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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale per gli operatori dei rifiuti
  • Autorizzazione unica ex art. 208, AIA o iscrizione all'Albo
  • Si svolge tipicamente in conferenza di servizi
  • Comporta requisiti soggettivi e oggettivi rigorosi
  • Coordina con il regime sanzionatorio amministrativo e penale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 209 Cod. Amb. — rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit , che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .)

2. L’autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell’impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell’esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

3. L’autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l’autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all’esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 . Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatorie di cui all’ articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

4. L’autocertificazione e i relativi documenti mantengono l’efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all’interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma

1. 5. Salva l’applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell’autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l’ articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e

2. 6. Resta ferma l’applicazione del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del medesimo.

7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell’amministrazione che li rilascia, all’ISPRA che cura l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all’articolo 208, comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

Commento

La gestione professionale dei rifiuti richiede un titolo abilitativo: autorizzazione unica ex art. 208 per i nuovi impianti, iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per trasportatori e intermediari, AIA ove ricorrano le soglie dell'Allegato VIII alla Parte Seconda. La disposizione in esame regola uno specifico profilo di questo regime autorizzatorio, di primaria importanza per la tracciabilità della filiera.

Regime autorizzatorio per gli impianti di gestione

La norma in tema di rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale disciplina il titolo abilitativo richiesto per l'esercizio professionale di attività nella gestione dei rifiuti. regime semplificato di rinnovo per le imprese certificate EMAS o ISO 14001, con riduzione di adempimenti. L'autorizzazione unica ex art. 208 è il modello base per i nuovi impianti di smaltimento e recupero, con istruttoria in conferenza di servizi e durata decennale. Per gli impianti rientranti nell'Allegato VIII alla Parte Seconda (impianti ad elevato impatto), si applica invece l'AIA, ai sensi del coordinamento previsto dall'art. 213.

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

L'Albo nazionale gestori ambientali, istituito presso il MASE e articolato in sezioni regionali, è il registro pubblico delle imprese abilitate a esercitare attività di trasporto dei rifiuti, intermediazione e commercio senza detenzione, bonifica dei siti, bonifica di beni contenenti amianto. L'iscrizione è obbligatoria, presuppone requisiti soggettivi e oggettivi (onorabilità, capacità finanziaria, dotazioni tecniche) e ha durata quinquennale. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha sindacato i provvedimenti di diniego o sospensione sotto il profilo della motivazione e della proporzionalità rispetto alle violazioni contestate.

Procedimento di autorizzazione unica e conferenza di servizi

Il procedimento di autorizzazione unica si svolge in conferenza di servizi indetta dall'autorità competente (Regione o Provincia), con la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate (urbanistica, paesaggio, salute, sicurezza, lavoro). Il termine ordinario di conclusione è di centocinquanta giorni, prorogabile in presenza di integrazioni documentali. Il provvedimento finale sostituisce a ogni effetto i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta delle singole amministrazioni. In caso di dissenso, la deliberazione finale può essere rimessa al livello superiore di governo, secondo il modello della conferenza decisoria.

Rinnovo agevolato e certificazione ambientale

Per le imprese in possesso di certificazione ambientale EMAS o ISO 14001 il codice prevede un regime di rinnovo semplificato (art. 209), con riduzione di adempimenti e oneri istruttori. La ratio è riconoscere e premiare le imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale strutturati e sottoposti a verifica esterna. La certificazione, tuttavia, non esime dal rispetto delle prescrizioni autorizzatorie e non costituisce di per sé garanzia di legittimità delle modalità gestionali concretamente adottate.

Controlli, sanzioni e raccordo con la disciplina penale

L'esercizio in assenza di autorizzazione, la violazione delle prescrizioni, la mancata iscrizione all'Albo costituiscono illeciti sanzionati in via amministrativa o penale (artt. 256-256-bis del codice). I controlli sono affidati ad ARPA, Carabinieri Tutela Ambiente, Guardia di Finanza, polizia provinciale. ISPRA cura il coordinamento tecnico nazionale. La l. 68/2015 ha introdotto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.), che si affiancano alle contravvenzioni di settore. La gestione di rifiuti pericolosi senza titolo, o in violazione di prescrizioni, può integrare condotte penalmente rilevanti, anche con responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001.

Domande frequenti

Qual è il rapporto tra autorizzazione unica ex art. 208 e AIA?

L'AIA si applica agli impianti rientranti nell'Allegato VIII alla Parte Seconda; per gli altri impianti di smaltimento e recupero si applica l'autorizzazione unica ex art. 208. L'art. 213 disciplina il raccordo tra i due regimi, evitando duplicazioni.

Qual è la durata dell'autorizzazione unica?

Tipicamente dieci anni, rinnovabile su istanza del gestore con verifica dei requisiti. Per le imprese in possesso di certificazione EMAS o ISO 14001 si applica il regime di rinnovo semplificato ex art. 209, con riduzione di oneri istruttori.

Chi può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali?

Le imprese in possesso di requisiti soggettivi (onorabilità, idoneità tecnica) e oggettivi (dotazioni, capacità finanziaria). L'iscrizione abilita a trasporto, intermediazione, bonifiche e ha durata quinquennale. I requisiti sono periodicamente verificati con possibile sospensione o cancellazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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