Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1165 Codice della Navigazione – Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate

    Art. 1165 Codice della Navigazione – Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    È punito con l'ammenda fino a lire cinquemila: 1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50 e 57 , senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone; 2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.

  • Art. 363 DPR 495/1992 – Accertamento della massa dei veicoli

    Art. 363 DPR 495/1992 – Accertamento della massa dei veicoli

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella più vicina località in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purché in regola con le prescritte verifiche di legge.

  • Art. 113 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 113 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 113 L. Fall. – Ripartizioni parziali

    Ripartizioni parziali

  • Art. 58 D.Lgs. 150/2022 – Valutazione dell’esito del programma di giustizia riparativa

    Art. 58 D.Lgs. 150/2022 – Valutazione dell’esito del programma di giustizia riparativa

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. L’autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all’ articolo 133 del codice penale , l’eventuale esito riparativo.

    2. In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa. Note all’art. 58: – Si riporta il testo dell’ articolo 133 del codice penale : “Art. 133 (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena). – Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

    1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;

    2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

    3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

    1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

    2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

    3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

    4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.”.

  • Art. 11 D.Lgs. 42/2004 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela

    Art. 11 D.Lgs. 42/2004 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. 1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1; b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51; c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52; d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4; e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37; f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c); g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2; h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c); i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

    1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.

  • Art. 121 DPR 230/2000 – Organi della Cassa delle ammende

    Art. 121 DPR 230/2000 – Organi della Cassa delle ammende

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. 1. Sono organi della Cassa delle ammende: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il segretario.

    2. I componenti degli organi di cui al comma 1 prestano la loro opera gratuitamente. 5

  • Art. 218 RD 12/1941

    Art. 218 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 214 D.P.R. 115/2002

    Art. 214 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.

  • Articolo 182 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 182 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 182 CCII – Associazione in partecipazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’associante.

    2. L’associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico.

    3. L’associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall’articolo 260.

  • Art. 136 quater CPI – (Esame preliminare del ricorso e provvedimenti presidenziali)

    Art. 136 Quater CPI – (Esame preliminare del ricorso e provvedimenti presidenziali)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il Presidente della Commissione esamina preliminarmente il ricorso e, quando è manifestamente inammissibile, lo dichiara con decreto.

    2. Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo.

    3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla Commissione. Il reclamo si propone con ricorso ed è notificato alle altre parti nelle forme di cui all’articolo 136, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto da parte della segreteria.

    4. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notificazione, deposita il ricorso notificato presso la segreteria della Commissione dei ricorsi.

    5. Nei quindici giorni successivi alla notifica del reclamo, le altre parti possono presentare memorie.

    6. Scaduti i termini, la Commissione decide immediatamente il reclamo in Camera di consiglio.

    7. La Commissione pronuncia sentenza se dichiara l’inammissibilità del ricorso o l’estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

    8. In qualunque momento il Presidente della Commissione, d’ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei membri della Commissione, dispone con decreto la riunione dei ricorsi che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

    9. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza, disporne la separazione.

    10. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente fissa l’udienza per la trattazione della controversia e nomina il relatore. Nel caso in cui la controversia richieda la trattazione di questioni di natura tecnica, può nominare uno o più tecnici aggregati, ai sensi dell’articolo 135, comma

    4.

  • Art. 192 TULPS – Divieto uso meretricio per moralità (abrogato)

    Art. 192 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Oltre a quanto è disposto dall'articolo precedente, l'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della moralità pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico.

    Nessun locale può essere adibito ad uso di meretricio contro la volontà del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso.

    Non può neppure essere adibito a tale uso un locale che per la sua speciale ubicazione e particolarmente perché vicino ad edifizi destinati all'istruzione, o all'educazione o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione può offrire, a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza, occasione a scandalo.

    Quando un locale, già dichiarato di meretricio, viene a trovarsi nelle condizioni suddette, ne è ordinata la chiusura.

  • Art. 219 RD 12/1941

    Art. 219 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.