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Art. 66 D.Lgs. 150/2022 — Vigilanza del Ministero della giustizia

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Art. 66 D.Lgs. 150/2022 — Vigilanza del Ministero della giustizia

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della giustizia una relazione sull’attività svolta. È, in ogni caso, nella facoltà del Ministero di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa.

2. Le informazioni acquisite sono valutate ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell’articolo 67, comma 1.