Art. 62 D.Lgs. 150/2022 — Livelli essenziali delle prestazioni
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Mediante intesa assunta nella Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono stabiliti i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, in conformità ai principi e alle garanzie stabiliti dal presente decreto, nel limite delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 67, comma
1. Note all’art. 62: – Per l’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) si vedano le note alle premesse del presente decreto.
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