← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, coordinato con finanza statale e regionale.
  • Riconosce ai comuni e alle province autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
  • Le fonti di finanziamento includono tributi propri, addizionali, compartecipazioni, trasferimenti, tariffe, contributi.
  • I trasferimenti erariali sono ripartiti secondo criteri obiettivi che tengono conto di popolazione, territorio e condizioni economico-sociali.
  • Costituisce la cornice di principio del federalismo fiscale locale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 149 TUEL — Articolo 149

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. L’ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.

2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell’ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell’ articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. 4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate.

5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio- economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.

6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.

11. L’ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio.

12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all’esercizio di funzioni trasferite o delegate.

13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per, le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

Commento

L'articolo 149 traccia la cornice di principio della finanza locale, declinando le coordinate costituzionali dell'autonomia finanziaria di comuni e province in un sistema organico di fonti di entrata e di principi di coordinamento con la finanza statale e regionale.

La riserva di legge in materia di finanza locale

La norma richiama anzitutto la riserva di legge: l'ordinamento finanziario degli enti locali è materia riservata al legislatore, che ne assicura il coordinamento con la finanza statale e regionale. Si tratta di un principio fondamentale, coerente con il quadro costituzionale post-riforma 2001 e con i successivi sviluppi del federalismo fiscale: l'autonomia non significa scelta libera ma esercizio responsabile all'interno di una cornice ordinamentale definita.

Autonomia finanziaria di entrata e di spesa

L'articolo riconosce ai comuni e alle province autonomia finanziaria di entrata e di spesa nell'ambito della finanza pubblica. Si tratta di un'autonomia sostanziale: gli enti dispongono di leve fiscali proprie, possono modulare le tariffe dei servizi, hanno potestà regolamentare in materia tributaria. La sinergia con i principi della Legge 241/1990 e con le coordinate costituzionali del buon andamento informa l'esercizio responsabile dell'autonomia.

Il sistema delle fonti di entrata

Le fonti di entrata enumerate dalla norma sono molteplici: tributi propri, addizionali e compartecipazioni a tributi statali e regionali, trasferimenti erariali, tariffe e proventi dei servizi, contributi, alienazioni patrimoniali, indebitamento. Il sistema riflette la pluralità delle leve disponibili e la necessità di un equilibrio tra entrate proprie e trasferimenti, equilibrio che il federalismo fiscale ha progressivamente spostato verso una maggiore responsabilizzazione fiscale degli enti.

Criteri di riparto dei trasferimenti

La norma stabilisce che i trasferimenti erariali siano ripartiti secondo criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni economico-sociali, in coerenza con il principio costituzionale di perequazione. Le formule di riparto sono nel tempo divenute più sofisticate, con l'introduzione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, in linea con le indicazioni della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Sinergie e ricadute operative

L'autonomia finanziaria si esercita in raccordo con il sistema di controlli interni ed esterni, con i vincoli di finanza pubblica, con la disciplina contabile armonizzata. Pronunce della Corte dei conti, in linea generale, offrono indicazioni rilevanti sull'interpretazione dei principi; le linee guida di ANCI supportano i comuni nell'esercizio dell'autonomia tributaria; gli orientamenti del Ministero dell'economia e delle finanze e della Funzione Pubblica completano il quadro applicativo.

Domande frequenti

Qual è il principio fondamentale fissato dall'articolo 149 TUEL?

Il principio fondamentale è che l'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che lo coordina con la finanza statale e regionale, riconoscendo ai comuni e alle province autonomia finanziaria di entrata e di spesa nell'ambito della finanza pubblica.

Quali sono le principali fonti di entrata previste?

Le fonti includono tributi propri, addizionali e compartecipazioni a tributi statali e regionali, trasferimenti erariali, tariffe e proventi dei servizi, contributi, alienazioni patrimoniali e ricorso all'indebitamento.

Su quali criteri si fonda il riparto dei trasferimenti?

Il riparto avviene secondo criteri obiettivi che considerano popolazione, territorio e condizioni economico-sociali, in coerenza con il principio costituzionale di perequazione e con i meccanismi dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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