← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Verifica lo stato di attuazione dei programmi rispetto agli indirizzi del consiglio.
  • Si applica agli enti sopra determinate soglie demografiche, con gradualità prevista dalla norma.
  • Misura risultati conseguiti, scostamenti, qualità dei servizi e impatto delle scelte gestionali.
  • Si svolge attraverso una struttura dedicata, posta sotto la direzione del segretario.
  • Le relazioni sono trasmesse a sindaco, presidente, consiglio e organo di revisione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 147 Ter TUEL — Articolo 147-ter

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l’ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L’ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

2. L’unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all’organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

Commento

L'articolo 147-ter introduce il controllo strategico, una funzione che eleva il sistema dei controlli oltre la dimensione della legittimità e della regolarità, portandolo sul piano dell'efficacia delle politiche e dell'aderenza dei risultati agli indirizzi politico-programmatici.

L'oggetto specifico del controllo

L'oggetto è verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio. Si tratta di un controllo che osserva l'azione amministrativa dall'alto, leggendo i risultati in chiave di coerenza con le scelte politiche fondamentali e con il Documento unico di programmazione. La logica è quella della rendicontazione strategica, complementare alla rendicontazione contabile.

Applicazione graduale per dimensione

La norma stabilisce soglie demografiche con applicazione progressiva: dapprima i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, poi quelli sopra 50.000 e infine quelli sopra 15.000. Questa gradualità riconosce che il controllo strategico richiede competenze, sistemi informativi e risorse organizzative che gli enti più piccoli, in linea generale, non possono sostenere autonomamente; per essi rimane comunque la possibilità di forme associate.

Le metriche e gli strumenti

Il controllo strategico si avvale di indicatori di risultato, sistemi di reportistica direzionale, analisi di scostamento tra previsioni e consuntivi. La qualità degli indicatori è cruciale: indicatori troppo generici rendono il controllo poco significativo, mentre indicatori troppo specifici rischiano di distorcere i comportamenti. È in questo bilanciamento che si misura la maturità del sistema, con un dialogo costante tra controllo strategico, ciclo della performance e ciclo di programmazione.

Il ruolo della struttura dedicata

La norma prevede una struttura dedicata, posta sotto la direzione del segretario o di altro soggetto individuato dall'ente. Tale struttura può essere un ufficio autonomo o un gruppo di lavoro intersettoriale; l'importante è che disponga di accesso ai dati, di indipendenza valutativa e di canali strutturati di reporting verso il vertice politico e amministrativo.

Sinergie con il ciclo della performance e con la trasparenza

Il controllo strategico si raccorda naturalmente con il ciclo della performance disciplinato dalle normative dedicate e con gli obblighi di trasparenza. Funzione Pubblica fornisce indicazioni in materia, ANAC monitora le ricadute anticorruzione, ANCI offre buone pratiche e modelli. Le relazioni periodiche, trasmesse a sindaco, presidente, consiglio e organo di revisione, in piena sinergia con la Legge 241/1990, contribuiscono a costruire un governo amministrativo basato sull'evidenza e sulla responsabilità diffusa.

Domande frequenti

Cosa verifica il controllo strategico?

Verifica lo stato di attuazione dei programmi dell'ente rispetto alle linee di indirizzo approvate dal consiglio, misurando scostamenti, risultati raggiunti, qualità dei servizi e impatto delle politiche.

Quali enti sono tenuti ad attuarlo?

L'applicazione è prevista con gradualità in funzione della popolazione: in prima battuta i comuni sopra 100.000 abitanti, poi quelli sopra 50.000 e infine quelli sopra 15.000, mentre per i comuni più piccoli rimane la possibilità di forme associate.

Chi dirige la struttura dedicata al controllo strategico?

La struttura è posta tipicamente sotto la direzione del segretario o di un soggetto individuato dall'ente nell'ambito della propria autonomia organizzativa, con compiti di analisi, reportistica e supporto al vertice politico e amministrativo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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