Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 32 del DPR 600/1973 consente all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza di acquisire i dati di conti correnti, depositi e rapporti finanziari del contribuente.
- I versamenti non giustificati si presumono ricavi o compensi; per gli imprenditori anche i prelevamenti non giustificati sopra 1.000 euro al giorno e comunque 5.000 euro al mese sono considerati ricavi.
- È una presunzione relativa (iuris tantum): l’onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve dimostrare di averne tenuto conto o l’irrilevanza fiscale del movimento.
- La Corte Costituzionale, sentenza n. 228/2014, ha dichiarato illegittima la presunzione sui prelevamenti dei lavoratori autonomi e professionisti: per loro vale solo la presunzione sui versamenti.
La norma (art. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/1973)
«Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: […] 2) invitare i contribuenti […] sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili.»
| Tipo di movimento | Presunzione | Si applica a |
|---|---|---|
| Versamenti non giustificati | Ricavi/compensi non dichiarati | Imprenditori e lavoratori autonomi |
| Prelevamenti > 1.000 €/giorno e 5.000 €/mese | Ricavi non dichiarati (costo occulto + ricavo) | Solo imprenditori |
| Prelevamenti dei professionisti | Nessuna presunzione (Corte Cost. 228/2014) | Lavoratori autonomi |
Tre casi pratici
Versamento da vendita di un bene personale
Un artigiano riceve un bonifico di 6.000 € per la vendita dell’auto privata; l’ufficio lo presume ricavo non dichiarato.
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Cosa fare: Conservare l’atto di vendita o l’annuncio e il passaggio di proprietà: la prova documentale che il versamento ha natura non reddituale supera la presunzione.
Prelievo per spese familiari
Un commerciante preleva 2.000 € in un giorno per spese personali; l’ufficio lo qualifica come ricavo occulto.
Cosa fare: Documentare la destinazione (spese mediche, acquisti familiari, rientro di contante già tassato): la giustificazione analitica del singolo prelievo neutralizza la presunzione.
Prelievi di un professionista
A un avvocato vengono contestati prelievi non giustificati come maggiori compensi.
Cosa fare: Eccepire la sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale: per i professionisti la presunzione sui prelevamenti è incostituzionale e l’accertamento su quella base è illegittimo.
Spunti pratici
- Le indagini finanziarie richiedono un’autorizzazione del direttore regionale o del comandante di zona: verificarne l’esistenza negli atti.
- La prova contraria va data movimento per movimento: una giustificazione generica non basta secondo la giurisprudenza di legittimità.
- Dal 30 aprile 2024 l’avviso fondato su indagini bancarie, se non rientra tra gli atti automatizzati, deve essere preceduto dal contraddittorio preventivo (art. 6-bis dello Statuto del contribuente).
Norme collegate
- Termini per l’accertamento (art. 43 DPR 600)
- Accertamento sintetico e redditometro (art. 38)
- Verifica fiscale e PVC (art. 12 Statuto)
Fonti affidabili
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (testo consolidato Agenzia delle Entrate)
- Corte Costituzionale, sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014
- Statuto dei diritti del contribuente, L. 212/2000, art. 6-bis
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Domande frequenti
Quali movimenti bancari fanno scattare l'accertamento?
I versamenti non giustificati per tutti i contribuenti e, per gli imprenditori, anche i prelevamenti non giustificati superiori a 1.000 euro al giorno e 5.000 euro al mese.
La presunzione vale anche per i professionisti?
No sui prelevamenti: la Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/2014 l'ha dichiarata illegittima per i lavoratori autonomi. Resta la presunzione sui versamenti.
Come ci si difende?
Fornendo prova contraria movimento per movimento, con documenti che dimostrino la natura non reddituale o la già avvenuta tassazione delle somme.