Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 65 D.Lgs. 150/2022 – Trattamento dei dati personali

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

1. I Centri per la giustizia riparativa trattano i dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , strettamente necessari all’esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’ articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e assumono la qualità di titolari del trattamento.

2. Il trattamento è effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .

3. Le tipologie dei dati che possono essere trattati, le categorie di interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Note all’art. 65: – Si riporta il testo dell’ articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) : “Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). – 1.-1-bis. (Omissis).

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l’interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: da a) a p) (Omissis); q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria; da r) a dd) (Omissis).

3. (Omissis).”. – Si riporta il testo dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri). “Art. 17 (Regolamenti). –

1. e

2. (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. –

4-ter. (Omissis).”.

In sintesi

  • I Centri trattano dati personali, anche categorie particolari (artt. 9-10 GDPR), come titolari.
  • Il trattamento avviene per finalita di rilevante interesse pubblico ex art. 2-sexies Codice privacy.
  • Si applicano il GDPR e il Codice privacy nazionale.
  • Un decreto ministeriale, sentito il Garante, definira tipologie di dati, soggetti e misure di sicurezza.
  • Il termine per il decreto è un anno dall'entrata in vigore del decreto.
Indice dei contenuti

L'articolo 65 disciplina il delicato profilo della protezione dei dati personali nella giustizia riparativa. La materia è particolarmente sensibile perche tipicamente i programmi trattano informazioni intime: dati giudiziari, dati sulla salute, sulle convinzioni religiose o politiche, sul comportamento sessuale, condizioni psicologiche di vittime e autori. La norma costruisce un quadro di tutela conforme al GDPR e al Codice privacy nazionale.

I Centri come titolari del trattamento

Il primo comma qualifica i Centri come titolari del trattamento. Non sono responsabili (figura subordinata): sono i soggetti che definiscono finalita e modalita del trattamento, con piena responsabilita ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 24 GDPR. Cio implica obblighi di registro dei trattamenti, valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), nomina di un DPO, formazione del personale.

Le categorie particolari di dati

Il riferimento agli artt. 9 e 10 del GDPR è cruciale: si tratta dei dati sensibili (salute, convinzioni, vita sessuale) e dei dati giudiziari (condanne, reati). Tipicamente nei programmi riparativi sono coinvolti dati di entrambe le categorie. Il trattamento richiede una base giuridica rafforzata, fornita dalla legge stessa: il decreto attuativo dovra esplicitare il fondamento di liceita.

La finalita di rilevante interesse pubblico

Il richiamo all'art. 2-sexies, comma 2, lettera q), del Codice privacy individua come base giuridica le attivita sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria. È una scelta forte: la giustizia riparativa viene assimilata, sul piano privacy, alle attivita pubbliche connesse all'esercizio della giurisdizione. Cio consente di superare l'eventuale carenza di un consenso esplicito formale - i partecipanti consentono al programma, ma la base giuridica del trattamento è la legge - e di operare entro un quadro di tutela rinforzato.

Il decreto attuativo

Il terzo comma demanda a un decreto del Ministro della giustizia (sentito il Garante) la definizione di: tipologie di dati trattabili, categorie di interessati, soggetti destinatari di comunicazione, operazioni di trattamento, misure di sicurezza specifiche per i diritti degli interessati. Il termine è un anno dall'entrata in vigore. È la cornice operativa che mancando rischia di rallentare l'attivita dei Centri.

Tensione con la riservatezza

Esiste una tensione strutturale tra trattamento dati (che richiede registrazione, conservazione, accountability) e principio di riservatezza del programma (che richiede protezione massima del contenuto del dialogo). Il decreto attuativo dovra bilanciare i due profili: tipicamente, dati minimi di gestione (identita, presenza, esito generale) saranno trattati formalmente; contenuti specifici degli incontri resteranno fuori dai registri e protetti dal segreto professionale del mediatore.

Impatto operativo

Per i Centri, l'art. 65 richiede un'organizzazione privacy strutturata: registro dei trattamenti, DPIA dedicata, DPO, misure di sicurezza tecnico-organizzative, informativa specifica ai partecipanti, gestione dei diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione). Per gli enti locali e gli enti del terzo settore, la conformita privacy è un costo organizzativo da preventivare. Per i partecipanti, è una garanzia di tutela.

Casi pratici

Caso 1: implementazione privacy di un Centro

Il Centro neoistituito presso il Comune di Firenze nomina come DPO un consulente specializzato, redige il registro dei trattamenti distinguendo tre macrocategorie (gestione amministrativa partecipanti, gestione operativa dei programmi, relazioni con autorita giudiziaria), elabora una DPIA che evidenzia rischi specifici (rivelazione di dati sensibili, accessi non autorizzati ai fascicoli) e adotta misure proporzionate: pseudonimizzazione, accessi profilati, conservazione separata dei verbali, distruzione automatica dopo il termine di legge.

Caso 2: richiesta di accesso da parte di un partecipante

Caia, dopo la conclusione del programma, esercita il diritto di accesso ex art. 15 GDPR e chiede al Centro copia di tutti i suoi dati. Il Centro fornisce le informazioni sui dati anagrafici, sulle date degli incontri, sulla relazione finale trasmessa al giudice; non comunica invece i contenuti dei dialoghi protetti dal segreto del mediatore, perche essi non sono oggetto di trattamento documentale ma di una garanzia professionale specifica.

Domande frequenti

Serve il consenso dei partecipanti per il trattamento?

La base giuridica del trattamento è la legge (art. 65), non il consenso individuale. Tuttavia, i partecipanti devono essere informati ai sensi dell'art. 13 GDPR e mantengono i diritti previsti dal regolamento (accesso, rettifica, opposizione).

Per quanto tempo i dati vengono conservati?

Il decreto attuativo definira i termini. Tipicamente, i fascicoli dei programmi sono conservati per il tempo necessario all'eventuale utilizzo nel processo penale e per la rendicontazione amministrativa, secondo principi di minimizzazione.

Il Centro puo comunicare i dati al giudice senza consenso?

Si, nei limiti dell'art. 57 (relazione e comunicazioni all'autorita giudiziaria). La comunicazione è autorizzata dalla legge stessa e non richiede consenso ulteriore, ferma la riservatezza del contenuto specifico degli incontri.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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