- Modifiche al codice penale militare di pace (R.D. 303/1941).
- Esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuita) per specifici reati militari.
- Introduzione dell'art. 261-quinquies sul malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari.
- Disciplina della certificazione, attestazione e comunicazione del malfunzionamento.
- Coordinamento con la transizione digitale anche nella giustizia militare.
Testo dell'articoloVigente
Art. 76 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 )
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 , sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 174, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Non si applica l’ articolo 131-bis del codice penale .»; b) all’articolo 215, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Non si applica l’ articolo 131-bis del codice penale .»; c) dopo l’articolo 261-quater è inserito il seguente: «Art. 261-quinquies (Malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari). – Il malfunzionamento dei sistemi informatici in uso presso gli uffici giudiziari militari è certificato dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa, attestato sul portale della Giustizia militare e comunicato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al primo comma contengono l’indicazione della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa. Nei casi di cui al primo e al secondo comma, a decorrere dall’inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, del codice di procedura penale . La disposizione di cui al terzo comma si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del primo comma, accertato ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data di inizio e della fine del malfunzionamento. Se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza si verifica nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi del primo e del secondo comma o accertato ai sensi del quarto comma 4, si applicano le disposizioni dell’ articolo 175 del codice di procedura penale ». Note all’art. 76: – Si riporta il testo degli articoli 174 e 215 del regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (Approvazione dei codici penali militari di pace e di guerra), come modificato dal presente decreto: “Art. 174 (Rivolta). – Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:
1. mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
2. prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all’ordine di deporle, intimato da un loro superiore;
3. abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell’ordine, fatta da un loro superiore. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. La condanna importa la rimozione. Non si applica l’ articolo 131-bis del codice penale .” “Art. 215 (Peculato militare). – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all’amministrazione militare, se l’appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da due a dieci anni Non si applica l’ articolo 131-bis del codice penale .”.
Commento
L'articolo 76 modifica il codice penale militare di pace (R.D. 303/1941), interventi che combinano esclusioni di benefici (particolare tenuita) e adattamento alla digitalizzazione (sistemi informatici degli uffici giudiziari militari). La norma riflette la duplice anima della riforma Cartabia: rigore selettivo per alcuni reati, trasformazione digitale dell'apparato giudiziario.
L'esclusione della particolare tenuita per alcuni reati militari
Le lettere a) e b) escludono l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilita per particolare tenuita del fatto) per alcuni reati specifici: art. 174 e art. 215 del codice penale militare di pace. Queste norme tutelano interessi militari fondamentali (la disciplina e la sicurezza dell'apparato militare) e il legislatore ha ritenuto incompatibile l'esclusione della punibilita anche per condotte di scarsa offensivita.
La ratio dell'esclusione
L'art. 131-bis c.p. è un istituto introdotto dal D.Lgs. 28/2015 per definire situazioni di scarsa offensivita: se il fatto è particolarmente tenue per modalita della condotta, esiguita del danno e non abitualita del comportamento, la punibilita è esclusa. Per i reati militari specifici dell'art. 174 e dell'art. 215, il legislatore ha valutato che la struttura disciplinare delle forze armate richiede un trattamento sanzionatorio anche per condotte minori, per mantenere l'integrita del sistema gerarchico e operativo.
L'art. 261-quinquies: malfunzionamento dei sistemi informatici
La lettera c) introduce un nuovo articolo 261-quinquies che disciplina la gestione del malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari. È una norma di particolare rilievo: con la digitalizzazione del processo penale, anche militare, l'affidabilita dei sistemi diventa precondizione di legittimita degli atti.
Il meccanismo di certificazione
Il primo comma del nuovo art. 261-quinquies prevede la certificazione del malfunzionamento da parte del responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa, l'attestazione sul portale della Giustizia militare e la comunicazione dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalita tempestive. Anche il ripristino segue lo stesso iter. È un sistema strutturato che garantisce tracciabilita e certezza dei tempi.
Le indicazioni temporali
Le certificazioni devono contenere data e, ove possibile, orario di inizio e fine del malfunzionamento, registrati per ciascun settore interessato. È un livello di dettaglio significativo, che consente la verifica precisa dell'impatto del malfunzionamento sui termini processuali e sull'esercizio dei diritti delle parti.
Il deposito analogico
Il terzo comma del nuovo art. 261-quinquies disciplina cosa accade durante il malfunzionamento: atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalita non telematiche, fermo restando quanto disposto dagli artt. 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, c.p.p. È un meccanismo di fallback che garantisce la continuita dell'attivita giudiziaria.
Il malfunzionamento non certificato
Il quarto comma del nuovo art. 261-quinquies disciplina anche il caso del malfunzionamento accertato ma non certificato (es. malfunzionamenti locali non rilevati centralmente): il dirigente dell'ufficio giudiziario provvede ad accertarne e attestarne l'esistenza, comunicando l'inizio e la fine ai soggetti interessati.
Le scadenze processuali
Il quinto comma è di particolare importanza pratica: se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza cade nel periodo di malfunzionamento certificato o accertato, si applicano le disposizioni dell'art. 175 c.p.p. (restituzione nel termine). È una tutela essenziale: il malfunzionamento del sistema non puo far perdere diritti alle parti.
Impatto sulla giustizia militare
La giustizia militare entra pienamente nell'era digitale, con la stessa struttura di garanzie del sistema ordinario. Per i tribunali militari, è un impegno organizzativo significativo. Per gli avvocati penalisti militari, è essenziale conoscere il portale della Giustizia militare e i meccanismi di certificazione, per non perdere termini decadenziali in caso di malfunzionamenti.
Domande frequenti
Per quali reati militari è esclusa la particolare tenuita?
Per i reati di cui agli artt. 174 e 215 del codice penale militare di pace. Sono reati che tutelano interessi militari strutturali, per i quali il legislatore ha valutato incompatibile l'esclusione della punibilita anche per condotte minori.
Chi certifica il malfunzionamento dei sistemi informatici militari?
Il responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa. La certificazione viene attestata sul portale della Giustizia militare e comunicata dal dirigente dell'ufficio giudiziario.
Cosa devo fare se il termine processuale scade durante un malfunzionamento?
Depositare l'atto in forma analogica e successivamente, ripristinato il sistema, invocare l'art. 175 c.p.p. (restituzione nel termine). La normativa garantisce che il malfunzionamento non determini decadenza per ragioni non imputabili alla parte.
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