Autore: Andrea Marton

  • Art. 166 Cod. Amb. – usi delle acque irrigue e di bonifica

    Art. 166 Cod. Amb. – usi delle acque irrigue e di bonifica

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell’ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive. L’Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 36 del te sto unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 .

    2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 .

    3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l’uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.

    4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.

    4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 112 del presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità, di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 , nonché gli esiti delle indagini e delle attività effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 .

  • Art. 38 D.Lgs. 148/2015 – Requisiti di onorabilità

    Art. 38 D.Lgs. 148/2015 – Requisiti di onorabilità

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. I membri del comitato amministratore di ciascun fondo istituito ai sensi dell’articolo 26 e del fondo di cui all’articolo 28, non possono, a pena di ineleggibilità o decadenza, trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) condizioni previste dall’ articolo 2382 del codice civile; b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; c) condanna con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione; e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.

    2. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni esercitate dai membri del comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni: a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1; b) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’ articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011; c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

    3. L’assenza di situazioni impeditive è accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica o la sospensione dalle funzioni è dichiarata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

  • Art. 132 CPI – Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito

    Art. 132 CPI – Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.

    2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest’ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest’ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all’ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.

    3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

    4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’ articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

    5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell’ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica.

    5-bis. In tutti i procedimenti cautelari relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice può, su istanza di parte, in alternativa all’applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. È vietata la rivelazione a terzi dei segreti commerciali di cui è autorizzata l’utilizzazione a norma del primo periodo.

    5-ter. Nel provvedere sulle domande cautelari in materia di acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice considera le circostanze di cui all’articolo 124, comma

    6-bis. Delle medesime circostanze il giudice tiene conto ai fini della valutazione di proporzionalità delle misure.

    5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 4, se le misure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali di cui all’articolo 98 divengono inefficaci, ai sensi del comma 3, per mancato inizio del giudizio di merito nel termine perentorio di cui al comma 2 ovvero perdono efficacia a causa di un’azione o di un’omissione del ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato che l’acquisizione, l’utilizzo o la rivelazione illeciti dei predetti segreti commerciali non sussisteva, il ricorrente è tenuto a risarcire il danno cagionato dalle misure adottate.

  • Art. 189 TULPS – Obblighi del confinato e sanzioni

    Art. 189 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.

    Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

    Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata del confino

    Il confino cessa di diritto se il confinato è sottoposto a misura di sicurezza detentiva. Se al confinato è ordinata la libertà vigilata, il confinato vi è sottoposto dopo la cessazione del confino.

  • Art. 215 RD 12/1941

    Art. 215 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 16 Rev. Leg. – Enti di interesse pubblico

    Art. 16 Rev. Leg. – Enti di interesse pubblico

    Art. 16 Rev. Leg. – Enti di interesse pubblico

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

    2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

  • CCNL Logistica e Trasporto Merci: livelli e inquadramento

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione classifica i lavoratori in 6 livelli (1°-6°) con suddivisioni Super per parametro retributivo. Le aree professionali principali: guida (autisti), magazzino (carrellisti, picking), uffici (impiegati spedizione, operatori doganali) e quadri direttivi. Per gli autisti di mezzi pesanti il livello più comune è il 3° Super.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    18 maggio 2021 (rinnovo economico 2025-2027)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Logistica – Profili tipici
    Livello Profilo tipo Area
    Quadri Direttori logistica, area manager, plant manager Direzione
    Impiegati alta specializzazione, capi turno, capi magazzino Coordinamento
    Autisti autotreni/articolati con particolari responsabilità, impiegati amministrativi Guida specializzata + Uffici
    3° Super Autisti mezzi pesanti oltre 115 q.li (autotreni, autoarticolati) Guida
    Autisti pesanti, mulettisti specializzati, operatori doganali Guida + Magazzino
    Carrellisti, addetti picking, autisti furgone Magazzino + Guida leggera
    Facchini specializzati, addetti carico-scarico Magazzino
    Mansioni elementari (pulizia, ausiliari) Servizi

    La struttura a 6 livelli con suddivisioni Super

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione classifica circa 900.000 lavoratori in 6 livelli (1°-6°), oltre alla categoria Quadri. Ogni livello può avere suddivisioni interne identificate come Super (parametro retributivo intermedio).

    Sottoscritto da Confetra, Confcommercio, Confindustria con Filt-CGIL, Fit-CISL, Uiltrasporti. Aree professionali principali:

    • Guida: autisti mezzi pesanti, autotreni, articolati, furgoni
    • Magazzino: carrellisti, mulettisti, facchini, addetti picking
    • Uffici: impiegati spedizione, operatori doganali, dispatcher
    • Quadri: direttori logistica, area manager

    Autisti: livello in base al mezzo

    Per gli autisti il livello dipende dal mezzo guidato:

    • 3° Super: autisti di mezzi pesanti oltre i 115 quintali (autotreni, autoarticolati). È il livello più comune per gli autisti su gomma.
    • : autotreni e autoarticolati con particolari responsabilità (es. trasporti pericolosi ADR, conducente unico su tratte internazionali)
    • : autisti pesanti standard (camion <115 q.li)
    • : corrieri e driver con furgoni (es. ultimo miglio e-commerce)

    Il CCNL prevede l’obbligo del CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) per tutti gli autisti professionali.

    Magazzino: carrellisti e addetti picking

    L’area magazzino è inquadrata principalmente nei livelli 4° e 5°:

    • : carrellisti con patentino, mulettisti specializzati, addetti picking con responsabilità di prelievo
    • : facchini specializzati, addetti carico-scarico, magazzinieri base
    • : capi turno magazzino con coordinamento di team

    Il patentino del carrellista (D.Lgs. 81/2008) è obbligatorio per condurre i muletti e va aggiornato ogni 5 anni.

    Uffici e Quadri

    L’area uffici comprende:

    • : impiegati amministrativi con responsabilità (es. fatturazione, gestione clienti)
    • : operatori doganali, dispatcher (programmazione carichi)
    • : impiegati esecutivi (front office, dati anagrafici)

    I Quadri sono figure direttive: responsabile traffico, capo deposito, direttore logistica, area manager. Tutele aggiuntive (assicurazione professionale, formazione, fondo Quadri Logistica).

    Casi pratici

    Tizio – Autista 3° Super con CQC
    Tizio è autista 3° Super di un autoarticolato (115 q.li+). Stipendio base 2026: ~€1.615 lordi mensili + indennità trasferta e ADR se applicabili. CQC obbligatorio, da aggiornare ogni 5 anni con corso 35h.
    Caia – Mulettista 4° livello con patentino
    Caia è mulettista 4° livello in magazzino e-commerce. Patentino carrellista valido. Stipendio base: ~€1.500 lordi mensili. Riceve indennità di reperibilità nei picchi (Black Friday, Natale).
    Sempronio – Impiegato spedizione 3° livello doganale
    Sempronio è operatore doganale 3° livello presso una spedizioniere. Stipendio base: ~€1.580 lordi. Specializzazione AEO (Authorized Economic Operator) gli vale +€100/mese di indennità di mansione.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Logistica?
    6 livelli (1°-6°) con suddivisioni Super per parametro retributivo intermedio, oltre alla categoria Quadri al vertice. Le aree professionali sono guida, magazzino, uffici e direzione.
    Che livello è un autista di camion?
    Dipende dal mezzo: 3° Super per mezzi oltre 115 quintali (autoarticolati, autotreni), 2° per particolari responsabilità (ADR, internazionale), 3° standard per pesanti <115 q.li, 4° per furgoni.
    I carrellisti che livello hanno?
    Tipicamente 4° livello (mulettisti specializzati con patentino). I capi turno magazzino con coordinamento sono 3°. I facchini e addetti carico-scarico base sono 5°.
    Il CQC è obbligatorio?
    Sì, per gli autisti professionali di mezzi oltre 3,5 tonnellate. Va conseguito con corso teorico-pratico e aggiornato ogni 5 anni con corso di 35 ore. Il datore deve verificare la validità del CQC.
    Posso passare di livello?
    Sì, per maturazione stabile di mansioni superiori (art. 2103 c.c.) o per accordo individuale. Tipicamente dopo 12-18 mesi di mansioni superiori continuative scatta il passaggio automatico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Buoni pasto e mensa nel CCNL Formazione Professionale: diritto e regime fiscale

    CCNL Formazione Professionale

    Buoni pasto e mensa nel CCNL Formazione Professionale: diritto e regime fiscale

    Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

    In sintesi

    Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 8 €/giorno se elettronico; l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Buoni pasto: cartacei ed elettronici

    Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

    Le soglie di esenzione

    Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 8,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

    Le regole d’uso

    I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Un diritto contrattuale

    Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Per importo e condizioni si rinvia quindi al contratto applicato.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — buono pasto elettronico da 9 euro
    Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 9 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 8 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
    Caia — part-time e diritto al buono pasto
    Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Il diritto al buono pasto dipende da come il CCNL o l’accordo aziendale lo collegano alla presenza e alla pausa: se è previsto per le giornate con orario che dà titolo al pasto, va verificata la sua specifica articolazione oraria.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
    Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 8 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 130 CPI – Esecuzione di descrizione e sequestro

    Art. 130 CPI – Esecuzione di descrizione e sequestro

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.

    2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

    3. Decorso il termine dell’ articolo 675 del codice di procedura civile , possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

    4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.

    5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.

  • Art. 115 D.Lgs. 209/2005 – Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione

    Art. 115 D.Lgs. 209/2005 – Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    I. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all'articolo 110, comma 3, e all'articolo 112, comma

    3. 2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del ((Ministro dello sviluppo economico)) , che è composto da un dirigente del ((Ministero dello sviluppo economico)) , con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un funzionario dell' ((IVASS)) , da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

    3. Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con regolamento del ((Ministro dello sviluppo economico)) , sentito l' ((IVASS)) . Il contributo è determinato annualmente con decreto del ((Ministro dello sviluppo economico)) , sentito l' ((IVASS)) ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma

    2. 4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il quale è costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né dei creditori dei singoli intermediari, o nell'interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non può essere compreso nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli intermediari partecipanti.

    5. Il fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

  • Art. 200 D.P.R. 115/2002

    Art. 200 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, … le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • Art. 168 Cod. Amb. – utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico

    Art. 168 Cod. Amb. – utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente decreto e del piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome, disciplina, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione: a)la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere; b)l’utilizzazione dell’acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica; c)la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.