Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 66 D.Lgs. 150/2022 — Vigilanza del Ministero della giustizia
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della giustizia una relazione sull’attività svolta. È, in ogni caso, nella facoltà del Ministero di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa.
2. Le informazioni acquisite sono valutate ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell’articolo 67, comma 1.
Stesso numero, altri codici
- Art. 66 D.Lgs. 504/1995 — Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico
- Articolo 66 L. 184/1983 — Sostituzione dell'art. 314 c.c.: trascrizione del decre
- Art. 66 Reg. (UE) 2024/1689 — Compiti del consiglio per l'IA
- Art. 66 Cod. Amb. — adozione ed approvazione dei piani di bacino
- Art. 66 D.Lgs. 159/2011 — Principi generali
- Art. 66 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato