← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 192 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Oltre a quanto è disposto dall'articolo precedente, l'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della moralità pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico.

Nessun locale può essere adibito ad uso di meretricio contro la volontà del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso.

Non può neppure essere adibito a tale uso un locale che per la sua speciale ubicazione e particolarmente perché vicino ad edifizi destinati all'istruzione, o all'educazione o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione può offrire, a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza, occasione a scandalo.

Quando un locale, già dichiarato di meretricio, viene a trovarsi nelle condizioni suddette, ne è ordinata la chiusura.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

Commento

L'articolo 192 del TULPS attribuiva all'autorità locale di pubblica sicurezza un ampio potere discrezionale di prevenzione, consentendole di impedire che un locale venisse destinato all'esercizio del meretricio ogni volta che lo ritenesse opportuno per ragioni di moralità pubblica, buon costume o ordine pubblico. La norma operava come limite al sistema di regolamentazione previsto dall'articolo 190: non era sufficiente ottenere la dichiarazione formale di locale di meretricio se l'autorità, per ragioni di interesse pubblico, si opponeva all'insediamento.

Erano previste tre specifiche cause di divieto: la contrarietà alla morale pubblica (valutazione discrezionale), la mancanza del consenso del proprietario o del titolare del diritto reale o personale sul bene, e la vicinanza a luoghi sensibili come edifici scolastici, religiosi, caserme, mercati o luoghi di riunione. Quest'ultimo criterio rispecchiava la logica di segregazione spaziale tipica del sistema regolamentaristico ottocentesco-fascista.

Il quarto comma prevedeva la chiusura del locale già dichiarato di meretricio che sopravvenisse in una delle condizioni di divieto. Anche queste disposizioni sono state interamente abrogate dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Legge Merlin), che ha soppresso il sistema delle case chiuse e il correlato apparato amministrativo di controllo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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