← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli enti locali individuano strumenti per garantire controlli di regolarità amministrativa e contabile.
  • Sono previsti controlli di gestione, strategici, sugli equilibri finanziari, sulle società partecipate e sulla qualità dei servizi.
  • L'articolazione dei controlli è proporzionata alla dimensione demografica dell'ente.
  • Si distinguono controlli preventivi e successivi, interni ed esterni.
  • L'obiettivo è coniugare legalità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Testo dell'articoloVigente

Art. 147 TUEL — Articolo 147

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

2. 2. Il sistema di controllo interno è diretto a: a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; b) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi; d) verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all’articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni , l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente; e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

4. Nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , e successive modificazioni. Partecipano all’organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell’ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Commento

L'articolo 147 rappresenta la norma cardine del sistema dei controlli interni negli enti locali. Riscritto profondamente con il D.L. 174/2012 in chiave anticrisi e antifragilità finanziaria, traccia un disegno articolato che riconosce all'ente autonomia normativa e organizzativa nella scelta degli strumenti, ma fissa al contempo principi inderogabili.

La pluralità delle tipologie di controllo

La norma enumera distinte tipologie: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sulle società partecipate non quotate, controllo sulla qualità dei servizi erogati. Si tratta di un sistema multilivello in cui ogni controllo persegue una finalità specifica, ma tutti concorrono al medesimo obiettivo di buona amministrazione, in piena sinergia con i principi della Legge 241/1990 e con le coordinate costituzionali di buon andamento e imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione.

La proporzionalità rispetto alla dimensione dell'ente

Il sistema è graduato in funzione della popolazione: i controlli più sofisticati, come quello strategico e quello sulle società partecipate, sono richiesti agli enti di maggiori dimensioni, mentre i piccoli comuni possono articolarli con modalità più snelle, anche in forma associata. Questa proporzionalità è essenziale per evitare adempimenti sproporzionati che, in linea generale, finirebbero per gravare sui pochi dipendenti dei comuni più piccoli senza apportare benefici reali alla qualità della spesa.

Controllo preventivo e successivo: due tempi necessari

Il sistema combina controlli preventivi, esercitati nella fase formativa dell'atto, e controlli successivi, finalizzati a verificare la coerenza tra obiettivi programmati e risultati conseguiti. Il controllo preventivo è essenziale per intercettare patologie sul nascere; quello successivo offre invece la possibilità di apprendere dagli errori e di affinare le procedure, alimentando un ciclo virtuoso di miglioramento continuo.

L'autonomia organizzativa dell'ente

La norma riconosce all'ente locale ampia libertà nella scelta degli strumenti e delle metodologie, da declinare nel regolamento dei controlli interni e nello statuto. È in questa sede che si definiscono, ad esempio, le percentuali di atti sottoposti a controllo successivo a campione, le modalità di rendicontazione al consiglio, i flussi informativi verso l'organo di revisione e verso il segretario. Il regolamento è espressione concreta di autonomia normativa e va costruito tenendo conto delle peculiarità dell'ente.

Il ruolo del segretario e dei dirigenti

Pur senza definirne in dettaglio le funzioni nel singolo controllo, l'articolo 147 presuppone una governance in cui il segretario svolge un ruolo di coordinamento e di garanzia, mentre i dirigenti e i responsabili di servizio sono i destinatari naturali del controllo preventivo e i protagonisti del ciclo della performance. Indicazioni applicative provengono in via generale da circolari del Ministero dell'interno, da pronunce di controllo della Corte dei conti, dalle linee guida ANCI e, sui profili anticorruzione, dalle indicazioni di ANAC e Funzione Pubblica.

Domande frequenti

Quali tipologie di controlli interni prevede l'articolo 147 TUEL?

La norma elenca i controlli di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategico, sugli equilibri finanziari, sulle società partecipate non quotate e sulla qualità dei servizi erogati, attribuendo all'ente la scelta degli strumenti operativi.

Tutti i controlli sono obbligatori per tutti i comuni?

No, il sistema è graduato in funzione della popolazione: alcuni controlli, come quello strategico e quello sulle società partecipate, sono richiesti soprattutto agli enti di maggiori dimensioni, mentre i piccoli comuni adottano modalità semplificate o associate.

Dove vengono disciplinati nel dettaglio i controlli interni?

Le modalità operative sono definite nel regolamento sui controlli interni adottato dal consiglio e, per alcuni profili organizzativi, nello statuto dell'ente, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 147 TUEL.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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