) richiamata dall'articolo 206-bis?
L'EPR impone al produttore di un bene anche la responsabilità per la gestione del rifiuto a fine vita. Operativamente è esercitata tramite sistemi collettivi (consorzi) che organizzano raccolta, trasporto, riciclaggio. L'adesione non esonera il produttore in caso di gestione non conforme.
Quali soggetti vigilano sulla filiera dei rifiuti?
ARERA per la regolazione, ISPRA per il coordinamento tecnico, ARPA per i controlli operativi, Carabinieri Tutela Ambiente e Guardia di Finanza per il contrasto agli illeciti, MASE per l'indirizzo. Il Catasto rifiuti raccoglie i dati alimentati dal MUD.
Gli incentivi per i prodotti riciclati sono compatibili con il diritto UE?
Sì, nei limiti del rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato (artt. 107-109 TFUE). Il Regolamento generale di esenzione (GBER) ammette molti aiuti ambientali entro soglie e condizioni; gli aiuti maggiori richiedono notifica e autorizzazione della Commissione UE.