Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 143 TUEL – Articolo 143

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso l’ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d’indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno ai sensi dell’ articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 . Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d’indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’ articolo 329 del codice di procedura penale , comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. 112

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 112

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all’articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l’adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell’interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell’attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell’interno con proprio decreto.

7-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un’alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell’accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l’attività amministrativa dell’ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l’adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all’ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all’amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell’interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all’autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all’ articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 .

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell’interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all’ articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 , e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell’anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell’articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991 , e successive modificazioni. L’eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile .

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione. 112

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141.

In sintesi

  • I consigli comunali e provinciali sono sciolti per concreti elementi su collegamenti o condizionamenti mafiosi degli amministratori.
  • Devono emergere alterazioni del procedimento di formazione della volontà o compromissioni del buon andamento.
  • Il prefetto dispone accertamenti, anche tramite commissione d'indagine, e relaziona al Ministro dell'interno.
  • Lo scioglimento è disposto con DPR, su proposta del Ministro dell'interno.
  • La normativa coinvolge anche segretario, direttore generale, dirigenti e dipendenti.
Indice dei contenuti

L'articolo 143 disciplina lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, uno degli strumenti più incisivi dell'ordinamento italiano nel contrasto alla penetrazione della criminalità organizzata nelle amministrazioni locali. È una norma di forte impatto politico-istituzionale, frutto di un'evoluzione legislativa pluridecennale che ha visto progressivi rafforzamenti del presidio.

I presupposti dello scioglimento

Il comma 1 individua i presupposti con un linguaggio particolarmente accurato, frutto di affinamenti normativi successivi. Lo scioglimento è disposto quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono:

  • concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori (di cui all'articolo 77, comma 2);
  • ovvero forme di condizionamento degli stessi;
  • tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni;
  • nonché il regolare funzionamento dei servizi a esse affidati;
  • ovvero tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Sono presupposti articolati che combinano elementi soggettivi (collegamenti o condizionamenti degli amministratori) ed elementi oggettivi (alterazione del procedimento decisionale, compromissione del buon andamento, pregiudizio alla sicurezza pubblica). Il legislatore ha voluto evitare automatismi: la sola presenza di un amministratore con frequentazioni equivoche non basta, occorre l'incidenza concreta sull'attività dell'ente.

L'estensione soggettiva

Il comma 2 estende l'ambito di accertamento oltre gli amministratori: la sussistenza degli elementi del comma 1 può essere verificata anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. È una previsione che riconosce come l'infiltrazione mafiosa possa annidarsi non solo nei vertici politici ma anche nell'apparato burocratico, soprattutto nei settori sensibili (appalti, urbanistica, personale, contributi).

Il procedimento

Il comma 2 disciplina anche la fase di accertamento: il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, nomina una commissione d'indagine composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso cui esercita i poteri di accesso e accertamento per delega del Ministro dell'interno (articolo 2, comma 2-quater, del D.L. 345/1991). Entro tre mesi dall'accesso, rinnovabili una volta per altri tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna le conclusioni al prefetto.

La relazione al Ministro

Il comma 3 disciplina la fase successiva: entro 45 giorni dal deposito delle conclusioni della commissione, ovvero quando il prefetto abbia comunque acquisito gli elementi del comma 1, il prefetto - sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato dal procuratore della Repubblica - invia al Ministro dell'interno una relazione che dà conto della sussistenza degli elementi anche con riferimento al segretario, ai dirigenti e ai dipendenti. La relazione indica anche gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o connotati da condizionamenti antigiuridici.

Il raccordo con la magistratura

Il comma 3 prevede una clausola importante di coordinamento con la magistratura: nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti sia pendente procedimento penale, il prefetto può chiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, che - in deroga all'articolo 329 c.p.p. sul segreto investigativo - comunica le informazioni che non ritenga debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. È un meccanismo di sinergia tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria che evita duplicazioni o interferenze.

L'adozione del DPR

Il comma 4 (testo cui il documento si interrompe) prevede che lo scioglimento sia disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. La solennità della forma è coerente con l'estrema gravità della misura: lo scioglimento per infiltrazione mafiosa è una delle più incisive ingerenze nell'autonomia locale prevista dall'ordinamento, giustificata dall'esigenza di tutelare valori fondamentali (legalità, sicurezza, fiducia dei cittadini, buon andamento).

La gestione commissariale

Il decreto di scioglimento, in base all'articolo 144 TUEL (anch'esso parte del cluster), nomina una commissione straordinaria di tre membri scelti tra funzionari dello Stato e magistrati in quiescenza, che gestisce l'ente fino alle nuove elezioni. È un periodo di gestione straordinaria che mira non solo a garantire la continuità dei servizi ma anche a bonificare l'amministrazione dalle dinamiche di infiltrazione, attraverso revisione di atti, rotazione del personale, riorganizzazione di settori sensibili.

La portata sistemica

L'articolo 143 incarna una scelta forte del legislatore italiano: di fronte al fenomeno mafioso, lo Stato si è dotato di strumenti che possono incidere anche sull'autonomia degli enti locali, in chiave di tutela di interessi costituzionali superiori. La giurisprudenza, sia amministrativa che costituzionale, ha generalmente confermato la legittimità del modello, sottolineando la necessità di rigorose garanzie procedurali. Le linee guida del Ministero dell'interno e del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) offrono riferimenti operativi per le commissioni d'indagine, le commissioni straordinarie e gli strumenti di accompagnamento alla bonifica amministrativa.

Casi pratici

Caso 1: avvio di accesso ispettivo

Il prefetto di una provincia riceve segnalazioni sulla possibile infiltrazione mafiosa in un comune del territorio. Attiva la procedura ex articolo 143, comma 2: dispone l'accesso al comune nominando una commissione d'indagine di tre funzionari. La commissione lavora per tre mesi, prorogabili una volta, esaminando atti, appalti, contratti, situazione del personale. Al termine, rassegna le conclusioni al prefetto, che le valuta unitamente alle informazioni acquisite presso la magistratura.

Caso 2: scioglimento con commissione straordinaria

Sulla base degli accertamenti, il Ministro dell'interno propone al Presidente della Repubblica lo scioglimento del consiglio di un comune per infiltrazioni mafiose. Il DPR di scioglimento nomina una commissione straordinaria di tre membri (un prefetto in quiescenza, un magistrato amministrativo in quiescenza, un funzionario dello Stato). La commissione assume la gestione dell'ente per il periodo necessario, fino al primo turno elettorale utile, con poteri di bonifica organizzativa e amministrativa.

Domande frequenti

Quando un consiglio comunale può essere sciolto per infiltrazioni mafiose?

Quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso degli amministratori, o forme di condizionamento, tali da alterare il procedimento di formazione della volontà degli organi e compromettere il buon andamento, l'imparzialità o il regolare funzionamento dei servizi, o tali da arrecare grave pregiudizio alla sicurezza pubblica.

Come si svolge la procedura di accertamento?

Il prefetto dispone gli accertamenti, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente con la nomina di una commissione d'indagine di tre funzionari. La commissione ha tre mesi (prorogabili una volta) per concludere gli accertamenti. Il prefetto, integrato dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e dal procuratore della Repubblica, invia al Ministro dell'interno una relazione entro 45 giorni.

Lo scioglimento riguarda solo gli amministratori politici?

No. Gli accertamenti del prefetto possono riguardare anche il segretario, il direttore generale, i dirigenti e i dipendenti dell'ente locale. È una previsione che riconosce come l'infiltrazione possa annidarsi non solo nei vertici politici ma anche nell'apparato burocratico, soprattutto nei settori sensibili come appalti, urbanistica e personale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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