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Art. 70 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

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Art. 70 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1 . Alla legge 30 aprile 1962, n. 283 , dopo l’articolo 12-bis, sono inseriti i seguenti: «Art. 12-ter(Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore). – Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell’ammenda, alternativa o congiunta a quella dell’arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12- sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies. Per consentire l’estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l’organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’ articolo 55 del codice di procedura penale , ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore. Con la prescrizione l’organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l’igiene alimentare e la salute pubblica. Resta in ogni caso fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’ articolo 347 del codice di procedura penale , e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni. Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, può disporre con decreto che l’organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse. Art. 12-quater(Verifica dell’adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa). – Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, l’organo che ha impartito le prescrizioni verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati nella prescrizione. Quando la prescrizione è adempiuta, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato, destinata all’entrata del bilancio dello Stato. Al più tardi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché il pagamento della somma di denaro. Quando la prescrizione non è adempiuta, o la somma di denaro non è stata pagata, l’organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione. Art. 12-quinquies (Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa). – Entro il termine previsto dal secondo comma dell’articolo 12-quater, il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, può richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L’impossibilità di provvedere al pagamento è comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell’ articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . La richiesta di cui al primo comma è comunicata all’organo accertatore. Con essa è depositata la documentazione attestante la manifestazione di disponibilità dell’ente a impiegare il contravventore nello svolgimento di lavoro di pubblica utilità. La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di pubblica utilità sono determinati dal pubblico ministero con decreto notificato al contravventore e comunicato all’organo accertatore, nonché all’autorità di pubblica sicurezza incaricata di controllare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il ragguaglio ha luogo calcolando 250 euro per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità. Un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. Il lavoro di pubblica utilità non può avere durata superiore a sei mesi. L’attività viene svolta di regola nell’ambito della regione in cui risiede il contravventore e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del contravventore. Tuttavia, se il contravventore lo richiede, il pubblico ministero può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Il controllo sull’osservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità è effettuato dall’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza dell’ufficio di pubblica sicurezza, dal comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del lavoro di pubblica utilità, l’autorità indicata nel quinto comma comunica all’organo accertatore e al pubblico ministero l’avvenuto svolgimento o meno dell’attività lavorativa. Il contravventore può in ogni momento interrompere la prestazione del lavoro di pubblica utilità pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato. In tal caso il contravventore attesta l’avvenuto pagamento all’organo accertatore e all’autorità incaricata dei controlli sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che ne dà immediata comunicazione al pubblico ministero. Art. 12-sexies (Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore). – Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinchè provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12-ter e

12-quater. Nel caso previsto dal primo comma, l’organo accertatore o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero. Art.12-septies(Sospensione del procedimento penale). – Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’ articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 12-quater, commi terzo e quarto. Nel caso in cui il contravventore abbia richiesto di svolgere il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 12-quinquies, il procedimento è sospeso sino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 12-quinquies, commi sesto e settimo. Nel caso previsto dall’articolo 12-sexies, primo comma, il procedimento riprende il suo corso quando l’organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria di cui all’ articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero che non ritengono di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all’articolo 12-sexies, secondo comma, se l’organo accertatore o la polizia giudiziaria omettono di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l’organo accertatore o la polizia giudiziaria informino il pubblico ministero d’aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal primo comma del presente articolo. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale . Se è presentata richiesta di archiviazione, l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è sospesa fino alla decisione del giudice per le indagini preliminari. Art. 12-octies (Estinzione del reato e richiesta di archiviazione del procedimento). – La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo accertatore o dalla polizia giudiziaria nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’articolo 12-quater, secondo comma, ovvero presta il lavoro di pubblica utilità nei modi e nei termini stabiliti dall’articolo

12-quinquies. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del primo comma. Art. 12-nonies (Adempimento tardivo della prescrizione). – Se la prescrizione è adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito, la pena è diminuita. Prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, l’adempimento di cui al comma che precede, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo accertatore, sono valutati ai fini dell’applicazione dell’ articolo 162-bis del codice penale . In tal caso, la somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.».