- Relazione annuale al Parlamento entro il 31 maggio sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
- Trasmissione di dati statistici dettagliati su condanne, riscossione, rateizzazione, conversione.
- Inclusione di pene pecuniarie sostitutive, sospensione condizionale, prescrizioni (artt. 172-173 c.p.).
- Pubblicazione periodica dei dati sul sito del Ministero della giustizia.
- Strumento di monitoraggio parlamentare dell'efficacia del nuovo sistema sanzionatorio pecuniario.
Testo dell'articoloVigente
Art. 79 D.Lgs. 150/2022 — Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell’esecuzione delle pene pecuniarie
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in merito all’attuazione del presente decreto in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie.
2. Al fine di un compiuto monitoraggio, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di effettività ed efficienza perseguiti dal presente decreto, i dati statistici relativi alle sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilità del condannato, alla estinzione per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’ articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e alla prescrizione ai sensi degli articoli 172 e 173 del codice penale , sono pubblicati periodicamente sul sito del Ministero della giustizia e sono trasmessi annualmente al Parlamento, unitamente alla relazione di cui al comma
1. Note all’art. 79: – Per l’articolo 47, comma 12, della citata legge 26 luglio 1975, n. 354 , si vedano le note all’articolo
78. – Si riporta il testo degli articoli 172 e 173 del codice penale : “Art.172 (Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo). – La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni. Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione. Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena. Se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata. Nel caso di concorso di reati, si ha riguardo, per l’estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza. L’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti abituali, professionalio per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.” “Art.173 (Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda per decorso del tempo). – Le pene dell’arresto e dell’ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversidell’articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionalio per tendenza. Se, congiuntamente alla pena dell’arresto, è inflitta la pena dell’ammenda, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l’arresto. Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell’articolo precedente.”.
Commento
L'articolo 79 introduce un obbligo di rendicontazione parlamentare strutturato sull'esecuzione e conversione delle pene pecuniarie. È una norma di trasparenza e di monitoraggio politico, coerente con la riforma sistematica delle pene pecuniarie operata dal decreto Cartabia: senza informazioni dettagliate, il Parlamento non puo verificare l'effettivita della riforma e modulare gli interventi successivi.
L'obbligo di relazione annuale
Il primo comma fissa l'obbligo: entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione del decreto in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie. Il termine semestrale dalla chiusura dell'anno fiscale consente l'elaborazione di dati consolidati relativi all'anno precedente.
I dati statistici da trasmettere
Il secondo comma elenca i dati che devono essere raccolti e trasmessi: sentenze e decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva; riscossione effettiva; rateizzazione concessa; sospensione condizionale applicata; conversione per insolvenza o insolvibilita; estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, comma 12, ord. pen.); prescrizione (artt. 172 e 173 c.p.). È un panorama completo che consente di valutare l'intero ciclo di vita della sanzione pecuniaria.
La rilevanza dei dati di riscossione
Particolarmente significativo è il dato sulla riscossione effettiva: storicamente l'Italia ha avuto tassi di riscossione molto bassi delle pene pecuniarie, anche per via di un sistema gestionale frammentato (Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione, con coordinamento del Ministero della giustizia). La trasmissione strutturata dei dati al Parlamento consente di valutare se la riforma migliora effettivamente l'incasso o se restano nodi irrisolti.
I dati di rateizzazione
L'art. 660 c.p.p., come riformato, prevede la rateizzazione delle pene pecuniarie. È uno strumento di tutela dei condannati in condizioni economiche difficili e, al contempo, una modalita per favorire la riscossione effettiva. Il monitoraggio annuale consente di verificare l'utilizzo del meccanismo e la sua incidenza sul tasso di riscossione complessivo.
La conversione per insolvibilita
I dati sulle conversioni (in LPU o permanenza domiciliare ai sensi del nuovo art. 55 D.Lgs. 274/2000 e analoghi) misurano l'effettivita delle pene pecuniarie nei confronti di soggetti privi di capacita patrimoniale. È un indicatore importante: troppe conversioni indicano una sproporzione tra pena pecuniaria e capacita economica dei condannati, suggerendo l'opportunita di rivedere i meccanismi di commisurazione.
L'esito positivo dell'affidamento in prova
L'art. 47, comma 12, ord. pen. prevede l'estinzione delle pene pecuniarie (oltre alle pene accessorie perpetue) per esito positivo dell'affidamento in prova. La relazione include questo dato perche è uno snodo cruciale: estinguere le pene pecuniarie per chi ha completato un percorso rieducativo positivo significa rinunciare a un credito patrimoniale in vista del reinserimento. Il dato consente al Parlamento di verificare la coerenza della politica criminale.
La prescrizione
Gli artt. 172 e 173 c.p. disciplinano la prescrizione delle pene principali e accessorie. Per le pene pecuniarie, il termine è dieci anni dal passaggio in giudicato. I dati di prescrizione misurano l'inefficienza del sistema: una pena prescritta è una sanzione mancata, con perdita sia di effettivita afflittiva sia di entrata erariale.
La pubblicazione periodica sul sito
Il secondo comma dispone anche la pubblicazione periodica dei dati sul sito del Ministero della giustizia. È una forma di trasparenza piu ampia, che consente non solo al Parlamento ma alla collettivita, alla dottrina, alle Universita e alle associazioni di accedere ai dati e svolgere analisi indipendenti. È coerente con la cultura dei dati aperti (open data) e con le politiche di trasparenza pubblica.
Impatto sul sistema dei controlli politici
Per il Parlamento, la relazione annuale è uno strumento di controllo politico: consente di valutare l'efficacia della riforma e proporre eventuali correzioni. Per gli osservatori esterni (dottrina, magistratura, avvocatura), è una fonte di dati strutturati per ricerche e proposte. Per il Ministero, è un'occasione di rendicontazione e di promozione dei risultati raggiunti.
Domande frequenti
I dati sono pubblicati anche in formato grezzo?
La norma parla di pubblicazione periodica, senza specificare il formato. Tipicamente, l'evoluzione delle politiche open data del Ministero della giustizia tende verso la pubblicazione anche di dataset grezzi (csv, json) accanto a report aggregati.
La relazione include anche le pene pecuniarie del Giudice di pace?
Sì, la formulazione del secondo comma è ampia e ricomprende tutte le pene pecuniarie, anche sostitutive. I dati del Giudice di pace, particolarmente rilevanti per volume, sono parte integrante del monitoraggio.
Cosa succede se i dati non vengono trasmessi?
La norma non prevede sanzioni specifiche. Tuttavia, l'inadempimento ha rilievo politico: le Commissioni parlamentari possono richiamare il Ministro e attivare strumenti di sindacato ispettivo (interrogazioni, mozioni).
Vedi anche