← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'ente locale definisce un sistema di controlli sulle società non quotate partecipate.
  • Il controllo è esercitato da strutture proprie e si articola su risultati economici e qualità dei servizi.
  • Sono previsti indirizzi vincolanti, monitoraggio periodico e verifiche di coerenza con il bilancio consolidato.
  • Si applica con gradualità in relazione alla dimensione dell'ente partecipante.
  • Costituisce presidio essenziale per la tutela delle risorse pubbliche affidate a società partecipate.

Testo dell'articoloVigente

Art. 147 Quater TUEL — Articolo 147-quater

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l’ente locale effettua il monitoraggio periodico sull’andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica , predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni . 83

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l’anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall’anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall’anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 . Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’ articolo 2359 del codice civile . A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Commento

L'articolo 147-quater disegna il sistema dei controlli sulle società partecipate non quotate, un'area particolarmente delicata in cui l'azione pubblica si svolge attraverso strumenti di diritto privato ma con risorse e responsabilità pubbliche.

Il presupposto: la responsabilità del socio pubblico

L'ente locale, anche quando agisce come socio di una società di capitali, non si spoglia delle proprie responsabilità di buon andamento e di corretta gestione delle risorse pubbliche. Il controllo non è esercizio di ingerenza nella gestione operativa della società, ma esercizio dei poteri propri del socio e di indirizzo strategico, in coerenza con i principi costituzionali del buon andamento e con la disciplina sulle società a partecipazione pubblica.

Struttura e strumenti del controllo

Il sistema si fonda su strutture dell'ente, tipicamente uffici dedicati o intersettoriali, che ricevono dalle società partecipate flussi informativi predefiniti. Si analizzano bilanci, conti economici, indicatori di efficienza e qualità, programmi pluriennali e budget annuali. L'ente definisce, in piena sinergia con i principi della Legge 241/1990 sulla trasparenza, indirizzi strategici vincolanti che le società devono recepire nei propri atti di programmazione.

Monitoraggio periodico e bilancio consolidato

Il controllo è continuo: rapporti trimestrali o semestrali consentono di intervenire tempestivamente di fronte a segnali di criticità. La sinergia con il bilancio consolidato del gruppo pubblico locale è naturale, perché il consolidato fornisce una lettura unitaria della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del perimetro pubblico allargato. Le risultanze del controllo alimentano la relazione sulla gestione e le valutazioni di mantenimento o dismissione della partecipazione.

Gradualità applicativa

Come per il controllo strategico, la norma applica criteri di gradualità in funzione della popolazione, in considerazione della maggiore complessità che il controllo sulle partecipate assume negli enti che gestiscono molte società o partecipano a holding articolate. Indicazioni operative emergono in linea generale da pronunce della Corte dei conti in sede di controllo sulle società pubbliche, dalle linee guida di ANCI e dagli orientamenti del Ministero dell'economia.

Profili di legalità e anticorruzione

Il controllo sulle partecipate si lega strutturalmente alla prevenzione della corruzione: la trasparenza dei flussi, la rotazione degli incarichi nelle aree a rischio, la corretta gestione degli appalti societari sono aree presidiate anche dall'azione di ANAC. Un sistema di controllo robusto, in linea generale, riduce significativamente il rischio di sprechi, abusi e disallineamenti tra le finalità pubbliche del socio e le condotte operative del management societario.

Domande frequenti

A quali società si applica il controllo previsto dall'articolo 147-quater?

Si applica alle società non quotate partecipate dall'ente locale, mentre per le società quotate vigono i sistemi di controllo previsti dalle norme sui mercati regolamentati.

Quali aspetti vengono monitorati?

Il controllo monitora risultati economici, qualità dei servizi resi, coerenza con gli indirizzi strategici, situazione patrimoniale e finanziaria e impatto sul bilancio consolidato del gruppo pubblico locale.

Il controllo si applica a tutti gli enti allo stesso modo?

No, la norma prevede gradualità in funzione della dimensione demografica dell'ente, in considerazione della maggiore complessità degli assetti partecipativi negli enti più grandi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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