- Promuove accordi, contratti di programma e incentivi nella gestione dei rifiuti nella filiera dei rifiuti
- Attua la responsabilità estesa del produttore (EPR)
- Si coordina con i sistemi consortili (CONAI e altri)
- È soggetta alla vigilanza di ARERA, ISPRA e ARPA
- Si raccorda con la politica di economia circolare
Testo dell'articoloVigente
Art. 206 Cod. Amb. — Accordi, contratti di programma, incentivi
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l’attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l’adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell’impianto di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l’eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l’impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l’impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per: a) promuovere e favorire l’utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ; b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative.
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.
5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell’ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.
Stesso numero, altri codici
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In sintesi
Il Codice dell'Ambiente promuove strumenti di concertazione pubblico-privato per la gestione dei rifiuti: accordi, contratti di programma, incentivi e misure di promozione del riutilizzo e dell'economia circolare. Su questo versante operano anche i sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore (consorzi obbligatori e volontari). La disposizione in esame contribuisce a delineare questo quadro di concertazione.
Concertazione pubblico-privato nella gestione dei rifiuti
La norma in tema di accordi, contratti di programma e incentivi nella gestione dei rifiuti si inserisce nel modello concertativo che il codice promuove per la chiusura dei cicli e per il miglioramento delle performance ambientali. strumenti di concertazione pubblico-privato per promuovere prevenzione, riciclaggio e recupero dei rifiuti. Gli accordi e i contratti di programma sono strumenti volontari che impegnano operatori economici, amministrazioni e portatori di interesse al raggiungimento di obiettivi definiti, con eventuali contributi pubblici e regimi semplificati.
Responsabilità estesa del produttore (EPR)
La responsabilità estesa del produttore, principio cardine del diritto europeo dei rifiuti, impone al produttore di un bene anche la responsabilità per la gestione del rifiuto che ne deriverà a fine vita. L'EPR opera tipicamente attraverso sistemi collettivi (consorzi obbligatori e volontari) che organizzano la raccolta, il trasporto, il recupero e il riciclaggio. La giurisprudenza, in linea generale, ha ribadito che l'adesione a un sistema collettivo non esime il produttore da responsabilità diretta in caso di gestione non conforme da parte del sistema.
Vigilanza e ruolo dell'Autorità di regolazione
La vigilanza sulla filiera dei rifiuti è affidata a una pluralità di soggetti: ARERA per la regolazione del servizio rifiuti urbani; ISPRA per il coordinamento tecnico e la reportistica; ARPA per i controlli sul territorio; Carabinieri Tutela Ambiente e Guardia di Finanza per il contrasto agli illeciti penali; MASE come autorità di indirizzo. Il Catasto rifiuti, alimentato dal MUD e da altri flussi informativi, costituisce la base dati per il monitoraggio nazionale ed europeo. La Commissione UE vigila sull'attuazione delle direttive di settore.
Incentivi per i prodotti riciclati ed economia circolare
Il codice prevede incentivi per i prodotti derivanti da materiali post-consumo o dal recupero degli scarti, anche nel disassemblaggio di prodotti complessi (RAEE, veicoli fuori uso). Le politiche di economia circolare promuovono il design for recycling, il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, l'allungamento del ciclo di vita dei beni. Strumenti complementari sono il green public procurement (criteri ambientali minimi, CAM), gli appalti verdi, le etichettature ambientali, le certificazioni di prodotto e di sistema (ISO 14001, EMAS).
Profili di concorrenza e di tutela degli operatori
Le misure di promozione e gli incentivi devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato (artt. 107-109 TFUE) e i principi di concorrenza nel mercato interno. La giurisprudenza europea, in linea generale, ammette gli aiuti volti al miglioramento ambientale entro le soglie e le condizioni del Regolamento generale di esenzione (GBER) o previa notifica e autorizzazione della Commissione UE. I sistemi di EPR, in particolare, devono garantire non discriminazione tra produttori e trasparenza nella determinazione dei contributi ambientali.
Domande frequenti
Come funziona la responsabilità estesa del produttore (EPR) richiamata dall'articolo 206?
L'EPR impone al produttore di un bene anche la responsabilità per la gestione del rifiuto a fine vita. Operativamente è esercitata tramite sistemi collettivi (consorzi) che organizzano raccolta, trasporto, riciclaggio. L'adesione non esonera il produttore in caso di gestione non conforme.
Quali soggetti vigilano sulla filiera dei rifiuti?
ARERA per la regolazione, ISPRA per il coordinamento tecnico, ARPA per i controlli operativi, Carabinieri Tutela Ambiente e Guardia di Finanza per il contrasto agli illeciti, MASE per l'indirizzo. Il Catasto rifiuti raccoglie i dati alimentati dal MUD.
Gli incentivi per i prodotti riciclati sono compatibili con il diritto UE?
Sì, nei limiti del rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato (artt. 107-109 TFUE). Il Regolamento generale di esenzione (GBER) ammette molti aiuti ambientali entro soglie e condizioni; gli aiuti maggiori richiedono notifica e autorizzazione della Commissione UE.