Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 182 Cod. Amb. – smaltimento dei rifiuti

    Art. 182 Cod. Amb. – smaltimento dei rifiuti

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all’articolo

    181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.

    2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell’ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

    3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. 3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225

    4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 , la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico.

    5. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 , di attuazione della direttiva 1999/31/CE .

    6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall’articolo 107, comma

    3. 6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)

    7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 .

    8. IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 , COME MODIFICATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2008, N. 172 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2008, N. 210 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

  • Art. 184 Cod. Amb. – classificazione

    Art. 184 Cod. Amb. – classificazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Ai fini dell’attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

    2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter).

    3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 2135 del codice civile , e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2; f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2; g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter); i) i veicoli fuori uso.

    4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto.

    5. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo

    183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all’ articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.

    5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell’Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l’autorizzazione e i nulla osta all’esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d’arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. 5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività: a) l’arma o il sistema d’arma utilizzati; b) il munizionamento utilizzato; c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili. 5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell’ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza. 5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010 .

    5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

    5-quater. L’obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all’articolo 193 e l’obbligo di tenuta dei registri di cui all’art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un’impresa che abbiano ottenuto l’autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e

    216. 218

  • Articolo 69.1 del T.U.B.

    Articolo 69.1 del T.U.B.

    Art. 69.1 T.U.B. – Autorizzazione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’ di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le società di partecipazionefinanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista diverse dalle capogruppo presentano istanza di autorizzazione ai sensi del presente articolo quando ricorra una delle seguenti condizioni:

    a) abbiano sede legale in Italia, non siano aloro volta controllate da una banca italiana o da un’altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, e nell’insieme delle società da esse controllate vi siano solo banche italiane oppure il totale dell’attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate aventi sede legale in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia oppure quando Banca d’Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata;

    b) abbiano sede legale in Italia o in un altroStato dell’Unione europea e siano tenute al rispetto su base sub-consolidata del regolamento (UE) n. 575/2013 e delledisposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE.

    2. L’autorizzazione prevista al comma 1 èrilasciata dalla Banca d’Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, congiuntamente con l’autorità competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall’Italia.

    3. Si applicano gli articoli 60-bis,60-ter, 61-bis, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.”

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  • CCNL Logistica: Sanilog, Previlog e welfare di settore

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il CCNL Logistica prevede 3 enti di welfare: Sanilog (Cassa Sanitaria), Previlog (Fondo Pensione Complementare), EBL (Ente Bilaterale Logistica). Sanilog eroga rimborsi sanitari ai lavoratori e familiari; Previlog accumula il TFR + contributi per la pensione complementare; EBL gestisce formazione e mediazione conflitti. Iscrizione obbligatoria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Enti welfare CCNL Logistica
    Ente Funzione Contributo
    Sanilog Assistenza sanitaria integrativa €8-12/mese (a carico azienda)
    Previlog Previdenza complementare TFR + 0,55% dip + 1,2% az
    EBL Formazione, mediazione, ammortizzatori €2-4/mese (azienda)

    Sanilog: sanità integrativa

    Sanilog è la Cassa di Assistenza Sanitaria del settore Logistica. Eroga rimborsi per:

    • Visite specialistiche: 70-80% rimborso fino a soglia annua
    • Esami diagnostici: laboratori, RX, ecografie, risonanze
    • Ricoveri ospedalieri: ticket SSN al 100% + rimborso forfettario per intervento in struttura privata convenzionata
    • Cure odontoiatriche: pulizie, otturazioni, protesi (con franchigia)
    • Indennità giornaliera €25/giorno per ricoveri ospedalieri
    • Prestazioni di prevenzione: check-up annuali, visite specialistiche di prevenzione

    Coperti anche i familiari fiscalmente a carico. Iscrizione automatica all’assunzione.

    Previlog: previdenza complementare

    Previlog è il Fondo Pensione Complementare del settore Logistica e Trasporti. Caratteristiche:

    • Contributi: TFR (100%) + 0,55% dipendente (minimo per attivare contributo azienda) + 1,2-1,5% azienda
    • Comparti: garantito, bilanciato, dinamico
    • Rendimenti: ~2,5-3,5% medi annui
    • Anticipi: casa, salute, formazione, congedo

    L’adesione va scelta entro 6 mesi dall’assunzione. Senza scelta: adesione tacita per aziende >50 dipendenti.

    EBL: Ente Bilaterale Logistica

    L’EBL (Ente Bilaterale Logistica) gestisce:

    • Formazione professionale: corsi gratuiti per CQC, ADR, primo soccorso, antincendio, sicurezza
    • Ammortizzatori sociali: integrazione NASpI, sostegno in caso di crisi aziendale
    • Mediazione conflitti: tra datore e lavoratore senza ricorso al tribunale
    • Sportello informativo: assistenza su contratto, busta paga, contributi

    I corsi EBL sono fondamentali per CQC (obbligatorio per autisti) e ADR (trasporto pericoloso). Sono gratuiti per i lavoratori del settore.

    Contributi e iscrizione

    I contributi a Sanilog, Previlog (se aderito) ed EBL sono obbligatori:

    • Sanilog: €8-12/mese a carico esclusivo dell’azienda
    • Previlog: TFR + 0,55% dip + 1,2-1,5% azienda
    • EBL: €2-4/mese a carico azienda

    L’iscrizione è automatica all’assunzione (per Sanilog ed EBL); per Previlog il lavoratore sceglie entro 6 mesi.

    Casi pratici

    Tizio – Sanilog per visita ortopedica
    Tizio è autista 3° iscritto a Sanilog. Visita ortopedica privata €120. Sanilog rimborsa 80% = €96. Tizio paga €24 di sua tasca. Rimborso entro 30-45 giorni dalla domanda con fattura.
    Caia – Corso CQC EBL gratuito
    Caia è autista, deve rinnovare il CQC (obbligatorio ogni 5 anni). Si iscrive a corso EBL gratuito di 35 ore. Risparmio rispetto al privato: ~€400. Corso al sabato per non perdere giorni di lavoro.
    Sempronio – Previlog con anticipo casa
    Sempronio è 3° con 9 anni in Previlog. Patrimonio: €18.500. Chiede anticipo 75% per acquisto prima casa = €13.875. Previlog paga entro 60 giorni dalla domanda documentata.

    Domande frequenti

    Cosa è Sanilog?
    È la cassa di assistenza sanitaria integrativa del settore logistica e trasporti. Eroga rimborsi per visite, esami, ricoveri, cure odontoiatriche e prevenzione. Copre anche i familiari fiscalmente a carico. Iscrizione obbligatoria a carico azienda.
    Come accedo alle prestazioni Sanilog?
    Tipicamente serve essere iscritto da almeno 3-6 mesi. Si presenta domanda online o via patronato con fattura. Sanilog rimborsa entro 30-45 giorni.
    Cos'è Previlog?
    Il Fondo Pensione Complementare del settore. Il TFR (100%) + contributi dipendente (0,55% min) + azienda (1,2-1,5%) confluiscono nel Fondo. Comparti di investimento e tassazione vantaggiosa.
    I corsi CQC sono gratuiti?
    Sì, attraverso EBL (Ente Bilaterale Logistica). Sono finanziati dai contributi del settore e offerti gratuitamente ai lavoratori. Anche corsi ADR per trasporto pericoloso, primo soccorso, antincendio.
    Sanilog copre i miei familiari?
    Sì, i familiari fiscalmente a carico (coniuge non lavoratore, figli) sono coperti automaticamente. Per familiari non a carico: estensione opzionale con contributo aggiuntivo.
    Posso usare i corsi EBL per nuove qualifiche?
    Sì, oltre a CQC e ADR, EBL offre corsi per: patentino carrellisti, primo soccorso, antincendio (squadra emergenza), sicurezza sul lavoro RLS. Permettono di accedere a livelli superiori o aumentare le tutele.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 185 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 185 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 185 CCII – Contratto di locazione di immobili

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.

    2. Qualora, alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall’apertura della procedura, può, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall’apertura della procedura.

    3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

  • Art. 218 D.P.R. 115/2002

    Art. 218 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Se il credito è rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l'intero o per il residuo.

    2. Se il credito è dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per l'intero o per il residuo.

  • Art. 19 Rev. Leg. – Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

    Art. 19 Rev. Leg. – Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

    Art. 19 Rev. Leg. – Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Negli enti di interesse pubblico, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato: a) di informare l’organo di amministrazione dell’ente sottoposto a revisione dell’esito della revisione legale e, ove applicabile, dell’esito dell’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all’articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni; b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e, ove applicabile, della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compresi l’utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le procedure attuate dall’impresa ai fini del rispetto degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonchè presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l’integrità; c) di controllare l’efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell’impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene all’informativa finanziaria e, ove presente, alla rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compreso l’utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, senza violarne l’indipendenza; d) di monitorare la revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato e, ove presente, l’attività di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell’articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili; e) di verificare e monitorare l’indipendenza dei revisori legali, dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e dell’articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne l’adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all’ente sottoposto a revisione, conformemente all’articolo 5 di tale regolamento; f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento europeo.

    2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con: a) il collegio sindacale; b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all’articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla raccomandazione di cui all’articolo 16, comma 2, del Regolamento europeo. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro; c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.

    3. I membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l’ente sottoposto a revisione.

  • Art. 118 D.Lgs. 209/2005 – Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi

    Art. 118 D.Lgs. 209/2005 – Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.

    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale di cui all'articolo 120.

    3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 .

  • Art. 12 D.Lgs. 42/2004 – Verifica dell’interesse culturale

    Art. 12 D.Lgs. 42/2004 – Verifica dell’interesse culturale

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

    2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

    3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

    4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

    5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinchè ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

    6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

    7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

    8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico , conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

    9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

    10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

    10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.

    10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell' articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241

  • Articolo 187 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 187 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 187 CCII – Contratto di assicurazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l’articolo 172, salvo il diritto di recesso dell’assicuratore a norma dell’articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.

    2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell’assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale.

  • Art. 112 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 112 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 112 L. Fall. – Partecipazione dei creditori ammessi

    Partecipazione dei creditori ammessi

  • Art. 36 Imp. Reg. – contratti a tempo indeterminato e con

    Art. 36 Imp. Reg. – contratti a tempo indeterminato e con

    Art. 36 Imp. Reg. – Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per i contratti a tempo indeterminato l’imposta è applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all’ufficio, a norma dell’art. 19, una nuova denuncia sulla base della quale l’imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto.

    2. Se la durata dell’atto dipende dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell’art. 46.

    3. Per i contratti con patto di proroga tacita l’imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l’obbligo delle parti di denunciare a norma dell’art. 19 l’ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo.

    4. Per i contratti, che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l’imposta è applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata.