Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 33 c.c. e stato abrogato dall’art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: oggi non costituisce piu base normativa per la pubblicita delle persone giuridiche private.
- La materia e disciplinata dal D.P.R. 361/2000 e dal D.M. 11 maggio 2001, n. 395: il registro delle persone giuridiche e tenuto dalle Prefetture-UTG e, per gli enti di ambito regionale, dalle Regioni.
- Le iscrizioni e i depositi anteriori al 2001 sono stati trasmigrati d’ufficio dai vecchi registri delle cancellerie dei tribunali ai nuovi registri prefettizi, senza necessita di nuova istanza.
- Per gli enti del Terzo Settore opera il RUNTS (D.Lgs. 117/2017, D.M. 15 settembre 2020): l’iscrizione vi sostituisce, per le APS e ODV, la precedente iscrizione nei registri prefettizi.
- La pubblicita legale dell’ente non e una formalita: condiziona opponibilita ai terzi delle modifiche statutarie, limite di responsabilita degli amministratori e accesso a benefici fiscali.
- Per gli atti immobiliari delle persone giuridiche restano fermi gli obblighi di trascrizione ex art. 2643 c.c., autonomi rispetto all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
- La ricostruzione di posizioni storiche richiede una doppia consultazione: archivi delle cancellerie dei tribunali per il periodo ante-2001 e registri prefettizi per il periodo successivo.
Perche un articolo abrogato resta utile
L’art. 33 c.c. e fuori dal sistema normativo vigente dal 2001. Il legislatore ha ritenuto incompatibile con la semplificazione il dualismo prefettura-tribunale e ha riorganizzato la materia con un atto regolamentare dedicato. Studiare la norma abrogata serve a leggere correttamente atti, statuti e visure formati nel vigore della vecchia disciplina e a ricostruire la catena pubblicitaria di enti che operano da decenni.
Nella prassi il professionista che esamina la documentazione di una fondazione costituita negli anni Ottanta o di un’associazione con sede mutata piu volte deve sapere come si parlava di pubblicita prima del 2001 e quale sia oggi l’autorita competente. La discontinuita normativa non azzera gli effetti del passato: li trasferisce al nuovo registro per via amministrativa.
Cosa diceva l’originario art. 33 c.c.
L’art. 33 c.c. nel testo previgente regolava la tenuta del registro delle persone giuridiche presso le cancellerie dei tribunali. Stabiliva l’obbligo di iscrizione delle persone giuridiche riconosciute, l’annotazione delle modifiche statutarie, dei trasferimenti di sede e di ogni vicenda rilevante per i terzi. Il sistema era decentrato e parzialmente sovrapposto con la pubblicita prefettizia, generando duplicazioni e incertezze sull’autorita competente.
La ratio era assicurare ai terzi la conoscibilita dell’esistenza dell’ente, della sede, dello statuto, dei rappresentanti. La forma del registro presso la cancelleria rispondeva a un’epoca in cui la pubblicita legale si reggeva sulla materialita degli archivi locali. Con la riforma del 2000 si e scelto un modello accentrato presso le Prefetture, piu coerente con la natura amministrativa del riconoscimento.
La disciplina vigente: D.P.R. 361/2000 e RUNTS
Il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 disciplina oggi il riconoscimento e la pubblicita delle persone giuridiche private. Gli artt. 1-7 individuano gli adempimenti: domanda al Prefetto, allegazione di atto costitutivo e statuto, verifica dei requisiti di liceita e patrimonio adeguato, iscrizione nel registro presso la Prefettura-UTG competente. Per gli enti che operano nelle materie attribuite alle Regioni, la competenza e del Presidente della Giunta regionale.
Il D.M. 11 maggio 2001, n. 395 ha dettato le regole operative sulla tenuta del registro. La pubblicita ha funzione costitutiva del riconoscimento e dichiarativa per le modifiche successive: senza iscrizione l’ente non acquista personalita giuridica; senza annotazione, le modifiche non sono opponibili ai terzi in buona fede.
Per gli enti del Terzo Settore la riforma del 2017 ha introdotto un canale dedicato: il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito dal D.Lgs. 117/2017 e reso operativo dal D.M. 15 settembre 2020. Le APS e le ODV gia iscritte nei registri prefettizi sono state trasmigrate al RUNTS; le nuove iscrizioni avvengono direttamente in questo registro telematico, con effetti di pubblicita unificati.
Caso 1: trasferimento di sede deliberato prima del 2001
Scenario. Nel 1985 Tizio, presidente dell’associazione “Cultura e Memoria” riconosciuta con sede a Milano, delibera il trasferimento a Torino. L’associazione richiede l’annotazione presso la cancelleria del Tribunale di Milano e la nuova iscrizione nel registro della cancelleria del Tribunale di Torino, secondo la procedura allora vigente dell’art. 33 c.c.
Come si legge in pratica. Sino al 2001 le formalita erano correttamente svolte presso i tribunali. Dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 361/2000 le posizioni risultanti dai vecchi registri sono state trasmigrate d’ufficio nel registro tenuto dalla Prefettura di Torino, sede effettiva dell’ente alla data di trasmigrazione. L’opponibilita del trasferimento ai terzi e proseguita senza soluzione di continuita.
Documenti. Verbale assembleare 1985, atto costitutivo e statuto, ricevute di iscrizione presso le cancellerie di Milano e Torino, visura attuale presso la Prefettura, eventuale comunicazione di trasmigrazione ricevuta nei primi anni 2000, copia delle pagine del registro storico se richiesta in copia conforme all’archivio del tribunale.
Caso 2: fondazione storica trasmigrata d’ufficio nel registro prefettizio
Scenario. Caio amministra dal 1992 la “Fondazione Beni Storici Roma”, iscritta nel registro tenuto dalla cancelleria del Tribunale di Roma. Nel 2024 deve presentare a una banca la documentazione comprovante l’esistenza e i poteri di rappresentanza ai fini dell’apertura di un nuovo rapporto.
Come si legge in pratica. La posizione della fondazione e stata trasmigrata d’ufficio nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma. Caio richiede alla Prefettura il certificato aggiornato di vigenza con indicazione di sede, organi e poteri di rappresentanza. Il certificato prefettizio costituisce la pubblicita legale oggi rilevante; gli estratti del vecchio registro mantengono valore di archivio per le vicende ante-2001.
Documenti. Atto costitutivo, statuto vigente, verbale del consiglio di amministrazione con nomina degli organi attuali, certificato di vigenza della Prefettura, eventuale visura storica della cancelleria del tribunale per documentare la catena delle modifiche statutarie precedenti il 2001, codice fiscale dell’ente.
Caso 3: ricostruzione storica della catena pubblicitaria
Scenario. Sempronio, erede di un benefattore, intende verificare la sopravvivenza giuridica e la corretta gestione di un comitato riconosciuto nel 1978. Vuole accertare destinazione dei beni, identita degli amministratori succedutisi e regolarita delle iscrizioni.
Come si legge in pratica. Sempronio deve compiere una doppia ricerca. Per il periodo 1978-2001 consulta gli archivi storici della cancelleria del Tribunale dove il comitato era stato iscritto, richiedendo copia conforme delle iscrizioni e delle annotazioni. Per il periodo successivo si rivolge alla Prefettura competente, che ha ricevuto in trasmigrazione la posizione. Eventuali devoluzioni di beni richiedono lettura coordinata con l’art. 31 c.c. e con l’art. 32 c.c. sulla destinazione dei beni residui in caso di estinzione.
Documenti. Atto di nascita del comitato, statuto, libro verbali, fascicolo della cancelleria del tribunale per il periodo ante-2001, certificato prefettizio aggiornato, eventuali atti notarili di trasferimento immobiliare, visura dei registri immobiliari ex art. 2643 c.c. per i beni intestati al comitato, corrispondenza con l’autorita vigilante.
Caso 4: APS gia riconosciuta che migra al RUNTS
Scenario. L’associazione di promozione sociale “Solidarieta Insieme”, iscritta dal 2005 nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Bologna e nel registro regionale APS, deve oggi confermare la propria iscrizione al RUNTS per mantenere la qualifica di ETS e l’accesso ai benefici fiscali.
Come si legge in pratica. La trasmigrazione delle APS al RUNTS e avvenuta in automatico ai sensi della disciplina transitoria del D.Lgs. 117/2017 e del D.M. 15 settembre 2020. L’ente ha dovuto pero verificare la coerenza dei dati trasmigrati, integrare la documentazione mancante e adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore. L’iscrizione nel registro prefettizio resta rilevante per la personalita giuridica acquisita in regime di D.P.R. 361/2000, mentre la qualifica di ETS opera tramite il RUNTS.
Documenti. Statuto adeguato al D.Lgs. 117/2017, verbale assembleare di adeguamento, certificato prefettizio di personalita giuridica, visura RUNTS aggiornata, eventuale provvedimento dell’ufficio RUNTS in caso di richieste integrative, documentazione contabile per la verifica dei requisiti dimensionali.
Caso 5: opponibilita ai terzi di una modifica statutaria non iscritta
Scenario. La fondazione “Mevio” delibera nel marzo 2024 la modifica dello statuto, ampliando i poteri di rappresentanza del segretario generale. Il deposito presso la Prefettura avviene solo a luglio 2024. A maggio Calpurnia, controparte contrattuale, stipula un contratto con il segretario generale facendo affidamento sui poteri risultanti dallo statuto previgente.
Come si legge in pratica. Fino all’iscrizione della modifica nel registro prefettizio, l’ampliamento dei poteri non e opponibile ai terzi in buona fede. Calpurnia ha legittimamente confidato nelle risultanze pubbliche e il contratto resta valido nei limiti dei poteri risultanti dallo statuto al momento della stipula. L’eventuale eccedenza di poteri impegna il segretario verso la fondazione ma non puo essere opposta alla controparte. Il principio e analogo a quello dell’art. 2384 c.c. per le societa di capitali.
Documenti. Verbale del consiglio di amministrazione di modifica statutaria, statuto previgente e statuto modificato, ricevuta di deposito alla Prefettura, certificato prefettizio dell’epoca della stipula, contratto sottoscritto da Calpurnia, eventuale corrispondenza che dimostri la buona fede della controparte, libro verbali della fondazione.
Quando chiedere una verifica
La materia della pubblicita delle persone giuridiche e tecnicamente unitaria ma stratificata nel tempo: convivono atti ante-2001 negli archivi dei tribunali, registri prefettizi attivi dal 2001 e RUNTS dal 2022 per gli enti del Terzo Settore. Trasferimenti di sede, modifiche statutarie, fusioni e devoluzioni patrimoniali richiedono una mappatura preventiva per evitare contestazioni di inopponibilita ai terzi. Per una verifica caso per caso, e possibile rivolgersi al servizio di consulenza qualificata su fiscoinvestimenti.it.
Norme e fonti collegate
- Art. 14 c.c. – atto costitutivo delle fondazioni.
- Art. 16 c.c. – atto costitutivo e statuto delle persone giuridiche.
- Art. 31 c.c. – devoluzione dei beni in caso di estinzione.
- Art. 32 c.c. – devoluzione dei beni con destinazione.
- Art. 34 c.c. – registrazione di atti.
- Art. 2643 c.c. – trascrizione degli atti relativi a beni immobili.
- D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 – riconoscimento e pubblicita delle persone giuridiche private.
- D.M. 11 maggio 2001, n. 395 – regole operative sul registro delle persone giuridiche.
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore e RUNTS.
- D.M. 15 settembre 2020 – istituzione operativa del RUNTS.
- Testo storico dell’art. 33 c.c. e disciplina vigente consultabili su Normattiva.
Domande frequenti
L’art. 33 c.c. e ancora applicabile?
No. La norma e stata abrogata dall’art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. La materia e oggi regolata dallo stesso D.P.R. 361/2000 e dal D.M. 395/2001, oltre che, per gli enti del Terzo Settore, dal D.Lgs. 117/2017.
Dove e tenuto oggi il registro delle persone giuridiche?
Presso le Prefetture-UTG per gli enti che operano in ambito nazionale o ultraregionale e presso le Regioni per gli enti di ambito regionale. Per gli enti del Terzo Settore la pubblicita avviene attraverso il RUNTS.
Le iscrizioni effettuate prima del 2001 sono ancora valide?
Si. Le posizioni risultanti dai vecchi registri delle cancellerie dei tribunali sono state trasmigrate d’ufficio nei nuovi registri prefettizi. La continuita pubblicitaria e stata assicurata senza necessita di nuova istanza da parte degli enti.
Una modifica statutaria non iscritta e opponibile ai terzi?
No, non ai terzi in buona fede. Fino all’iscrizione presso la Prefettura competente, la modifica produce effetti solo all’interno dell’ente. Chi ha contrattato facendo affidamento sulle risultanze pubbliche e tutelato secondo il principio di affidamento, analogo a quello vigente per le societa di capitali.
Una APS deve iscriversi al RUNTS o al registro prefettizio?
Per acquisire o mantenere la qualifica di ETS, l’iscrizione rilevante e quella al RUNTS. Se l’APS aveva gia ottenuto la personalita giuridica con il vecchio sistema ex D.P.R. 361/2000, conserva quella personalita; per i benefici fiscali e civilistici riservati agli ETS rileva l’iscrizione al RUNTS.