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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Promuove ulteriori misure di promozione del recupero di materia nella filiera dei rifiuti
  • Attua la responsabilità estesa del produttore (EPR)
  • Si coordina con i sistemi consortili (CONAI e altri)
  • È soggetta alla vigilanza di ARERA, ISPRA e ARPA
  • Si raccorda con la politica di economia circolare

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 206 Sexies Cod. Amb. — Articolo 206-sexies

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

(Azioni premianti l’utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche).

1. Le amministrazioni pubbliche, nelle more dell’adozione da parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, prevedono, nelle gare d’appalto per l’incremento dell’efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l’impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010 e dalla norma UNI 11532:2014. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell’ articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Nelle gare d’appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, anche ai fini dell’esecuzione degli interventi di risanamento acustico realizzati ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000 , le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedono criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell’ articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008 , definisce: a) l’entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno, quali quelli indicati all’articolo 206-ter, comma 2, lettera a), e quelli derivanti dall’utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso; b) i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi di gara e i relativi valori di riferimento; c) le percentuali minime di residui di produzione e di materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti; d) i materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana

In sintesi

  • Promuove ulteriori misure di promozione del recupero di materia nella filiera dei rifiuti
  • Attua la responsabilità estesa del produttore (EPR)
  • Si coordina con i sistemi consortili (CONAI e altri)
  • È soggetta alla vigilanza di ARERA, ISPRA e ARPA
  • Si raccorda con la politica di economia circolare
Indice dei contenuti

Il Codice dell'Ambiente promuove strumenti di concertazione pubblico-privato per la gestione dei rifiuti: accordi, contratti di programma, incentivi e misure di promozione del riutilizzo e dell'economia circolare. Su questo versante operano anche i sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore (consorzi obbligatori e volontari). La disposizione in esame contribuisce a delineare questo quadro di concertazione.

Concertazione pubblico-privato nella gestione dei rifiuti

La norma in tema di ulteriori misure di promozione del recupero di materia si inserisce nel modello concertativo che il codice promuove per la chiusura dei cicli e per il miglioramento delle performance ambientali. misure complementari per favorire la chiusura dei cicli e l'uso efficiente delle risorse. Gli accordi e i contratti di programma sono strumenti volontari che impegnano operatori economici, amministrazioni e portatori di interesse al raggiungimento di obiettivi definiti, con eventuali contributi pubblici e regimi semplificati.

Responsabilità estesa del produttore (EPR)

La responsabilità estesa del produttore, principio cardine del diritto europeo dei rifiuti, impone al produttore di un bene anche la responsabilità per la gestione del rifiuto che ne deriverà a fine vita. L'EPR opera tipicamente attraverso sistemi collettivi (consorzi obbligatori e volontari) che organizzano la raccolta, il trasporto, il recupero e il riciclaggio. La giurisprudenza, in linea generale, ha ribadito che l'adesione a un sistema collettivo non esime il produttore da responsabilità diretta in caso di gestione non conforme da parte del sistema.

Vigilanza e ruolo dell'Autorità di regolazione

La vigilanza sulla filiera dei rifiuti è affidata a una pluralità di soggetti: ARERA per la regolazione del servizio rifiuti urbani; ISPRA per il coordinamento tecnico e la reportistica; ARPA per i controlli sul territorio; Carabinieri Tutela Ambiente e Guardia di Finanza per il contrasto agli illeciti penali; MASE come autorità di indirizzo. Il Catasto rifiuti, alimentato dal MUD e da altri flussi informativi, costituisce la base dati per il monitoraggio nazionale ed europeo. La Commissione UE vigila sull'attuazione delle direttive di settore.

Incentivi per i prodotti riciclati ed economia circolare

Il codice prevede incentivi per i prodotti derivanti da materiali post-consumo o dal recupero degli scarti, anche nel disassemblaggio di prodotti complessi (RAEE, veicoli fuori uso). Le politiche di economia circolare promuovono il design for recycling, il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, l'allungamento del ciclo di vita dei beni. Strumenti complementari sono il green public procurement (criteri ambientali minimi, CAM), gli appalti verdi, le etichettature ambientali, le certificazioni di prodotto e di sistema (ISO 14001, EMAS).

Profili di concorrenza e di tutela degli operatori

Le misure di promozione e gli incentivi devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato (artt. 107-109 TFUE) e i principi di concorrenza nel mercato interno. La giurisprudenza europea, in linea generale, ammette gli aiuti volti al miglioramento ambientale entro le soglie e le condizioni del Regolamento generale di esenzione (GBER) o previa notifica e autorizzazione della Commissione UE. I sistemi di EPR, in particolare, devono garantire non discriminazione tra produttori e trasparenza nella determinazione dei contributi ambientali.

Domande frequenti

Come funziona la responsabilità estesa del produttore (EPR) richiamata dall'articolo 206-sexies?

L'EPR impone al produttore di un bene anche la responsabilità per la gestione del rifiuto a fine vita. Operativamente è esercitata tramite sistemi collettivi (consorzi) che organizzano raccolta, trasporto, riciclaggio. L'adesione non esonera il produttore in caso di gestione non conforme.

Quali soggetti vigilano sulla filiera dei rifiuti?

ARERA per la regolazione, ISPRA per il coordinamento tecnico, ARPA per i controlli operativi, Carabinieri Tutela Ambiente e Guardia di Finanza per il contrasto agli illeciti, MASE per l'indirizzo. Il Catasto rifiuti raccoglie i dati alimentati dal MUD.

Gli incentivi per i prodotti riciclati sono compatibili con il diritto UE?

Sì, nei limiti del rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato (artt. 107-109 TFUE). Il Regolamento generale di esenzione (GBER) ammette molti aiuti ambientali entro soglie e condizioni; gli aiuti maggiori richiedono notifica e autorizzazione della Commissione UE.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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