Testo dell'articoloAbrogato
Art. 192 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Oltre a quanto è disposto dall'articolo precedente, l'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della moralità pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico.
Nessun locale può essere adibito ad uso di meretricio contro la volontà del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso.
Non può neppure essere adibito a tale uso un locale che per la sua speciale ubicazione e particolarmente perché vicino ad edifizi destinati all'istruzione, o all'educazione o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione può offrire, a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza, occasione a scandalo.
Quando un locale, già dichiarato di meretricio, viene a trovarsi nelle condizioni suddette, ne è ordinata la chiusura.
Stesso numero, altri codici
- Art. 192 Cod. Amb. — divieto di abbandono
- Art. 192 D.Lgs. 209/2005 — Imprese di assicurazione italiane
- Art. 192 Codice Civile: Rimborsi e restituzioni
- Articolo 192 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 192 C.d.S.: Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
- Art. 192 c.p.c.: Astensione e ricusazione del consulente
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Commento
L'articolo 192 del TULPS attribuiva all'autorità locale di pubblica sicurezza un ampio potere discrezionale di prevenzione, consentendole di impedire che un locale venisse destinato all'esercizio del meretricio ogni volta che lo ritenesse opportuno per ragioni di moralità pubblica, buon costume o ordine pubblico. La norma operava come limite al sistema di regolamentazione previsto dall'articolo 190: non era sufficiente ottenere la dichiarazione formale di locale di meretricio se l'autorità, per ragioni di interesse pubblico, si opponeva all'insediamento.
Erano previste tre specifiche cause di divieto: la contrarietà alla morale pubblica (valutazione discrezionale), la mancanza del consenso del proprietario o del titolare del diritto reale o personale sul bene, e la vicinanza a luoghi sensibili come edifici scolastici, religiosi, caserme, mercati o luoghi di riunione. Quest'ultimo criterio rispecchiava la logica di segregazione spaziale tipica del sistema regolamentaristico ottocentesco-fascista.
Il quarto comma prevedeva la chiusura del locale già dichiarato di meretricio che sopravvenisse in una delle condizioni di divieto. Anche queste disposizioni sono state interamente abrogate dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Legge Merlin), che ha soppresso il sistema delle case chiuse e il correlato apparato amministrativo di controllo.