Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 190 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita abitualmente la prostituzione sono dall'autorità locale di pubblica sicurezza, a richiesta dell'esercente o d'ufficio, dichiarati locali di meretricio. 22

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi

  • L'articolo prevedeva che l'autorità locale di pubblica sicurezza potesse dichiarare un luogo chiuso come locale di meretricio, su richiesta dell'esercente o d'ufficio.
  • La norma è stata abrogata dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Legge Merlin), che ha abolito il sistema delle case chiuse in Italia.

L'articolo 190 del TULPS faceva parte del sistema di regolamentazione della prostituzione vigente nell'ordinamento italiano fino al 1958. La norma attribuiva all'autorità locale di pubblica sicurezza il potere di dichiarare formalmente un luogo come «locale di meretricio», sia su istanza dell'esercente sia d'ufficio. Tale dichiarazione costituiva il presupposto necessario per l'apertura e il funzionamento legale delle cosiddette case chiuse o case di tolleranza.

Il sistema regolamentaristico delle case chiuse, di derivazione napoleonica e ottocentesca, fu definitivamente abolito dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75, nota come Legge Merlin dal nome della senatrice Lina Merlin che ne fu principale promotrice. La legge proibì l'esercizio di case di prostituzione, chiudendo tutte le strutture allora regolamentate e abrogando le disposizioni del TULPS che ne costituivano la base normativa, compreso l'articolo 190. Dal 1958, la prostituzione in Italia non è né legalizzata né espressamente vietata come condotta individuale, ma è illegale lo sfruttamento, il favoreggiamento e l'organizzazione della stessa.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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