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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Modifica all'art. 3 della L. 1383/1941 (militarizzazione personale Regia guardia di finanza).
  • Esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per i reati ivi previsti.
  • I militari della GdF che commettono violazioni finanziarie o frodi non beneficiano della particolare tenuita.
  • La tutela rafforzata copre i delitti dei militari della GdF nell'esercizio delle funzioni.
  • Coordinamento con l'esclusione dell'art. 131-bis per altri reati militari (art. 76).

Testo dell'articoloVigente

Art. 77 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche alla legge 9 dicembre 1941, n. 1383

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1 . Alla legge 9 dicembre 1941, n. 1383, all’articolo 3 , dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Non si applica l’ articolo 131-bis del codice penale .». Note all’art. 77: – Si riporta il testo dell’ articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), come modificato dal presente decreto: “Art. 3 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo). – Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l’amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali. La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari. Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell’ articolo 32-quinquies del codice penale . Non si applica l’ articolo 131-bis del codice penale .”.

Commento

L'articolo 77 contiene un'unica modifica all'art. 3 della L. 1383/1941, norma di epoca remota (1941) ancora vigente che disciplina la militarizzazione del personale della Guardia di Finanza e le relative responsabilita penali specifiche. La modifica si inserisce nella scelta sistematica del legislatore Cartabia di escludere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per alcuni reati che tutelano interessi pubblici qualificati.

L'ambito della L. 1383/1941

La L. 1383/1941 è una legge sopravvissuta nel tempo, frutto della militarizzazione novecentesca del corpo della Regia guardia di finanza (oggi Guardia di Finanza). L'art. 3 disciplina la responsabilita penale dei militari della GdF che commettono violazioni delle leggi finanziarie costituenti delitto, collusione con estranei per frodare la finanza, appropriazione o distrazione di valori o beni di cui hanno l'amministrazione o la sorveglianza.

La cornice sanzionatoria

L'art. 3 della L. 1383/1941 prevede pene severe (richiamo agli artt. 215 e 219 del codice penale militare di pace) e disposizioni accessorie. È un microsistema normativo coerente con l'epoca: punisce in modo aggravato i militari che, dotati di poteri di accertamento e controllo fiscale, abusino delle proprie funzioni a danno dell'erario o si rendano complici di frodi finanziarie.

L'esclusione della particolare tenuita

Il decreto Cartabia aggiunge un comma finale: Non si applica l'art. 131-bis del codice penale. La ratio è la stessa dell'art. 76 (per altri reati militari): la natura specifica dei reati commessi da militari della GdF nell'esercizio delle funzioni rende incompatibile l'esclusione della punibilita per particolare tenuita. Anche condotte di apparente lieve entita compromettono la fiducia pubblica nel corpo e l'integrita del sistema fiscale.

La logica selettiva del legislatore

Il decreto Cartabia mantiene il principio generale dell'art. 131-bis c.p. (esclusione per particolare tenuita), ma introduce esclusioni mirate. La scelta è di politica criminale: in settori dove l'integrita dell'apparato pubblico è bene fondamentale (sicurezza alimentare, ordine militare, fiscalita), nemmeno la lieve offensivita giustifica la non punibilita. È un modello che la giurisprudenza ha gia conosciuto in materia di reati contro la PA.

L'art. 32-quinquies c.p.

L'art. 3 della L. 1383/1941, nel testo previgente, faceva riferimento all'art. 32-quinquies c.p. (incapacita di contrarre con la PA come pena accessoria) in caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni. La modifica del decreto Cartabia non incide su questa disposizione, che resta in vigore: anche dopo la riforma, i militari condannati subiscono come accessoria l'incapacita di contrattare con la PA.

La giurisdizione dei tribunali militari

L'art. 3, comma 2, conferma la giurisdizione dei tribunali militari sui reati ivi disciplinati. È una scelta storica che resta confermata: i militari della GdF, per i reati specifici della L. 1383/1941, sono giudicati dalla giustizia militare. La modifica del decreto Cartabia opera entro questo perimetro giurisdizionale, integrando il regime sostanziale con l'esclusione dell'art. 131-bis.

Impatto pratico

Per i militari della GdF, l'esclusione della particolare tenuita rappresenta un inasprimento implicito del regime sanzionatorio: ogni violazione, anche di lieve entita, è punibile. Per la difesa, viene meno una via di archiviazione o non punibilita per casi limite. Per i magistrati militari, il margine di discrezionalita si riduce: occorre procedere anche per condotte di scarsa offensivita.

Coordinamento sistemico

L'art. 77 si coordina con l'art. 76 (esclusione 131-bis per altri reati militari) e con altre disposizioni del decreto che restringono l'ambito di applicazione dell'art. 131-bis c.p. È un disegno complessivo: la particolare tenuita resta principio generale, ma con esclusioni puntuali in settori sensibili. Per gli operatori giuridici, è essenziale verificare caso per caso se la fattispecie contestata rientri in un'esclusione.

Domande frequenti

Perche escludere la particolare tenuita per i reati della GdF?

Perche i militari della GdF, nell'esercizio delle funzioni di polizia tributaria, rivestono un ruolo di tutela dell'integrita fiscale dello Stato. Anche condotte di scarsa offensivita possono compromettere la fiducia pubblica nel corpo e nel sistema.

L'esclusione si applica anche ai militari della GdF in congedo?

L'art. 3 L. 1383/1941 si applica ai militari in servizio. Per i militari in congedo o in stato di quiescenza, valgono le regole generali del codice penale, inclusa la possibilita di applicazione dell'art. 131-bis.

I tribunali militari sono competenti anche dopo la riforma?

Sì, la giurisdizione militare sui reati specifici della L. 1383/1941 è confermata. La modifica del decreto Cartabia incide solo sul regime sostanziale (esclusione 131-bis), non sulla giurisdizione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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