Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 145 TUEL – Articolo 145

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell’articolo 143 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l’assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell’amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell’interno. La prefettura, in caso di ritardo nell’emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato. la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell’ articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230 , convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 , relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965 . Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell’attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 144, entro il termine di sessanta giorni dall’insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all’amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell’articolo 143.

4. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all’aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l’affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 144 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all’ articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 . A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d’autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.

5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell’articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell’apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell’Anci, dell’Upi, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

In sintesi

  • Il prefetto può assegnare alla commissione straordinaria personale amministrativo e tecnico in comando o distacco da altre amministrazioni.
  • Possibile anche posizione di sovraordinazione, in deroga alle norme vigenti.
  • Compenso lordo mensile non superiore al 50% del compenso dei membri della commissione, oltre al trattamento di missione.
  • Oneri a carico dello Stato, finanziati con quota delle somme confiscate alla mafia.
  • La commissione adotta entro 60 giorni dall'insediamento un piano di priorità degli interventi e delle opere pubbliche.
Indice dei contenuti

L'articolo 145 disciplina due aspetti operativi cruciali per il funzionamento della commissione straordinaria nominata per la gestione dell'ente sciolto per infiltrazioni mafiose: la possibilità di assegnare personale aggiuntivo e l'adozione di un piano di priorità degli interventi e delle opere pubbliche. È una norma di grande pragmatismo, che riconosce le difficoltà operative tipiche degli enti commissariati e fornisce gli strumenti per superarle.

Il rafforzamento di personale

Il comma 1 affronta un problema concreto: nei comuni sciolti per mafia, la struttura burocratica esistente è spesso parte del problema, perché compromessa o quanto meno priva della capacità di operare la bonifica necessaria. È quindi essenziale poter immettere personale esterno qualificato. La norma attribuisce al prefetto, su richiesta della commissione straordinaria, il potere di disporre - anche in deroga alle norme vigenti - l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli enti di provenienza, anche in posizione di sovraordinazione ove occorra.

La possibilità di sovraordinazione è particolarmente significativa: il personale comandato può essere posto in posizione gerarchicamente superiore al personale interno, ribaltando la struttura organizzativa esistente. È una previsione che consente di scardinare situazioni di blocco amministrativo dove il personale interno sia complice o subordinato a dinamiche di infiltrazione.

Il compenso del personale assegnato

Il comma 1 disciplina anche il compenso: al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50% del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria. Oltre al compenso, spetta il trattamento economico di missione previsto dalla legge per i dipendenti dello Stato, in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza.

Le competenze a carico dello Stato

L'aspetto finanziario è regolato in modo articolato: le competenze del personale aggiuntivo sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi - in deroga alle vigenti disposizioni di legge - dal Ministero dell'interno. In caso di ritardo negli accreditamenti, la prefettura può prelevare le somme occorrenti sui fondi della contabilità speciale. Per il personale non dipendente dalle amministrazioni statali, la prefettura rimborsa al datore di lavoro lo stipendio lordo per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni.

La fonte di finanziamento

Una previsione particolarmente significativa riguarda la fonte di finanziamento degli oneri: una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 575/1965 (oggi codice antimafia, D.Lgs. 159/2011) e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte ai sensi del D.L. 230/1989 (relative ai beni mobili, immobili e aziende confiscati). È un meccanismo di forte valore simbolico e operativo: i beni sottratti alla criminalità organizzata finanziano l'azione di contrasto e di bonifica delle amministrazioni infiltrate. La logica è quella della restituzione: ciò che la mafia ha sottratto alla comunità torna alla comunità sotto forma di risorse per la bonifica.

La certificazione di lodevole servizio

Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria può rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata, un'apposita certificazione di lodevole servizio. Questa certificazione costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. È un incentivo significativo che riconosce il valore dell'esperienza di servizio in commissione straordinaria e ne favorisce l'attrattività professionale.

Il piano di priorità

Il comma 2 disciplina un secondo strumento operativo: il piano di priorità degli interventi. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria adotta - entro sessanta giorni dall'insediamento - un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria.

Il piano è uno strumento di programmazione concentrata sulle opere e sui servizi essenziali, che consente di reagire rapidamente alle conseguenze del periodo di gestione precedente (tipicamente caratterizzato da inerzia su alcuni temi e da scelte distorte su altri). La rideliberazione degli atti già approvati ma non eseguiti consente alla commissione di esercitare una funzione di rivalutazione, confermando o modificando le scelte pregresse.

La procedura per il finanziamento

La deliberazione del piano, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto, il quale - sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali - trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti destinati agli investimenti degli enti locali.

È un meccanismo che attribuisce alle opere del piano un'autostrada finanziaria: la priorità di accesso ai finanziamenti accelera la realizzazione e segnala l'attenzione istituzionale al rilancio delle aree commissariate. Le disposizioni si applicano agli enti commissariati anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, garantendo un trattamento di favore. Le indicazioni del Ministero dell'interno, le linee guida del comitato di sostegno e gli orientamenti della Corte dei conti su questi specifici aspetti rappresentano riferimenti operativi essenziali.

Casi pratici

Caso 1: assegnazione di personale tecnico alla commissione

Una commissione straordinaria di un comune sciolto richiede al prefetto l'assegnazione di personale tecnico per gestire la revisione di una serie di procedure di appalto in materia di lavori pubblici. Il prefetto, in coordinamento con un'amministrazione regionale, dispone il comando di tre tecnici specializzati per un periodo di sei mesi, con compenso mensile pari al 40% di quello dei membri della commissione e trattamento di missione. Al termine, la commissione rilascia ai tecnici la certificazione di lodevole servizio, valutabile nelle progressioni di carriera.

Caso 2: piano di priorità degli interventi

Caia presiede una commissione straordinaria appena insediatasi in un comune sciolto. Entro sessanta giorni, la commissione adotta un piano di priorità che individua: la messa in sicurezza di alcune strade comunali, la riapertura di una scuola, il completamento di un impianto sportivo già finanziato ma non eseguito, la sistemazione di un edificio pubblico. Il piano è inviato al prefetto e, tramite la procedura prevista, ottiene priorità di accesso ai finanziamenti regionali e statali, accelerando la realizzazione delle opere e segnalando il rilancio dell'azione amministrativa.

Domande frequenti

La commissione straordinaria può richiedere personale aggiuntivo?

Sì. Su richiesta della commissione straordinaria, il prefetto può disporre - anche in deroga alle norme vigenti - l'assegnazione di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici in posizione di comando o distacco, anche in sovraordinazione ove occorra, per supportare l'attività di gestione e di bonifica dell'ente.

Come è finanziato il personale aggiuntivo?

Gli oneri sono a carico dello Stato e finanziati con una quota parte del 10% delle somme confiscate ai sensi del codice antimafia e del ricavato della vendita dei beni confiscati alla mafia. È un meccanismo di forte valore simbolico: i beni sottratti alla criminalità organizzata finanziano l'azione di contrasto e di bonifica delle amministrazioni infiltrate.

Cosa è il piano di priorità degli interventi?

È uno strumento di programmazione operativa che la commissione straordinaria adotta entro 60 giorni dall'insediamento per far fronte a gravi disservizi e per avviare la realizzazione di opere pubbliche indifferibili, anche con riferimento a progetti già approvati ma non eseguiti. La deliberazione, inviata al prefetto, attiva la procedura per la priorità di accesso ai finanziamenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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