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Art. 364 DPR 495/1992 — Disposizioni applicabili
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 168, commi 2 e 4 del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579.
Stesso numero, altri codici
- Art. 364 Codice Civile: Contenuto dell’inventario
- Articolo 364 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 364 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
- Art. 364 c.p.p.: Nomina e assistenza del difensore
- Art. 364 c.p.: Omessa denuncia di reato da parte del cittadino
- Art. 364 Codice della Navigazione — Contenuto dell'obbligo del rimpatrio