Art. 58 D.Lgs. 150/2022 — Valutazione dell’esito del programma di giustizia riparativa
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. L’autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all’ articolo 133 del codice penale , l’eventuale esito riparativo.
2. In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa. Note all’art. 58: – Si riporta il testo dell’ articolo 133 del codice penale : “Art. 133 (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena). – Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.”.
Stesso numero, altri codici
- Art. 58 D.Lgs. 504/1995 — Poteri e controlli
- Articolo 58 L. 184/1983: Modifica dell'intitolazione del titolo VIII del codice civile
- Art. 58 Reg. (UE) 2024/1689 — Modalità dettagliate e funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 58 Cod. Amb. — competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- Art. 58 D.Lgs. 159/2011 — Domanda del creditore
- Art. 58 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione