Testo dell'articoloVigente
Art. 69 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche in materia di giustizia digitale
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. All’ articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell’ articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale .»; b) al comma 6, dopo le parole «ai soggetti» sono inserite le seguenti: «diversi dall’imputato»; c) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Nei procedimenti penali quando l’imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma
4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei messaggi di posta elettronica certificata per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l’imputato le disposizioni di cui all’ articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale e per le altre parti private le disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto.»; d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’ articolo 136, terzo comma , e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, le disposizioni dell’ articolo 148, comma 4, del codice di procedura penale .». Note all’art. 69: – Si riporta il testo dell’ articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dal presente decreto: “Art. 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica). – 1.All’ articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile , le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.
2. All’ articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile , dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».
3. All’articolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»; b) al secondo comma le parole: «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»; c) al secondo comma le parole: «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»; d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».
4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell’ articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale . La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’ articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti diversi dall’imputato per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e
8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma
12. 7-bis. Nei procedimenti penali quando l’imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma
4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei messaggi di posta elettronica certificata per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l’imputato le disposizioni di cui all’ articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale e per le altre parti private le disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto.
8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’ articolo 136, terzo comma , e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, le disposizioni dell’ articolo 148, comma 4, del codice di procedura penale .
9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’ articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’ articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis , 149 , 150 e 151 , comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello; d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d’appello.
10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo; b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis , 149 , 150 e 151 , comma 2, del codice di procedura penale .
11. I commi da 1 a 4 dell’articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , sono abrogati.
12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 , entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 , e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile solo dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.
13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e
8. 14. All’ articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L’importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.».
15. Per l’adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l’anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall’anno
2013. 16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 , che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia.
17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 69 interviene in modo articolato sulla giustizia digitale, modificando l'art. 16 del D.L. 179/2012 (decreto crescita 2.0), che disciplina notificazioni e comunicazioni telematiche. La norma è cruciale: completa la transizione digitale del processo penale, allineandolo a quanto gia avvenuto nel processo civile e adattando il sistema alle peculiarita penalistiche.
La nuova disciplina delle notificazioni penali via PEC
La lettera a) sostituisce il secondo periodo del comma 4 con un richiamo all'art. 148, comma 1, c.p.p., norma cardine della riforma Cartabia sulle notificazioni penali. Quest'ultima disposizione, totalmente rinnovata dal decreto, prevede la notifica come regola generale via PEC ai destinatari dotati di indirizzo iscritto in pubblici elenchi (avvocati, professionisti, imprese, PA).
La distinzione imputato/altre parti
La lettera b) introduce nel comma 6 una distinzione cruciale: la norma sulla notifica a soggetti diversi si applica solo ai soggetti diversi dall'imputato. È una scelta di garanzia: l'imputato, titolare di diritti di difesa rafforzati, ha un regime di notificazione specifico, mentre le altre parti private (persona offesa, parte civile, responsabile civile) possono essere notificate con un regime piu snello.
Il comma 7-bis: PEC non da pubblici elenchi
La lettera c) introduce un comma 7-bis che disciplina l'ipotesi - molto frequente nella prassi - in cui l'imputato o le altre parti dichiarano domicilio presso una PEC personale, non risultante da pubblici elenchi. In tal caso le comunicazioni e notifiche di cancelleria si effettuano comunque via PEC. È un'innovazione importante che valorizza la dichiarazione del domicilio digitale anche al di fuori del perimetro dei pubblici elenchi.
La mancata consegna PEC
Il comma 7-bis prevede inoltre il regime della mancata consegna per cause non imputabili al destinatario. Per l'imputato: si applicano le disposizioni dell'art. 161, comma 4, c.p.p., che disciplinano il domicilio dichiarato/eletto e la successiva notificazione al difensore. Per le altre parti: si applica il comma 6 del medesimo articolo. È un sistema differenziato che bilancia esigenze di garanzia (per l'imputato) e di celerita (per le altre parti).
Il nuovo comma 8: fallback procedurali
La lettera d) sostituisce il comma 8 con una clausola di fallback: quando non è possibile procedere via PEC, si applicano le regole tradizionali. Nei procedimenti civili: art. 136, terzo comma, e artt. 137 e ss. c.p.c. (ufficiale giudiziario, posta ordinaria). Nei procedimenti penali: art. 148, comma 4, c.p.p. (rinvio all'ufficiale giudiziario o alla polizia giudiziaria). Si mantiene cosi un'architettura a doppio binario: digitale come regola, cartaceo come eccezione.
Impatto sugli avvocati penalisti
La disciplina richiede agli avvocati di dotarsi di PEC funzionante, monitorata costantemente, con backup operativi in caso di malfunzionamento. La gestione della casella diventa una funzione difensiva centrale: ricevuta a depositata di una PEC non aperta puo determinare decorrenza di termini processuali con effetti decadenziali. Per gli imputati non avvocati, la possibilita di dichiarare domicilio PEC personale apre opportunita di facilitazione comunicativa, ma richiede consapevolezza sui rischi di mancata consultazione.
Impatto su uffici giudiziari e cancellerie
Cancellerie e segreterie giudiziarie devono gestire flussi PEC strutturati, con sistemi di tracciamento delle consegne e ricevute. È un'esigenza organizzativa significativa, che richiede formazione e dotazioni informatiche adeguate. I sistemi nazionali del processo penale telematico (PTT) sono lo strumento di gestione integrata.
Casi pratici
Caso 1: imputato con PEC personale
Tizio, imputato per truffa, dichiara nel verbale di interrogatorio il proprio indirizzo PEC personale (tizio.rossi@pec.it). La cancelleria gli notifica il decreto di citazione a giudizio via PEC. La consegna avviene regolarmente. Il dibattimento procede senza problemi. Tizio aveva l'onere di monitorare la propria PEC: l'omessa consultazione non costituisce causa di nullita.
Caso 2: mancata consegna PEC e fallback
Sempronio, parte civile, ha indicato una PEC che risulta sospesa per mancato pagamento. La cancelleria, ricevuta la non consegna, applica il comma 6 e procede alla notifica tradizionale tramite ufficiale giudiziario all'indirizzo di residenza dichiarato. Il termine processuale decorre dalla nuova notifica.
Domande frequenti
L'imputato è obbligato a dichiarare un domicilio PEC?
No, ma una volta dichiarato il domicilio digitale, esso vale come domicilio eletto. L'imputato puo sempre indicare un domicilio fisico in alternativa, secondo le regole dell'art. 161 c.p.p.
Cosa succede se la PEC del difensore è malfunzionante?
La mancata consegna per cause imputabili al destinatario non determina notifica invalida: la consegna si considera comunque perfezionata. Il difensore ha un dovere professionale di diligenza nella gestione della casella.
Le notifiche all'imputato detenuto vanno via PEC?
No. Per i detenuti restano le regole speciali (notifica presso l'istituto penitenziario). Il regime digitale non si applica ai destinatari per i quali la legge prevede modalita specifiche di notifica fisica.