Testo dell'articoloVigente
Art. 72 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1 . Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 29, al comma 4, le parole: «di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio»; b) dopo l’articolo 42, abrogato dall’ articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , è inserito il seguente: «Art. 42-bis (Esecuzione delle pene pecuniarie). – Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell’ articolo 660 del codice di procedura penale .»; c) l’articolo 55 è sostituito dal seguente: «Art. 55 (Conversione delle pene pecuniarie). –
1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato entro il termine di cui all’ articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell’ordine di esecuzione si converte, a richiesta del condannato, in lavoro di pubblica utilità da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell’articolo
54. 2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro di pubblica utilità equivale a 250 euro di pena pecuniaria.
3. Quando è violato l’obbligo del lavoro di pubblica utilità conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell’obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma
5. 4. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro di pubblica utilità, ovvero se il mancato pagamento di cui al primo comma non è dovuto a insolvibilità, le pene pecuniarie non eseguite si convertono nell’obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall’articolo 53, comma 1, e in questo caso non è applicabile al condannato il divieto di cui all’articolo 53, comma
3. 5. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 250 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere superiore a quarantacinque giorni.
6. Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro di pubblica utilità o della permanenza domiciliare pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata.». Note all’art. 72: – Si riporta il testo dell’articolo 29 del decreto legislativo 28 agosto 2000, 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’ articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 ), come modificato dal presente decreto: “Art. 29 (Udienza di comparizione). –
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall’articolo 21, depositano nella cancelleria del giudice di pace l’atto di citazione a giudizio con le relative notifiche.
2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere l’esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’ articolo 210 del codice di procedura penale , devono, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame.
3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d’ufficio.
4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell’attività dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.
5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all’articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.
6. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l’imputato può presentare domanda di oblazione.
7. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma dell’ articolo 431 del codice di procedura penale . Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva, nonché della documentazione allegata al ricorso di cui all’articolo
21. 8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.”.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 72 modifica il D.Lgs. 274/2000, che disciplina la competenza penale del Giudice di pace. La riforma incide su due aspetti: la mediazione (art. 29) e l'esecuzione delle pene pecuniarie (artt. 42-bis e 55). Sono interventi che riallineano il microsistema della giustizia di pace alla nuova architettura del decreto Cartabia.
La ridenominazione dei centri di mediazione
La lettera a) sostituisce nell'art. 29, comma 4, l'espressione mediazione di centri e strutture pubbliche o private con Centri per la giustizia riparativa. È un'operazione di coordinamento terminologico: il legislatore unifica la denominazione dei soggetti competenti, eliminando la dualita tra centri di mediazione tradizionali e nuovi Centri (art. 63). La conseguenza pratica è significativa: presso il Giudice di pace il rinvio alla giustizia riparativa avverra tramite i nuovi Centri, dotati di mediatori esperti iscritti nell'elenco (art. 60).
L'esecuzione delle pene pecuniarie: l'art. 42-bis
La lettera b) introduce l'art. 42-bis che disciplina l'esecuzione delle pene pecuniarie a carico dei condannati dal Giudice di pace. Il rinvio è all'art. 660 c.p.p., che disciplina in modo unitario l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie. La norma elimina dubbi interpretativi pregressi, semplificando la prassi.
La nuova conversione delle pene pecuniarie: l'art. 55
La lettera c) sostituisce integralmente l'art. 55 con una disciplina rinnovata della conversione delle pene pecuniarie. Quando il condannato non paga per insolvibilita entro il termine dell'ordine di esecuzione, puo richiedere la conversione in lavoro di pubblica utilita, per un periodo da uno a sei mesi. Se non lo richiede o se l'omesso pagamento non è dovuto a insolvibilita, la conversione opera nell'obbligo di permanenza domiciliare.
I criteri di ragguaglio
Il legislatore fissa criteri quantitativi precisi: un giorno di lavoro di pubblica utilita o di permanenza domiciliare equivale a 250 euro di pena pecuniaria. La permanenza domiciliare non puo superare quarantacinque giorni. È un sistema di ragguaglio significativamente piu favorevole rispetto alla disciplina pregressa, che valorizza l'opzione del lavoro di pubblica utilita come prima scelta.
La possibilita di estinguere pagando
Il sesto comma del nuovo art. 55 prevede che il condannato possa sempre interrompere la pena del lavoro di pubblica utilita o della permanenza domiciliare pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena gia espiata. È una clausola di flessibilita che consente al condannato che recuperi la capacita finanziaria di chiudere il rapporto con lo Stato.
La conversione in caso di violazione del LPU
Il terzo comma del nuovo art. 55 disciplina la sotto-conversione: se il condannato viola gli obblighi del lavoro di pubblica utilita conseguente a conversione, la parte residua si converte in obbligo di permanenza domiciliare. È un meccanismo a cascata che impedisce al condannato di sottrarsi del tutto alla sanzione.
Impatto sui giudici di pace
Per il Giudice di pace cambia il quadro applicativo della mediazione: si raccorda con il sistema nazionale dei Centri per la giustizia riparativa, perdendo l'autonomia organizzativa che caratterizzava il microsistema preesistente. Sul fronte esecutivo, la nuova disciplina della conversione delle pene pecuniarie è di applicazione frequente: i condannati dal Giudice di pace sono tipicamente soggetti a pene pecuniarie e i casi di insolvibilita non sono rari.
Impatto su avvocati e difensori
Per il difensore, la nuova disciplina della conversione apre opportunita di consulenza significative. Il cliente insolvente puo essere accompagnato verso la conversione in LPU, opzione piu dignitosa rispetto al carcere o alla permanenza domiciliare. La gestione strategica delle richieste di conversione, con prove documentali dell'insolvibilita, diventa una attivita difensiva di routine.
Casi pratici
Caso 1: rinvio alla giustizia riparativa nel processo del Giudice di pace
Tizio è imputato davanti al Giudice di pace per percosse aggravate ai danni di Caio. Il Giudice di pace, valutata la disponibilita delle parti, dispone il rinvio al Centro per la giustizia riparativa del distretto. Il programma si conclude con riconciliazione e risarcimento simbolico. Il Giudice di pace dichiara estinto il reato per intervenuta riparazione.
Caso 2: conversione di pena pecuniaria in LPU
Caia, condannata a 1.500 euro di pena pecuniaria, non riesce a pagare per dimostrata insolvibilita. Richiede la conversione in lavoro di pubblica utilita. Il giudice applica il ragguaglio (1.500 : 250 = 6 giorni) e dispone sei giorni di LPU presso un ente convenzionato. Caia svolge l'attivita in tre weekend e estingue la pena.
Domande frequenti
La mediazione presso il Giudice di pace è ancora possibile tramite centri privati?
Con la modifica dell'art. 29, comma 4, il rinvio è ai Centri per la giustizia riparativa. Restano competenti i nuovi Centri istituiti ai sensi dell'art. 63, gestiti anche tramite convenzioni con enti del terzo settore (art. 64).
La conversione in LPU è automatica?
No, deve essere richiesta dal condannato. In assenza di richiesta, opera la conversione in permanenza domiciliare. È quindi una scelta strategica del condannato, da valutare con il difensore.
Cosa succede se il condannato ridiventa solvibile dopo la conversione?
Puo sempre interrompere la conversione pagando la pena pecuniaria residua, dedotta la quota gia espiata. È una clausola di flessibilita prevista dal sesto comma del nuovo art. 55.