- Anticipazione ministeriale per comuni sotto 20.000 abitanti i cui organi siano stati sciolti.
- Erogazione subordinata a un piano di risanamento finanziario approvato dal Ministro dell'interno.
- Importo parametrato ai residui attivi (titoli I e III) con tetto pari a cinque annualità di trasferimenti e quota IRPEF.
- Vigilanza obbligatoria dell'organo di revisione, con qualificazione di grave inadempimento in caso di omissione.
- Recupero progressivo dell'anticipazione tramite compensazione sui trasferimenti erariali futuri.
Testo dell'articoloVigente
Art. 145 Bis TUEL — Articolo 145-bis
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 144, il Ministero dell’interno provvede all’anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. L’anticipazione è subordinata all’approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione straordinaria ed è approvato con decreto del Ministro dell’interno, su parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali , di cui all’articolo 155.
2. L’importo dell’anticipazione di cui al comma 1 è pari all’importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell’entrata, come risultanti dall’ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell’ IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l’anno nel quale perviene la richiesta. Dall’ anticipazione spettante sono detratti gli importi già corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell’IRPEF per l’esercizio in corso. A decorrere dall’esercizio successivo il Ministero dell’interno provvederà, in relazione al confronto tra l’anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell’IRPEF, ad effettuare le compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero dell’anticipazione medesima.
3. L’organo di revisione dell’ente locale è tenuto a vigilare sull’attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o all’amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell’organo di revisione è considerato grave inadempimento.
4. Il finanziamento dell’anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate dall’ente sciolto ai sensi dell’articolo 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell’anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalità di versamento dell’ annualità sono indicate dal Ministero dell’interno all’ente locale secondo le norme vigenti.
Commento
L'articolo 145-bis introduce uno strumento di sostegno finanziario straordinario per i piccoli comuni i cui organi consiliari siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa o per analoghe ragioni gravi previste dall'articolo 143. La norma riconosce che, dopo lo scioglimento, la commissione straordinaria si trova spesso a operare in un contesto di cassa compromessa, con residui attivi inesigibili e fabbisogno di liquidità immediato per garantire la continuità dei servizi essenziali.
La ratio del sostegno post-scioglimento
Il legislatore ha voluto evitare che il commissariamento, pur funzionale al ripristino della legalità, si traducesse in un collasso operativo dell'ente. L'anticipazione ministeriale, in linea generale, opera come ponte finanziario tra il momento dello scioglimento e quello del riassetto contabile strutturale, consentendo alla commissione straordinaria di pagare stipendi, fornitori e prestazioni indispensabili senza interrompere l'erogazione dei servizi alla cittadinanza.
Il piano di risanamento come condizione di accesso
L'erogazione non è automatica: la norma richiede l'approvazione di un piano di risanamento predisposto con le stesse modalità tecniche previste per gli enti in stato di dissesto. Si tratta di un documento che fotografa la situazione finanziaria, indica le misure di rientro e quantifica gli interventi di razionalizzazione della spesa. Il piano deve essere approvato con decreto del Ministro dell'interno, previo parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155, garantendo così un doppio livello di controllo tecnico-politico.
Il calcolo dell'importo e il tetto delle cinque annualità
L'importo è determinato in funzione dei residui attivi derivanti dal titolo primo (tributi) e dal titolo terzo (entrate extratributarie) dell'ultimo rendiconto, con un tetto pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti e della compartecipazione IRPEF. Si tratta di un meccanismo prudente: il legislatore parametra l'anticipazione alla capacità fiscale e di trasferimento dell'ente, evitando esposizioni sproporzionate. Vengono inoltre detratti gli importi già corrisposti a titolo di trasferimento per l'esercizio in corso, per evitare duplicazioni.
Il recupero progressivo tramite compensazione
Dall'esercizio successivo, il Ministero dell'interno effettua il confronto annuale tra l'anticipazione erogata e i trasferimenti spettanti, recuperando le somme attraverso compensazioni e conguagli. Il finanziamento dell'operazione, in linea generale, avviene mediante decurtazione dei trasferimenti agli enti locali, mentre le somme versate dall'ente sciolto riaffluiscono nel circuito dei trasferimenti dell'anno successivo. Si delinea così un sistema neutro per la finanza pubblica complessiva, ma capace di mobilitare liquidità nel momento di crisi.
Il ruolo dell'organo di revisione
Un profilo qualificante è il dovere di vigilanza dell'organo di revisione sull'attuazione del piano: scostamenti e difficoltà devono essere segnalati tempestivamente alla commissione straordinaria o alla nuova amministrazione subentrante. La norma qualifica l'inerzia del revisore come grave inadempimento, con le conseguenze tipiche in termini di responsabilità e di possibile decadenza dall'incarico. In una logica di sinergia con i principi della Legge 241/1990, la trasparenza nei flussi informativi tra revisore, commissione e Ministero rappresenta presidio essenziale per la tenuta del piano. Indicazioni applicative possono emergere da circolari del Ministero dell'interno, da pronunce di controllo della Corte dei conti e, sui profili anticorruzione, dalle linee guida ANAC.
Domande frequenti
Quali comuni possono accedere all'anticipazione prevista dall'articolo 145-bis?
L'anticipazione è riservata ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari siano stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 TUEL, su richiesta della commissione straordinaria nominata in seguito allo scioglimento.
Come viene determinato l'importo erogato?
L'importo corrisponde ai residui attivi del titolo primo e del titolo terzo dell'entrata risultanti dall'ultimo rendiconto, con un tetto massimo pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione all'IRPEF, al netto di quanto già corrisposto per l'esercizio in corso.
Cosa accade se l'organo di revisione non vigila sul piano?
La mancata vigilanza è qualificata dalla norma come grave inadempimento, con possibili profili di responsabilità del revisore e conseguenze sull'incarico, oltre all'obbligo di segnalare scostamenti e criticità alla commissione straordinaria o all'amministrazione subentrante.
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