Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Art. 191 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui all'articolo precedente.
Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall'autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore.
Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.
Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila .
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'articolo 191 del TULPS costituiva il presidio sanzionatorio del sistema di regolamentazione della prostituzione, vietando l'apertura di locali di meretricio in assenza della previa dichiarazione formale dell'autorità di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 190. Il locale aperto abusivamente doveva essere chiuso entro ventiquattro ore su ordine dell'autorità, e la norma estendeva esplicitamente il proprio campo di applicazione anche ai locali occupati da una sola persona che esercitasse abitualmente la prostituzione, non solo alle strutture collettive.
La sanzione penale prevista - arresto da sei mesi a due anni e ammenda - era di notevole severità per una contravvenzione, riflettendo l'intenzione del legislatore di mantenere il controllo pubblicistico sull'esercizio della prostituzione. L'intero impianto è stato abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Legge Merlin), che ha chiuso tutte le case di tolleranza e soppresso le disposizioni TULPS che ne costituivano il quadro regolamentare.