Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 58 D.Lgs. 150/2022 – Valutazione dell’esito del programma di giustizia riparativa

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

1. L’autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all’ articolo 133 del codice penale , l’eventuale esito riparativo.

2. In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa. Note all’art. 58: – Si riporta il testo dell’ articolo 133 del codice penale : “Art. 133 (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena). – Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;

2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.”.

In sintesi

  • Il giudice valuta lo svolgimento del programma e l'eventuale esito riparativo.
  • La valutazione rileva anche ai fini dell'art. 133 c.p. (gravita del reato e capacita a delinquere).
  • La mancata effettuazione del programma non produce effetti sfavorevoli per l'autore.
  • L'interruzione o il mancato esito non possono pregiudicare l'imputato.
  • Si bilancia il favor riparativo con il principio di volontarieta.
Indice dei contenuti

L'articolo 58 è il fulcro normativo della giustizia riparativa: stabilisce come l'esito del programma rileva nel processo penale e, soprattutto, fissa una regola di non-pregiudizio per chi vi partecipa senza successo. È la disposizione che traduce in clausole operative il principio di volontarieta, senza il quale l'intero impianto crollerebbe.

La valutazione del giudice ai sensi dell'art. 133 c.p.

Il primo comma assegna al giudice il compito di valutare lo svolgimento del programma e l'eventuale esito riparativo. Il rinvio espresso all'art. 133 c.p. - norma cardine sulla commisurazione della pena - è particolarmente significativo: l'esito riparativo entra a pieno titolo tra gli elementi che il giudice apprezza per stabilire la gravita del reato e la capacita a delinquere. Tipicamente, un esito positivo si traduce in una pena piu mite, nell'applicazione di circostanze attenuanti generiche, nella concessione della sospensione condizionale o, nei reati a querela, nell'estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.

La clausola di non-pregiudizio

Il secondo comma codifica la regola piu importante dell'intero sistema: il fallimento, l'interruzione o la mancata effettuazione del programma non producono effetti sfavorevoli per l'autore. Senza questa garanzia, la giustizia riparativa diventerebbe una trappola: l'imputato sarebbe sotto pressione a partecipare per evitare conseguenze peggiori e, soprattutto, sarebbe sanzionato per il fallimento di un percorso che richiede la collaborazione di un'altra persona (la vittima) sulla quale egli non ha alcun potere di influenza.

Il bilanciamento tra premialita e volontarieta

L'architettura dell'articolo è quindi asimmetrica: l'esito positivo puo essere valorizzato (anche significativamente) in chiave premiale, ma l'esito negativo è neutro. È una scelta di politica criminale che mira a massimizzare gli incentivi positivi senza creare disincentivi indiretti alla partecipazione. La norma si colloca nella scia di altre disposizioni del codice penale (es. art. 62 n. 6, attenuante del risarcimento) che valorizzano la condotta post-delittuosa.

Implicazioni per la difesa

Per l'avvocato penalista la norma cambia la strategia difensiva. La partecipazione al programma diventa una scelta a basso rischio: se va bene, beneficio sanzionatorio rilevante; se va male, nessun danno. È quindi un'opzione da proporre attentamente in tutti i casi in cui sussistano le condizioni di accesso (artt. 44 e seguenti del decreto). Il difensore deve pero gestire l'attesa della relazione del mediatore (art. 57) nei tempi processuali, evitando che la pendenza del programma allunghi indebitamente la fase processuale.

Implicazioni per il giudice

Il giudice deve motivare adeguatamente l'apprezzamento dell'esito riparativo, esplicitando come esso ha inciso sulla determinazione della pena o sulla scelta degli istituti applicati. La giurisprudenza richiedera nel tempo una motivazione articolata, che non si limiti al richiamo formale ma esamini la qualita dell'esito (simbolico/materiale, parziale/integrale, sincero/strumentale).

Casi pratici

Caso 1: esito positivo e pena attenuata

Tizio è imputato per truffa aggravata ai danni di Caio. Partecipa a un programma riparativo concluso con risarcimento integrale e scuse formali. Il giudice, in sentenza, riconosce le attenuanti generiche prevalenti, riduce la pena base e concede la sospensione condizionale. Nella motivazione richiama espressamente l'art. 58 e l'esito riparativo valorizzato ai sensi dell'art. 133 c.p.

Caso 2: interruzione del programma e nessun pregiudizio

Sempronio avvia un programma con la vittima Caia, che dopo due incontri decide di non proseguire per ragioni personali. Il mediatore comunica l'interruzione al giudice. In sentenza il giudice non puo trarre alcuna conseguenza sfavorevole per Sempronio: la sua disponibilita iniziale puo essere valorizzata come elemento positivo, ma il mancato esito non incide negativamente sul trattamento sanzionatorio.

Domande frequenti

Il giudice puo rifiutarsi di valutare l'esito riparativo?

Il primo comma usa la formula 'valuta', che implica un dovere di considerazione. Il giudice deve esaminare l'esito, ma resta libero di apprezzarlo secondo il proprio prudente apprezzamento. Una mancata valutazione, in presenza di esito positivo documentato, puo configurare vizio di motivazione.

L'esito riparativo puo portare al proscioglimento?

Non in via diretta. L'art. 58 incide sulla commisurazione della pena (art. 133 c.p.). Tuttavia, in combinato con altri istituti (art. 131-bis c.p., art. 162-ter c.p., messa alla prova), un esito positivo puo concretamente condurre a esiti estintivi o di non punibilita.

Cosa significa che la mancata effettuazione 'non produce effetti sfavorevoli'?

Significa che il giudice non puo trattare l'imputato che non ha partecipato (o ha interrotto) come se avesse rifiutato un'opportunita. La partecipazione resta una facolta, non un onere, e la sua mancanza è giuridicamente neutra.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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