Autore: Andrea Marton

  • Articolo 168 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 168 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 168 CCII – Pagamento di cambiale scaduta

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l’azione cambiaria di regresso. In tal caso, l’ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

  • Art. 361 DPR 495/1992 – Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico

    Art. 361 DPR 495/1992 – Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremità della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una superficie minima di 2500 cm(Elevato al Quadrato). Detta superficie deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°.

    2. Il pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di notte. A tal fine sulla superficie del pannello, costituito di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse.

    3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente.

    4. In ordine alla fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli di segnalazione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo

    192. 60

  • Art. 144 TUEL – Articolo 144

    Art. 144 TUEL – Articolo 144

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Con il decreto di scioglimento di cui all’articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell’ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

    2. Presso il Ministero dell’interno è istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell’azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

    3. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato a norma dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l’esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento, del comitato di cui al comma 2.

  • Art. 30 bis T.U.IVA: Registrazione, dichiarazione e versamento d

    Art. 30 bis T.U.IVA: Registrazione, dichiarazione e versamento d

    Art. 30 bis T.U.IVA – Registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali

    In vigore dal 20/02/2010 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 30/12/1988 n. 550 Articolo 4

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.

    “1. I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attivita’ non commerciali, per le quali hanno applicato l’imposta ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, adempiono gli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le modalita’ e nei termini previsti dagli articoli 47, comma 3, e 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.”

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  • Art. 100 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 100 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 100 L. Fall. – [Impugnazione dei crediti ammessi]

    [Impugnazione dei crediti ammessi]

  • Art. 14 L. 24/2017 – Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria

    Art. 14 L. 24/2017 – Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.

    2. 2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono definiti: a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria; b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a); c) i principi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la CONSAP Spa; d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.

    3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

    4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), è aggiornata annualmente con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di garanzia.

    5. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera a), la CONSAP Spa trasmette ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

    6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di garanzia di cui al comma 1.

    7. 7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi: a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6; b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente; c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.

    7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6

    8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 7 del presente articolo.

    9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

    10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  • Art. 106 D.Lgs. 209/2005 – (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa)

    Art. 106 D.Lgs. 209/2005 – (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.

    2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

    ))

  • Art. 199 D.P.R. 115/2002

    Art. 199 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.

  • CCNL Logistica 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    18 maggio 2021 (rinnovo economico 2025-2027)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Quadri (Q) 2.574,98 €
    Liv. 1 2.411,46 €
    Liv. 2 2.218,22 €
    Liv. 3 Super 2.000,37 €
    Liv. 3 1.946,84 €
    Liv. 4 1.850,23 €
    Liv. 4 Junior 1.802,92 €
    Liv. 5 1.761,64 €
    Liv. 6 1.648,74 €
    Viaggiante C3 2.021,61 €
    Viaggiante B3 2.010,37 €
    Viaggiante A3 2.002,47 €
    Viaggiante F2 1.948,09 €
    Viaggiante E2 1.946,91 €
    Viaggiante D2 1.945,68 €
    Viaggiante H1 1.885,20 €
    Viaggiante G1 1.876,08 €

    Importi = minimo tabellare + Elemento Professionale d’Area (EPA) del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, rinnovato il 6 dicembre 2024 (associazioni datoriali del settore con FILT-CGIL, FIT-CISL e Uiltrasporti; vigenza 1/4/2024-31/12/2027). L’aumento a regime è di 260 € al B3 viaggiante (140 sui minimi + 120 di EPA) e 230 € al 3 Super non viaggiante (140 + 90 EPA), in 4 tranche: 1/1/2025, 1/1/2026 (quella in tabella), 1/1/2027 (solo EPA) e 1/6/2027. L’EPA è parte integrante della retribuzione e incide su tutti gli istituti contrattuali; dal 1/1/2025 è cessata l’ICE. Esempio scomposizione al B3: 1.970,37 € di minimo tabellare + 40 € di EPA = 2.010,37 €. Prossimi aumenti: dal 1/1/2027 al B3 +40 € di EPA (totale 2.050,37 €) e dal 1/6/2027 +10 tabellare e +40 EPA (totale a regime 2.100,37 €). Dal 1/1/2026 è stato inoltre soppresso il livello 6J nell’ambito della revisione della classificazione. Attenzione nel confronto tra fonti: alcune riportano il solo minimo tabellare senza EPA (circa 23-50 € in meno secondo il livello).

    Fonte: tabelle allegate all’accordo di rinnovo del 6/12/2024 (PDF ufficiale, 52 pagine, verificato) — incrocio al centesimo con due banche dati professionali indipendenti. Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Struttura del minimo: tabellare + EDR

    Il minimo del CCNL Logistica è composto da:

    • Minimo tabellare: base contrattuale per livello
    • Scatti di anzianità: ogni 3 anni, importo variabile per livello

    A queste si sommano indennità variabili (trasferta, ADR, notturno, festivo) e bonus aziendali (premio produttività).

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 114-bis D.Lgs. 209/2005 – (Requisiti organizzativi dell’impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112)

    Art. 114-bis D.Lgs. 209/2005 – (Requisiti organizzativi dell’impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 in capo ai soggetti identificati in tali disposizioni, le imprese si dotano di politiche e procedure interne soggette ad approvazione, attuazione, nonché a riesame almeno annuale, individuando altresì una funzione che ne assicuri l'adeguata attuazione.

    2. Le imprese definiscono, mantengono ed aggiornano procedure per l'adeguata conservazione della documentazione riguardante il rispetto degli articoli 109-bis, 110, 111, 112 e rendono disponibili all'IVASS, su richiesta, il nominativo del responsabile della funzione di cui al comma 1.

    3. L'IVASS con regolamento può individuare disposizioni di dettaglio in merito ai presidi interni all'impresa richiesti per l'osservanza dei commi 1 e 2.))

    45

  • Art. 116-ter D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro)

    Art. 116-ter D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. L'intermediario di cui all'articolo 116 che intende effettuare per la prima volta attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro, attraverso una succursale o una presenza permanente, ne fornisce comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, trasmettendo le seguenti informazioni: a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la sede legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 109 dell'intermediario; b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare; c) la categoria di intermediario alla quale appartiene ed eventualmente, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonché i dati identificativi dei soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui collaborazione intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di intermediazione in altro Stato membro; d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare; e) l'indirizzo nello Stato membro ospitante della sede dello stabilimento presso la quale è possibile ottenere documenti; f) il nominativo del soggetto responsabile della gestione della succursale o presenza permanente.

    2. Fatto salvo il caso in cui l'IVASS abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria dell'intermediario in relazione all'attività di distribuzione prospettata, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

    3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'intermediario l'avvenuta ricezione delle informazioni da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, nonché l'accessibilità alle disposizioni di interesse generale applicabili nello Stato membro ospitante, che l'intermediario è tenuto a rispettare per l'esercizio dell'attività in tale Stato membro attraverso il sito internet dell'Autorità competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP.

    4. L'intermediario può altresì iniziare ad esercitare l'attività nello Stato ospitante, in assenza della comunicazione di cui al comma 3 nel termine di trenta giorni successivi alla ricezione delle informazioni di cui al comma 1.

    5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, comunica all'intermediario con provvedimento motivato, il rifiuto di procedere alla comunicazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

    6. L'intermediario comunica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, almeno 30 giorni prima della relativa attuazione. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nel termine di 30 giorni successivi alla data di ricezione delle variazioni alle informazioni di cui al comma 1, informa altresì l'autorità competente dello Stato membro ospitante))

    45

  • Art. 5 Codice Civile: Atti di disposizione del proprio corpo

    Art. 5 Codice Civile: Atti di disposizione del proprio corpo

    Art. 5 c.c. – Atti di disposizione del proprio corpo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

    289a