← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le sezioni regionali esaminano i bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali.
  • Verificano il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito.
  • Le pronunce di accertamento di squilibri obbligano l'ente ad adottare provvedimenti correttivi.
  • In caso di mancata adozione, è prevista la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per cui si manifesta l'irregolarità.
  • Il meccanismo costituisce presidio essenziale di legalità finanziaria.

Testo dell'articoloVigente

Art. 148 Bis TUEL — Articolo 148-bis

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’ articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 , per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’ articolo 119, sesto comma, della Costituzione , della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente.

3. Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria

Commento

L'articolo 148-bis rafforza il controllo esterno della Corte dei conti, attribuendo alle sezioni regionali un potere di analisi sostanziale sui bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali. Si tratta di una norma chiave per l'effettività dei vincoli di finanza pubblica e per la prevenzione di crisi finanziarie strutturali.

Il perimetro dell'esame

L'esame copre il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l'equilibrio di bilancio in tutte le sue declinazioni, la sostenibilità del debito e l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Si tratta di un'analisi che integra la prospettiva contabile con quella della corretta gestione, in piena sinergia con i principi del buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione e con la Legge 241/1990 sui criteri di azione amministrativa.

La procedura di accertamento

Quando l'analisi rileva squilibri o irregolarità, la sezione regionale adotta una pronuncia di accertamento. La pronuncia è comunicata all'ente, che è tenuto ad adottare entro un termine prefissato i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità rilevate. Si configura così un meccanismo dialogico ma cogente: l'ente conserva l'autonomia decisionale sulle misure da adottare, ma deve dimostrare di averle adottate effettivamente.

La preclusione attuativa come sanzione

In caso di mancata adozione delle misure correttive, la norma prevede la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Si tratta di una sanzione di particolare incisività, perché incide direttamente sulla capacità operativa dell'ente, costringendolo a rivedere le proprie scelte di spesa.

Il valore del meccanismo

Il sistema disegnato dall'articolo 148-bis costituisce uno dei più importanti presidi di legalità finanziaria del nostro ordinamento locale. La Corte dei conti, attraverso le proprie sezioni regionali, svolge una funzione di intelligence finanziaria che intercetta tempestivamente derive e disallineamenti, prevenendo crisi che, in linea generale, finirebbero per scaricarsi sulla cittadinanza in termini di mancata erogazione di servizi o di incremento della pressione fiscale.

Sinergia con il sistema di prevenzione

Il controllo si raccorda con tutti gli altri presidi del sistema: i controlli interni, in particolare quello sugli equilibri finanziari, dovrebbero in linea generale intercettare le criticità prima che giungano all'attenzione della Corte. La cultura della prevenzione e della correzione tempestiva, anche grazie alle indicazioni di ANCI sui modelli di gestione e di Funzione Pubblica sui sistemi di programmazione, è essenziale per evitare di trovarsi di fronte a pronunce di accertamento con conseguenze rilevanti.

Domande frequenti

Cosa esaminano le sezioni regionali ai sensi dell'articolo 148-bis?

Esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, verificando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l'equilibrio di bilancio, la sostenibilità del debito e l'assenza di irregolarità rilevanti.

Cosa accade in caso di accertamento di squilibri?

La sezione regionale adotta una pronuncia di accertamento e l'ente è obbligato ad adottare, entro un termine prefissato, provvedimenti correttivi idonei a rimuovere le criticità rilevate.

Quali conseguenze in caso di mancata adozione delle misure?

In caso di inerzia è prevista la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancanza di copertura o l'insussistenza della sostenibilità finanziaria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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