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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 190 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita abitualmente la prostituzione sono dall'autorità locale di pubblica sicurezza, a richiesta dell'esercente o d'ufficio, dichiarati locali di meretricio. 22
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi
L'articolo 190 del TULPS faceva parte del sistema di regolamentazione della prostituzione vigente nell'ordinamento italiano fino al 1958. La norma attribuiva all'autorità locale di pubblica sicurezza il potere di dichiarare formalmente un luogo come «locale di meretricio», sia su istanza dell'esercente sia d'ufficio. Tale dichiarazione costituiva il presupposto necessario per l'apertura e il funzionamento legale delle cosiddette case chiuse o case di tolleranza.
Il sistema regolamentaristico delle case chiuse, di derivazione napoleonica e ottocentesca, fu definitivamente abolito dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75, nota come Legge Merlin dal nome della senatrice Lina Merlin che ne fu principale promotrice. La legge proibì l'esercizio di case di prostituzione, chiudendo tutte le strutture allora regolamentate e abrogando le disposizioni del TULPS che ne costituivano la base normativa, compreso l'articolo 190. Dal 1958, la prostituzione in Italia non è né legalizzata né espressamente vietata come condotta individuale, ma è illegale lo sfruttamento, il favoreggiamento e l'organizzazione della stessa.